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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 36 del 13 aprile 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 420 del 10 aprile 2018

Individuazione di procedura unica ai fini del rilascio o della conferma dell'accreditamento istituzionale per tutte le tipologie di strutture sanitarie. L.R. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Col presente provvedimento si determina l’applicazione del procedimento di cui al comma 6 dell’art. 17 bis della L.R. n. 22/02 per tutte le tipologie di strutture sanitarie, così uniformando all’iter ora previsto per le sole strutture ambulatoriali, la scansione temporale di tutti i procedimenti di rilascio di nuovo accreditamento istituzionale o di conferma dello stesso riferiti a strutture sanitarie.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. pone, come noto, in capo alle Regioni il compito di assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza alla popolazione.

Le Regioni per raggiungere tale delicato obiettivo possono avvalersi di soggetti accreditati, ovvero strutture private, in possesso di precisi requisiti di qualificazione, che siano funzionali rispetto agli indirizzi di programmazione regionale.

La Regione Veneto ha normato mediante l’emanazione della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” detto specifico ambito prescrivendo all'art. 15 che l'accreditamento istituzionale sia rilasciato "... subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e ai requisiti di cui all'art. 18" (comma 4).

Il complesso sistema erogativo pubblico allo scopo di garantire la necessaria efficacia alla luce dei criteri rappresentati dall’accessibilità, dalla complementarietà, nonché dal governo delle liste d'attesa può ricorrere - a propria integrazione e a protezione degli utenti - al sistema degli erogatori privati in considerazione delle peculiari esigenze locali.

In particolare l'art. 16, comma 1, lett. b) e lett. d) della L.R. n. 22/2002 e s.m.i., stabilisce che l'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza della condizione rappresentata dalla "coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"

Il sistema regionale del Veneto, sia ai fini del rilascio/conferma dell’accreditamento istituzionale a cura della Regione, sia ai fini della stipula dell’accordo contrattuale a cura delle Aziende Ulss, è quindi improntato - in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale - alla previa determinazione annuale degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi.

L’adozione della disciplina di  riordino del SSR, previsto e regolato con la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 che ha istituito l’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della regione del Veneto – Azienda Zero” e ha dettato disposizioni per l’individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ulss, suggerisce una regolazione omogenea dei procedimenti regionali riferiti all’ambito sanitario, al fine di favorire da un lato una visione più ampia nel governo locale e dall’altro una maggiore flessibilità nell’utilizzo e nell’allocazione delle risorse presenti sul territorio.

In virtù della ridefinizione dell’assetto organizzativo delle Aziende Ulss, si è proceduto altresì alla riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitarie e sociosanitari della Regione Veneto.

Nel corso del 2017, alla luce della definizione del nuovo modello di sanità veneta secondo i fini previsti dall’art.15 della L. R. n. 22/2002, sono stati sospesi gli accreditamenti istituzionali, con la DGR 2174/16. Detto periodo di sospensione del rilascio di accreditamento istituzionale ha reso possibile avviare una rinnovata definizione della rete assistenziale in relazione ai bacini territoriale delle nuove Aziende U.l.s.s.

In conseguenza della riforma, al fine di garantire – in ossequio alle disposizioni normative nazionali e regionale – una corretta governance del sistema di accreditamento strettamente connessa alla fase di programmazione della rete di assistenza, si considera opportuno individuare un unico percorso che consenta di rideterminare e rivalutare l'effettivo fabbisogno assistenziale regionale in relazione alla programmazione territoriale e regionale, alla luce sia del nuovo assetto territoriale delle Aziende ULSS e sia della necessità di una migliore valutazione rispetto alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale.

A tale fine, considerate le esigenze di uniformità di governo della programmazione regionale e locale, si propone di utilizzare quale unica scansione temporale del procedimento per giungere al rilascio dell’accreditamento istituzionale di tutte le strutture sanitarie, quella individuata dall'art. 17 bis, comma 6 della L.R. 22/02, introdotto dalla L.R. n. 2/2014 a partire dal 1 gennaio 2017 per gli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Ne consegue che, a partire dall’entrata in vigore del presente atto, seguiranno l’iter previsto dall’art. 17 bis citato, tutte le istanze di nuovo accreditamento istituzionale e di conferma afferenti alle seguenti tipologie di struttura privata:

- strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero;

- strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale;

- strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime extraospedaliero, con caratteristiche di temporaneità (hospice, ospedali di comunità, unità di riabilitazione territoriale);

- strutture che erogano prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ex art. 26 della L. n. 833 del 23 dicembre 1978;

- servizi destinati a promuovere la salute mentale;

- trasporto e soccorso con ambulanza.

