Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 36 del 13 aprile 2018


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 448 del 10 aprile 2018

Autorizzazione all'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona a prorogare l'incarico di Direttore. (DGR n. 2097 del 19/12/2017).

Note per la trasparenza

Viene autorizzato l’ESU di Verona a prorogare il contratto di lavoro del Direttore per un anno dal 01/05/2018 e, comunque, per non oltre i due mesi successivi decorrenti dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione, ove quest’ultima intervenisse in data anteriore a quella di scadenza della suddetta proroga. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La DGR n. 1841 dell’08/11/2011 ad oggetto Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10 ‘Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto’. Avvio dell’attività ricognitiva”, ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli Enti Studi Universitari-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

  1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
  2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
  3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
  4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

La DGR n. 769 del 02/05/2012 ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011.

La DGR n. 2563 dell’11/12/2012 ha stabilito di:

  1. prorogare, fino all’emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall’11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012:
    1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza (ad esempio per gli incarichi di direttore) in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall’art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
  2. programmare, per l’annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto.

Le successive DD.G.R. n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015, n. 233/2015, n. 1944/2016, n. 2097/2017 hanno prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 sino al 31/12/2018

Premesso quanto sopra, l’ESU di Verona, con la nota del Commissario Straordinario prot. n. 415 del 06/02/2018, assunta al protocollo regionale con il n. 45848 del 06/02/2018, ha formulato la richiesta di autorizzazione ad avviare le procedure per il rinnovo dell’incarico di Direttore dell’ESU di Verona precisando che l’incarico attuale scade il prossimo 30 aprile 2018.

Con la citata richiesta l’ESU di Verona ha dichiarato che:

“- ai sensi della legge regionale 07/04/1998, n. 8, art. 14, comma 1, il Direttore dell’Azienda è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone che abbiano esperienza e adeguata preparazione acquisita nello svolgimento di attività a livello dirigenziale presso lo Stato, enti pubblici, aziende private o pubbliche, ovvero acquisita nello svolgimento di attività scientifiche o professionali;

- ai sensi della legge regionale 07/04/1998, n. 8, art. l4, comma 2, l’incarico di Direttore è conferito con un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni... Nella delicata fase del rinnovo degli organi di indirizzo (Presidente e Consiglio di Amministrazione) si chiede che l’autorizzazione alla nomina del Direttore aziendale sia per un periodo di cinque anni, così come consentito dall’art. 14, comma 2, della Legge Regionale 07/04/1998, n. 8, in considerazione dell’evidente esigenza di garantire la continuità, la conoscenza dei presupposti e la coerenza rispetto agli indirizzi di alcuni procedimenti essenziali per la vita dell’ente, tutti facenti capo al Direttore, che fa anche le funzioni di Dirigente Amministrativo, ferma restando l’impossibilità normativamente sancita di acquisire tale figura, pur prevista dalla dotazione organica aziendale.”

La Direzione Organizzazione e Personale, con nota prot. n. 0065011 del 20/02/2018, in merito alla domanda di autorizzazione avanzata dall’ESU di Verona, ha dichiarato di non avere: “nulla da rilevare purché vi sia il rispetto delle prescrizioni di cui alla DGR n. 2097 del 19/12/2017.”

Premesso quanto sopra, anche in considerazione del parere formulato dalla Direzione Organizzazione e Personale, si osserva quanto segue.

Con particolare riferimento agli incarichi apicali in scadenza (ad esempio gli incarichi di Direttore), si evidenzia che la DGR n. 2097 del 19/12/2017 ha previsto che in via transitoria verranno conferiti incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi, non rinnovabili tacitamente.

Pertanto la richiesta dell’ESU di Verona, di rinnovare l’incarico di Direttore per un periodo di cinque anni, si discosta dalle prescrizioni di cui alla deliberazione regionale sopra citata.

Tuttavia, la richiesta di autorizzazione avanzata dall’ESU si ritiene che vada correlata all’esigenza di salvaguardare la continuità dell’azione amministrativa, tenuto conto del processo di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali avviato ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 18/03/2011, n. 7, ove ai commi 2 bis e 2 ter è previsto che la Giunta regionale nomini dei Commissari straordinari per la gestione amministrativa ordinaria di tali Enti, la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata.

Questo articolo prevede, inoltre, che gli organi collegiali e monocratici in carica decadano dalla data di nomina dei commissari straordinari.

