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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 39 del 24 aprile 2018


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 406 del 10 aprile 2018

Bilancio consolidato 2017. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione viene aggiornato l’elenco dei soggetti che compongono il “Gruppo Regione del Veneto” con riferimento all’esercizio 2017. Nell’ambito di tale Gruppo, vengono ulteriormente individuati i soggetti il cui bilancio deve essere consolidato con quello regionale ai sensi del D.Lgs. 118/2011, principio contabile applicato 4/4 così come modificato dal D.M. 11.08.2017.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Ai sensi dell’art. 68, D.Lgs. 118/2011, come introdotto dall’art. 1, D.Lgs. 126/2014, il bilancio consolidato delle Regioni deve essere approvato entro il 30/09 dell’anno successivo, pertanto entro il 30.09.2018 con riferimento all’esercizio 2017.

Il Principio Contabile 4/4 al paragrafo 3 prevede, quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

  1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
  2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato».

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Ai sensi degli artt. 11 ter, quater e quinques, D.Lgs. 118/2011, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica” (GAP):

  1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’art. 1 comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
  2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

Gi enti strumentali vengono distinti dalla norma in:

  • enti strumentali controllati, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  1. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
  2. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
  3. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
  4. ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  5. esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.

L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

  • enti strumentali partecipati, come definiti dall’art. 11-ter, comma 2, D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
  1. Le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

Le società sono distinte in:

  • società controllate, nei cui confronti la capogruppo:
  • ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
  • ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, presuppongono l’esercizio di influenza dominante.

L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato.

In fase di prima applicazione del principio contabile concernente il bilancio consolidato, con riferimento agli esercizi 2015–2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

  • Società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 %, o al 10 % se trattasi di società quotata.

Ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società.

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza prevedendo che gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco Gruppo amministrazione pubblica possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento nei casi di:

  1. Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei  seguenti parametri, una incidenza inferiore al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

  • totale dell’attivo,
  • patrimonio netto,
  • totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza viene determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Per le Regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati  è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della Regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario.

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

  1. Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

La soglia di irrilevanza relativa all’esercizio 2017 è la seguente:

Parametri regione per irrilevanza

Note

Cinque per cento

TOTALE RICAVI CARATTERISTICI

2.508.878.296,15

 componenti positivi A) al netto del perimetro sanità

125.443.914,81

TOTALE ATTIVO

8.944.489.594,72

 al netto del fondo cassa sanità

447.224.479,74

PATRIMONIO NETTO

-722.089.744,60

 PN negativo

---

 

Al fine di individuare i soggetti costituenti il Gruppo Regione Veneto ed il perimetro di consolidamento, in applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa contabile e dal Principio 4/4 sopra indicati, il tavolo tecnico operativo, costituito con DGR 1639/2017, ha proceduto all’analisi delle società, enti e altri soggetti della Regione.

A seguito dell’istruttoria svolta dal tavolo tecnico operativo, gli elenchi risultano essere così composti:

Elenco 1 Gruppo Amministrazione Pubblica

Enti strumentali controllati e partecipati

A.T.E.R. BL

A.T.E.R. PD

A.T.E.R. RO

A.T.E.R. TV

A.T.E.R. VE

A.T.E.R. VI

A.T.E.R. VR

AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO “VENETO AGRICOLTURA”

AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po'  - (partecipato - ente a totale partecipazione pubblica)

ARPAV

AVEPA

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

ENTE REGIONALE VENETO LAVORO

ESU PD

ESU VE

ESU VR

FONDAZIONE CA VENDRAMIN  - (partecipato - ente a totale partecipazione pubblica – irrilevante)

FONDAZIONE DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS UNESCO  - (partecipato - ente a totale partecipazione pubblica – irrilevante)

ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE

 

Società

Quote possedute direttamente e indirettamente da capogruppo Regione del Veneto

Note

IMMOBILIARE MARCO POLO SRL

100%

Controllata

SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

100%

Controllata

VENETO ACQUE SPA

100%

Controllata

VENETO INNOVAZIONE SPA

100%

Controllata

SISTEMI TERRITORIALI SPA

99,8321%

(0,1679% azioni proprie)

Controllata - società consolidante Gruppo Intermedio

VENETO SVILUPPO SPA

51%

Controllata - irrilevante

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA - CAV

50%

Partecipata - società a totale partecipazione pubblica (50% Anas) - rilevante

VENETO PROMOZIONE Scpa in liquidazione

50%

Partecipata - società  a totale partecipazione pubblica (50% Unione delle Camere di Commercio del Veneto) - irrilevante

VI HOLDING SRL in liquidazione (partecipata di Veneto Innovazione Spa)

100%

Società a partecipazione indiretta

FVS SGR Spa (partecipata di Veneto Sviluppo)

51%

Società a partecipazione indiretta - irrilevante

 

I gruppi intermedi facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica sono così composti:

Gruppi intermedi

Quote possedute da Regione del Veneto

Quote possedute dalla società/ente capogruppo intermedio

SISTEMI TERRITORIALI SPA (società consolidante gruppo intermedio)

