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Materia: Enti locali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 10 aprile 2018
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Province del Veneto/Città metropolitana di Venezia per la gestione della fase transitoria, fino al 30 giugno 2018, del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego . Art. 1, comma 798, Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Si provvede all’approvazione dello schema di convenzione ex art. 1, comma 798, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, tra la Regione del Veneto e le Province del Veneto/Città metropolitana di Venezia per la gestione della fase transitoria, fino al 30 giugno 2018, del trasferimento del personale dei Centri per l’impiego.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La fase transitoria nei rapporti Stato e Regioni per la gestione dei Centri per l’impiego è stata definita attraverso:
La fase successiva prevede la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l’impiego e il consolidamento dell’attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro , così come disposto nella legge di bilancio statale 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205).
La legge di bilancio statale 2018 prevede, infatti, con effetto dalla sua entrata in vigore, che il personale dei Servizi per il lavoro con rapporto a tempo indeterminato impiegato presso la Città Metropolitana di Venezia e presso le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, sia trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego.
Nella Regione del Veneto tale ente è stato individuato, all’art. 54, comma 2 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, nell’ente regionale Veneto Lavoro. Contestualmente al trasferimento del personale a Veneto Lavoro, le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e la Città Metropolitana di Venezia perderanno la titolarità delle funzioni connesse al mercato del lavoro.
Inoltre, per consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, Veneto Lavoro succederà anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di bilancio statale 2018, che sono prorogati in virtù di quanto disposto al comma 796 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, e come confermato all’art. 54, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45. A tale scopo saranno sottoscritte apposite convenzioni tra Veneto Lavoro e le province e la Citta Metropolitana di Venezia.
Le risorse necessarie ad assicurare il funzionamento dei Servizi per l’impiego sono state determinate, a livello nazionale, in 235 milioni di euro, che si aggiungono ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2018, e che saranno ripartite tra le regioni con un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo i criteri già utilizzati nel periodo transitorio e confermati dalla Conferenza Unificata il 24 gennaio 2018. A tali risorse, per quanto riguarda il Veneto, si aggiungono risorse proprie della Regione, pari a 5.500.000,00 euro per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020, come previsto all’art. 54, comma 7, della L.R. 29 dicembre 2017.
La legge statale di bilancio 2018 prevede poi, al comma 798 dell’art. 1, che le regioni provvedano, entro il 30 giugno 2018, agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato. Le province e le città metropolitane continueranno a svolgere le attività di gestione del personale, anticipando gli oneri connessi e rivalendosi successivamente sulle regioni. Le modalità di gestione e di rimborso saranno stabilite con apposite convenzioni valide, appunto, fino al 30 giugno 2018. Lo schema di convenzione è stato discusso e approvato in sede di Conferenza Unificata il 15 febbraio 2018.
E' pertanto necessario, ora, approvare lo schema della convenzione che sarà stipulata tra la Regione del Veneto e la Città metropolitana di Venezia e le Province Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, secondo quanto disposto dall’art 1, comma 798, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l’impiego fino al 30 giugno 2018.
L’art. 1 dello schema di convenzione Allegato A al presente provvedimento che ne forma parte integrante, specifica il carattere di straordinarietà e temporaneità della convenzione stessa, che ha l’obiettivo di disciplinare tra le Parti i rapporti e gli obblighi riguardanti le modalità di rimborso degli oneri relativi al trasferimento del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso i centri per l’impiego.
L’art. 2 riguarda le modalità di gestione dei servizi per l’impiego, la cui continuità viene assicurata attraverso le attività svolte dal personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso i centri per l’impiego. La Regione rimborserà alle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla Città metropolitana di Venezia degli oneri relativi alla fase transitoria con le modalità previste dalla convenzione stessa al successivo articolo 3.
Con riferimento alle modalità di rimborso degli oneri finanziari, l’art. 3 prevede che tale rimborso sia subordinato alla presentazione da parte delle Amministrazioni titolari dei rapporti di lavoro della documentazione amministrativa comprovante i costi sostenuti per il trattamento economico del personale. Le risorse statali sono trasferite entro il 31 marzo dallo Stato alla Regione, che entro 30 giorni dall’effettivo trasferimento delle risorse le rimborsa alle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla Città metropolitana di Venezia sulla base dei dati forniti e riguardanti ogni singolo dipendente.
L’art. 4 prevede che, considerata la fase transitoria regolata dalla convenzione, nella quale le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e la Città metropolitana di Venezia sostengono ancora gli oneri relativi al trasferimento del personale, le economie relative alle risorse statali 2017 già trasferite ma non utilizzate nell’anno competenza, possano essere trattenute dalle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e dalla Città metropolitana di Venezia quale anticipo sulle risorse statali 2018 che saranno trasferite alle Regioni. Le risorse statali 2018 saranno trasferite solo previa presentazione della rendicontazione dei costi sostenuti al 30 giugno 2018, al fine di una più fluida gestione contabile.
L’art. 5 specifica che il personale è collocato nei ruoli dell'ente regionale Veneto Lavoro, come previsto all’art. 54, comma 2 della legge regionale n. 45/2017, nella posizione giuridica ed economica rilevata al 31.12.2017. Nella fase transitoria, il trattamento economico è lo stesso erogato nella Provincia o Città metropolitana di appartenenza, salvo conguagli.
L’art. 6 definisce la durata della convenzione, che decorre dal 1° gennaio 2018, con validità fino al completamento degli atti strumentali conseguenti al trasferimento del personale ed alla successione nei contratti, che comunque dovrà avvenire entro la data del 30 giugno 2018, fatte salve eventuali proroghe d’intesa tra le Parti.
Con l’art. 7 si prevede, infine, che per quanto riguarda gli oneri di funzionamento rimane valido quanto previsto all’art. 3, punto 4, della Convenzione del 26 settembre 2016 tra la Regione e la Città metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, prorogata per il 2017 con la Convenzione sottoscritta il 27 novembre 2017. Viene specificato che eventuali spese necessarie per assicurare la continuità dei servizi per il lavoro, debitamente autorizzate dalla Regione, potranno da questa essere rimborsate. E’ poi previsto che successivi accordi tra Veneto Lavoro e le singole amministrazioni identifichino i beni immobili, mobili e strumentali, nonché i rapporti ad essi connessi, da trasferire.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni dell’11 settembre 2014;
VISTA la Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
VISTA la DGR n. 1673 del 19 novembre 2015;
VISTA la DGR n. 923 del 22 giugno 2016;
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”;
VISTO lo schema di convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018 ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, approvato in Conferenza Unificata il 15 febbraio 2018;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della Legge n.56/2014, in data 27 marzo 2018;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..
delibera
(seguono allegati)
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