Inoltre, si ricorda, che ai sensi della DGR 2315 del 09 dicembre 2014 “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): aggiornamento della DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012”, poiché la diagnosi e la certificazione di DSA può essere rilasciata solo da strutture ambulatoriali accreditate per determinate branche specialistiche e da strutture accreditate classificate cod. B/C 4 (ex art. 26 della L.833/78), sono soggette alla procedura in esame anche le strutture sanitarie che vogliano ottenere l’accreditamento per il rilascio della diagnosi e della certificazione DSA.

Le domande di conferma dell’accreditamento seguiranno lo stesso iter e la scansione temporale, ad esclusione della previsione di cui all’art.17 bis lettera c)  secondo capoverso della l.r. 22/02 riferita all'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare.

Il percorso di accreditamento annuale, in ossequio alle scadenze temporali previste dalla citata norma, viene avviato ad istanza di parte entro il 30 aprile e, in caso di esito favorevole, si conclude con un provvedimento deliberativo di Giunta regionale ,efficace a far data dal primo gennaio dell’anno successivo alla presentazione della domanda.

Nell’ambito di detto percorso, gli esiti delle istruttorie relative alle istanze di rilascio di nuovi accreditamenti e di conferma di accreditamento, sono vagliati dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), per l'emissione del relativo parere.

Al fine di uniformare i percorsi volti alla conferma dell'accreditamento istituzionale, si propone di disporre la proroga tecnica dei provvedimenti in vigore, fino al 31 dicembre del terzo anno dal rilascio dei medesimi. Pertanto, la domanda di conferma va comunque presentata entro il 30 aprile del terzo anno dal rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale, indipendentemente dalla data di rilascio dello stesso.

Con riferimento esclusivo e limitato all'anno 2018, in sede di prima applicazione del presente provvedimento, si propone la proroga di 30 giorni del termine ultimo per la presentazione delle domande di rilascio e conferma dell'accreditamento istituzionale, previsto dall' art. 17 bis comma 6 della L.R. n. 22/02; pertanto il termine di presentazione delle domande diverrà il 30 maggio 2018.

Fanno eccezione alle previsioni del presente provvedimento, i procedimenti di trasformazione societaria e di variazione di titolarità che interessano le strutture accreditate disciplinati dalla DGR n. 2201/12, i trasferimenti di sede di strutture già accreditate, nonché le istanze di accreditamento presentate da soggetti privati connesse all’insorgere di motivate e comprovate esigenze legate al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale evidenziato dalle Aziende U.l.s.s. Per tali tipologie di procedimento non si applica la scansione temporale di cui all'art. 17 bis della L. R. n. 22/02.

Per le procedure di rilascio dell'accreditamento istituzionale per le strutture sociosanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze è vigente la DGR n. 1861 del 25 novembre 2016 “Determinazioni operative nell'ambito delle procedure di applicazione della DGR 84 del 16/01/2007 relativamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale approvate con DGR 2067 del 3/07/2007 per le strutture socio sanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTA la L. n. 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
  • VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
  • VISTA la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
  • VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
  • VISTA la DGR n. 2201 del 06 novembre 2012 “Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n. 22/2002”;
  • VISTA la DGR 2174/16 del 23 dicembre 2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”;
  • VISTA la DGR 2315 del 09 dicembre 2014 “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): aggiornamento della DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012”;
  • VISTA la DGR n. 1861 del 25 novembre 2016 “Determinazioni operative nell'ambito delle procedure di applicazione della DGR 84 del 16/01/2007 relativamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale approvate con DGR 2067 del 3/07/2007 per le strutture socio sanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. Legge Regionale 16 agosto 2002;
  • VISTA la DGR n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";
  • VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
  2. di disporre che quanto previsto dall'art. 17 bis, comma 6 della L.R. 22/02 sia la scansione temporale unica per i procedimenti di rilascio e conferma dell'accreditamento istituzionale per le tipologie di struttura indicate in premessa;
  3. di prevedere inoltre il previo parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) secondo quanto previsto in premessa;
  4. di disporre la proroga tecnica dei provvedimenti di accreditamento in vigore, fino al 31 dicembre del terzo anno dal rilascio dei medesimi.
  5. di disporre, altresì, che la domanda di conferma vada comunque presentata entro il 30 aprile del terzo anno dal rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale, indipendentemente dalla data di rilascio dello stesso.
  6. di disporre, con riferimento esclusivo e limitato all'anno 2018, in sede di prima applicazione del presente provvedimento, la proroga di 30 giorni del termine ultimo per la presentazione delle domande di rilascio e conferma dell'accreditamento istituzionale, previsto dall' art. 17 bis comma 6 della L.R. n. 22/02, che pertanto diviene il 30 maggio 2018.
  7. di incaricare l’U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento dell'esecuzione del presente atto;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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