100%

 

Ferroviaria Servizi Srl (partecipata di
Sistemi Territoriali Spa)

 

99,8321%

Veneto Logistica Srl (partecipata di
Sistemi Territoriali Spa)

 

56,54%

Nord Est Logistica Srl (partecipata di
Sistemi Territoriali Spa)

 

59,898%

AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL
SETTORE PRIMARIO “VENETO AGRICOLTURA”
(ente consolidante gruppo intermedio)

Ente strumentale

 

Istituto Interregionale per il Miglioramento del Patrimonio Zootecnico -Intermizoo Spa

 

95%

CSQA Certificazioni Srl

 

90,33%

Bioagro Srl - Innovazione e Biotecnologie Alimentari

 

98,66%

Valoritalia srl

 

Partecipata di CSQA - 42%

ESU di PADOVA (ente consolidante gruppo intermedio)

   

Esu Gestioni e Servizi srl

 

100%

 

La società Rocca di Monselice S.r.l. partecipata al 100%, è stata fusa nel corso del 2017 in Immobiliare Marco Polo S.r.l. con applicazione della retrodatazione contabile all’1/1/2017;

Le partecipazioni societarie detenute dalla Regione al 31.12.2017 non classificabili come società controllate (ex art 11-quater, D.Lgs. 118/2011) o società partecipate (ex art 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011) sono le seguenti:

Denominazione

Quote possedute direttamente dalla Regione

Note

VENETO NANOTECH SCPA in liquidazione

76,67%

 in concordato preventivo

VENETO STRADE SPA

30%

 partec. minoritaria - altri soci privati

AUTOVIE VENETE SPA

4,8336%

 partec.minoritaria- altri soci privati

VERONA FIERE SPA (dal 01/02/2017)

0,16%

 partec. inferiore all’1%- altri soci privati

FINEST SPA

14,8683%

 partec. minoritaria – altri soci privati

 

Riguardo al perimetro di consolidamento, applicando il parametro dell’irrilevanza economica e tenuto conto delle modifiche apportate con il D.M. 11.08.2017, rientrano nel perimetro di consolidamento i seguenti enti e società:

Elenco 2 – Perimetro consolidamento

Enti strumentali

A.T.E.R. BL

A.T.E.R. PD

A.T.E.R. RO

A.T.E.R. TV

A.T.E.R. VE

A.T.E.R. VI

A.T.E.R. VR

AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO “VENETO AGRICOLTURA” – ente consolidante gruppo intermedio

AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po'

ARPAV

AVEPA

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

ENTE REGIONALE VENETO LAVORO

ESU PD – ente consolidante gruppo intermedio

ESU VE

ESU VR

ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE

 

Società

IMMOBILIARE MARCO POLO SRL

SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

VENETO ACQUE SPA

VENETO INNOVAZIONE SPA

SISTEMI TERRITORIALI SPA - società consolidante gruppo intermedio

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA - CAV

VI HOLDING S.R.L. in liquidazione (partecipata di Veneto Innovazione Spa)

 

In considerazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 8, D.Lgs. 118/2011 il quale dispone che il rendiconto consolidato delle Regioni comprenda anche i risultati della gestione del consiglio regionale, il consolidamento con il bilancio del Consiglio regionale del Veneto avverrà nei tempi specificatamente previsti dalla norma.

Al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato per l’esercizio 2017, i soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento (elenco 2), compreso le sub-holding, dovranno trasmettere alla capogruppo Regione del Veneto i bilanci e la documentazione integrativa entro 10 giorni dalla approvazione del bilancio ed in ogni caso tassativamente entro il 20 luglio, così come previsto dal principio contabile applicato per il consolidato.

Sarà cura del Direttore dell’Area Risorse Strumentali, in qualità di coordinatore del tavolo tecnico operativo di cui alla DGR 1639/2017, la definizione delle direttive di dettaglio riguardanti la modalità di trasmissione dei bilanci, la documentazione ed ogni altra informazione utile al consolidamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”  e s.m.i;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” s.m.i;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la DGR 1639 del 12.10.2017 “D.Lgs. 118/2011 “Istituzione tavolo tecnico operativo afferente al bilancio consolidato della Regione del Veneto”;

delibera

  1. di individuare, per quanto esposto nelle premesse della presente deliberazione e ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del Gruppo Regione del Veneto, oltre alla Regione del Veneto, capogruppo, i seguenti organismi strumentali, enti strumentali controllati/partecipati e società controllate/partecipate:

Elenco 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Enti strumentali controllati e partecipati

A.T.E.R. BL

A.T.E.R. PD

A.T.E.R. RO

A.T.E.R. TV

A.T.E.R. VE

A.T.E.R. VI

A.T.E.R. VR

AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO “VENETO AGRICOLTURA”

AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po' - (partecipato - ente a totale partecipazione pubblica)

ARPAV

AVEPA

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

ENTE REGIONALE VENETO LAVORO

ESU PD

ESU VE

ESU VR

FONDAZIONE CA VENDRAMIN  - (partecipato - ente a totale partecipazione pubblica – irrilevante)