Il comma 2 quater del medesimo art. 10 fa però salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 16/2015, ovvero in essere alla data del 07/10/2015, che continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del relativo contratto.

Pertanto il rapporto di lavoro del Direttore dell’ESU di Verona, in essere alla data del 07/10/2015, non è cessato all’atto della nomina del Commissario straordinario ed ha continuato ad assicurare la gestione amministrativa dell’Ente.

Conseguentemente, per le motivazioni sopra esposte, considerato che, ad oggi, non si è ancora concluso il procedimento di razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali e che, non essendo ancora stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 205 del 22/12/2017, ratificato con DGR n. 2214 del 29/12/2017, è stato nominato il Commissario straordinario dell’ESU ai sensi dell’art. 6 della L.R. 01/09/1972, n. 12 e s.m.i., si propone di rilasciare all’ESU di Verona l’autorizzazione a prorogare l’incarico di Direttore per un anno dal 01/05/2018 e, comunque, per non oltre i due mesi successivi decorrenti dalla data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ove quest’ultima intervenisse in data anteriore a quella di scadenza della suddetta proroga, per garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni direttoriali e, allo scopo, di consentire all’organo di governo di futuro insediamento la possibilità di operare scelte diverse circa l’individuazione del Direttore.

Si consideri che anche l’autorizzazione già accordata all’ESU di Padova, con la DGR n. 1215 del 01/08/2017, ha previsto la proroga dell’incarico di Direttore per un anno e, quale termine finale dell’incarico, i due mesi successivi decorrenti dalla data della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione qualora quest’ultima intervenisse in data anteriore a quella di scadenza della proroga dell’incarico apicale.

Il contratto di diritto privato che sarà stipulato tra l’ESU di Verona ed il Direttore, a seguito della proroga dell’incarico, dovrà contenere espressamente i termini di scadenza dello stesso come sopra definiti.

Con riferimento al trattamento economico del Direttore dell’ESU, si osserva che, secondo quanto stabilito dall’art. 37 della L.R. 27/06/2016, n. 18 che ha modificato il comma 4, dell’art. 14 – “Direttore dell’Azienda” della L.R. n. 8/1998 e dalla DGR n. 781/2015, esso è parametrato a quello riservato ai dirigenti regionali delle Direzioni di cui alla L. R. 31/12/2012, n. 54 ed è differenziato in relazione al numero degli studenti di riferimento nel modo seguente:

  1. 90% della retribuzione sino a 20.000 studenti;
  2. 95% della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti;
  3. 100% della retribuzione oltre 40.000 studenti.

La retribuzione di risultato attribuita ai Direttori non può superare il limite massimo del 10% dello stipendio annuo.

L’ESU di Verona ha un numero di studenti di riferimento pari a n. 24.689 alla data del 31/01/2018, numero compreso tra 20.001 e 40.000 di cui alla lett. b) sopra riportata e, per questo motivo, al Direttore spetta il 95% della retribuzione riservata ai dirigenti regionali delle Direzioni che, in base al Contratto decentrato integrativo per il personale dirigenziale della Giunta reginale, sottoscritto il 27/06/2016, è così articolata:

Tabellare

Posizione

Totale parte fissa

Risultato (10%)

Totale complessivo

I.V.C.

Totale
(con I.V.C.)

€ 43.310,90

€ 55.808,79

€ 99.119,69

€ 9.911,97

€ 109.031,66

€ 314,73

€ 109.346,39


Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTA la L.R. 18/03/2011 n. 7;

VISTA la L.R. 27/06/2016, n. 18;

VISTE le DD.G.R. n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015, n. 308/2016, n. 1944/2016, n. 1215/2017 e n. 2097/2017;

VISTA la DGR n. 781 del 14/05/2015;

VISTA la nota del Commissario Straordinario dell’ESU di Verona prot  n. 415 del 06/02/2018;

VISTA la nota prot. n. 0065011 del 20/02/2018 della Direzione Organizzazione e Personale;

VISTO l’art. 2, comma 2, lettere e), f), della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata con L.R. 17/05/2016, n. 14;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
  2. di autorizzare l’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona a prorogare il contratto di lavoro del Direttore per un anno dal 01/05/2018 e, comunque, per non oltre i due mesi successivi decorrenti dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione, ove quest’ultima intervenisse in data anteriore a quella di scadenza della suddetta proroga;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro