Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 422 del 10 aprile 2018
Smaltimento tramite sotterramento delle carcasse di animali da compagnia sul territorio regionale.
Il provvedimento ha lo scopo di disciplinare lo smaltimento delle carcasse di animali da compagnia sul territorio regionale. Il presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, entrato in vigore il 4 marzo 2011, ha dettato nuove disposizioni in materia di normativa sanitaria applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, abrogando contestualmente il Reg (CE) n. 1774/2002.
Il predetto Regolamento classifica come materiali di categoria 1 le carcasse degli animali d’affezione, degli animali dei giardini zoologici e degli animali dei circhi e da esperimento, anche in relazione al fatto che possono contenere alti livelli di medicinali veterinari. Per questo tipo di materiali si prevede l’invio a stabilimenti autorizzati per il trattamento delle spoglie e successivo seppellimento dei materiali risultanti in una discarica autorizzata. Lo smaltimento di tali materiali è disciplinato dall’art. 12 del Regolamento comunitario in parola.
In deroga a tale trattamento, ai sensi dell’articolo 19, Paragrafo 1, lettera a) del suddetto Regolamento, gli animali da compagnia possono essere seppelliti, previa autorizzazione dell’Autorità competente, nel rispetto delle indicazioni date dall’Allegato VI, Capo III, Sezione 1 del Regolamento (CE) 142/2011, che stabilisce norme particolari per lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e definisce ulteriori criteri e limiti per il seppellimento.
Alla data del 4 marzo 2011 va altresì menzionato che è entrato in vigore anche il Reg. (CE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 della Commissione europea, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della Direttiva n. 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
Ciò premesso, va inoltre ricordato che, al fine di garantire uniformità operativa sull'intero territorio nazionale di quanto previsto dalle recenti summenzionate norme in materia di sottoprodotti di origine animale, è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro interregionale di esperti in materia, il quale, di concerto con il Ministero della Salute, ha provveduto all'elaborazione di Linee guida applicative del Reg (CE) n. 1069/2009.
Dette Linee Guida, dopo essere state approvate dal Gruppo di Lavoro Tecnico Interregionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Commissione Salute nella seduta del 27 luglio 2011, sono state inviate con nota prot. DGSAN-UFF.II 26058/P del 3/08/2011 dal Ministero della Salute al competente Ufficio Legislativo ai fini dell'acquisizione del parere di competenza, di seguito ritualmente acquisito.
Ciò posto, va ulteriormente ricordato che con D.G.R. n. 1530 del 28/08/2013 la Regione del Veneto ha recepito l’Accordo Stato-Regioni inerente “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/10/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002”.
Tale Delibera, all’Allegato A, art. 15, Paragrafo 1, disciplina la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli animali da compagnia, e specificatamente riporta che, in attuazione dell’art. 19, Paragrafo 1, lettera a), del Reg (CE) 1069/09, è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti, degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali), secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma.
Quanto precisato e riportato nel precedente capoverso era stato, peraltro, formalmente comunicato dal Ministero della Salute con nota DGISAN n. 0012958 del 03/04/2013, con cui erano state trasmesse alcune precisazioni in merito al seppellimento delle carcasse di animali d’affezione da parte di privati, prevedendo la possibilità dello smaltimento tramite sotterramento degli stessi in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri di animali) secondo criteri fissati con provvedimenti da ciascuna Regione o Provincia Autonoma.
Ricordato tutto quanto sopra brevemente riportato, va conseguentemente evidenziato che, nel territorio regionale veneto, è possibile lo smaltimento tramite sotterramento delle carcasse degli animali da compagnia, con esclusione dei circuiti commerciali nonché dei canili e dei rifugi per cani, in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) nel rispetto di quanto previsto all’Allegato VI, capo III, Sezione 1, paragrafo 3 del Reg. (UE) 142/2011, lett. a), in cui si prevede che il sotterramento deve essere effettuato in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
delibera
Torna indietro