FONDAZIONE DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS UNESCO - (partecipato - ente a totale partecipazione pubblica – irrilevante)

ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE

 

Società

Quote possedute direttamente e indirettamente da capogruppo Regione del Veneto

Note

IMMOBILIARE MARCO POLO SRL

100%

Controllata

SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

100%

Controllata

VENETO ACQUE SPA

100%

Controllata

VENETO INNOVAZIONE SPA

100%

Controllata

SISTEMI TERRITORIALI SPA

99,8321%

(0,1679% azioni proprie)

Controllata - società consolidante Gruppo Intermedio

VENETO SVILUPPO SPA

51%

Controllata - irrilevante

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA - CAV

50%

Partecipata - società a totale partecipazione pubblica (50% Anas) - rilevante

VENETO PROMOZIONE Scpa in liquidazione

50%

Partecipata - società  a totale partecipazione pubblica (50% Unione delle Camere di Commercio del Veneto) - irrilevante

VI HOLDING SRL in liquidazione (partecipata di Veneto Innovazione Spa)

100%

Società a partecipazione indiretta

FVS SGR Spa (partecipata di Veneto Sviluppo)

51%

Società a partecipazione indiretta - irrilevante

 

I gruppi intermedi facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica sono così composti:

Gruppi intermedi

Quote possedute dalla Regione

Quote possedute dalla società/ente capogruppo intermedio

SISTEMI TERRITORIALI SPA (società consolidante gruppo intermedio)

100%

 

Ferroviaria Servizi Srl (partecipata di Sistemi Territoriali Spa)

 

99,8321%

Veneto Logistica Srl (partecipata di Sistemi Territoriali Spa)

 

56,54%

Nord Est Logistica Srl (partecipata di Sistemi Territoriali Spa)

 

59,898%

AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO “VENETO AGRICOLTURA” (ente consolidante gruppo intermedio)

Ente strumentale

 

Istituto Interregionale per il Miglioramento del Patrimonio Zootecnico

-Intermizoo Spa

 

95%

CSQA Certificazioni Srl

 

90,33%

Bioagro Srl - Innovazione e Biotecnologie Alimentari

 

98,66%

Valoritalia srl

 

Partecipata di CSQA - 42%

ESU di PADOVA (ente consolidante gruppo intermedio)

 

 

Esu Gestioni e Servizi srl

 

100%

 

  1. di individuare altresì, per quanto esposto nelle premesse della presente deliberazione e ai fini della redazione del bilancio consolidato, i componenti del perimetro di consolidamento della Regione del Veneto”, oltre alla Regione del Veneto, capogruppo, nei seguenti organismi strumentali, enti strumentali controllati/partecipati e società controllate/partecipate:

Elenco 2: Perimetro di consolidamento

Enti strumentali

A.T.E.R. BL

A.T.E.R. PD

A.T.E.R. RO

A.T.E.R. TV

A.T.E.R. VE

A.T.E.R. VI

A.T.E.R. VR

AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO “VENETO AGRICOLTURA”
– ente consolidante gruppo intermedio

AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po'

ARPAV

AVEPA

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

ENTE REGIONALE VENETO LAVORO

ESU PD – ente consolidante gruppo intermedio

ESU VE

ESU VR

ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE

 

Società

IMMOBILIARE MARCO POLO SRL

SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE SPA IN LIQUIDAZIONE

VENETO ACQUE SPA

VENETO INNOVAZIONE SPA

SISTEMI TERRITORIALI SPA - società consolidante gruppo intermedio

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA - CAV

VI HOLDING S.R.L. in liquidazione (partecipata di Veneto Innovazione Spa)

 

  1. di prendere atto che, a norma dell’art. 11, comma 8, D.Lgs. 118/2011, il rendiconto consolidato delle Regioni deve comprendere anche i risultati della gestione del consiglio regionale e che pertanto il consolidamento con il bilancio del Consiglio regionale del Veneto avverrà nei tempi specificatamente previsti dalla norma;
  2. di disporre, al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato per l’esercizio 2017 entro i termini previsti dalla norma, che i bilanci e la documentazione integrativa da parte dei soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento (elenco 2), compreso le sub-holding, devono essere trasmessi alla capogruppo Regione entro 10 giorni dalla approvazione del bilancio ed in ogni caso tassativamente entro il 20 luglio, così come previsto dal principio contabile applicato per il consolidato;
  3. di demandare al Direttore dell’Area Risorse Strumentali, in qualità di coordinatore del tavolo tecnico operativo di cui alla DGR 1639/2017:
    • la trasmissione della presente deliberazione ai soggetti di cui al punto 2) per gli adempimenti previsti al punto 3.2 dell’Allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” al D.Lgs. 118/2011;
    • la definizione delle direttive di dettaglio riguardanti la modalità di trasmissione dei bilanci, la documentazione e ogni altra informazione utile al consolidamento;
    • ogni ulteriore adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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