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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 322 del 21 marzo 2018
Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza delle strutture provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015.
Con il presente atto si rilascia l’accreditamento istituzionale per l’attività di soccorso e trasporto con ambulanza alle strutture provvisoriamente accreditate di cui alla DGR n. 1095/2015.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la Legge Regionale 27/7/2012, n. 26, la Regione del Veneto, al fine di promuovere e garantire la qualità del servizio, ha esteso l’istituto dell’accreditamento istituzionale delle attività sanitarie, socio sanitarie e sociali, introdotto dalla Legge Regionale n. 22 del 16/8/2002, anche all’attività di soccorso e trasporto con ambulanza.
Al fine di dare attuazione a tale norma, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 179 del 27/2/2014 ha approvato l’elenco dei soggetti già autorizzati che avevano svolto l’attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie e che risultavano, pertanto, “provvisoriamente accreditati” allo svolgimento di tale attività. Successivamente, con la deliberazione n. 1095 del 18/8/2015 ha prorogato ed integrato l’elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati ed ha definito le disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni. Infine, con la deliberazione n. 1515 del 29/10/2015, ha dato attuazione alle disposizioni dell’articolo 2, comma 3 della citata Legge Regionale n. 26/2012, identificando i requisiti per l’accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di soccorso e trasporto con ambulanza.
Premesso quanto sopra, a conclusione dell’istruttoria, risulta che tutte le strutture, di cui all’Allegato A, sono in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza e sono state provvisoriamente accreditate per tale attività con deliberazione n. 1095 del 18/8/2015.
Le strutture di cui all’Allegato A, inoltre, hanno presentato domanda di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di soccorso e trasporto con ambulanza con la dichiarazione sostitutiva attestante che la struttura, le sedi ed i mezzi in uso non hanno subito variazioni di tipo strutturale, impiantistico, tecnologico ed organizzativo e che è mantenuto il possesso dei requisiti accertato in sede di rilascio dell’autorizzazione.
Le strutture di cui all’Allegato A, infine, hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale, per l’attività di soccorso e trasporto con ambulanza, trasmesse contestualmente alle Aziende Ulss competenti per territorio e depositate agli atti del presente procedimento.
Si precisa, inoltre, che con la deliberazione n. 2059 del 3/11/2014, la Giunta Regionale ha recepito il nuovo assetto della Croce Rossa Italiana conseguente alla trasformazione dell'Ente in Associazione privata ed ha approvato il trasferimento delle autorizzazioni all'esercizio e dell'accreditamento provvisorio in capo ai soggetti trasformati, modificando, di conseguenza, l'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati all'attività di soccorso e trasporto sanitario con ambulanza, di cui all'Allegato A alla DGR n.179/2014. Atteso che i nuovi Comitati sono subentrati a tutti gli effetti ai precedenti Comitati della CRI anche nello svolgimento dell'attività di trasporto e soccorso con ambulanza, garantendone la continuità del funzionamento presso le medesime sedi, con gli stessi mezzi e lo stesso personale a disposizione, la titolarità delle autorizzazioni all'attività e l’iscrizione all’elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati, già in possesso delle articolazioni territoriali regionali della CRI, è stata trasferita a tutti i Comitati della nuova Associazione, inclusi quelli di nuova istituzione, che proseguono l'attività in precedenza svolta dalle relative basi operative sulla base del titolo autorizzativo rilasciato al Comitato Provinciale CRI di appartenenza.
A tale proposito, atteso che in data 1/3/2017 è stato istituito il Comitato Locale di Maserà di Padova dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, in precedenza articolazione territoriale del Comitato Provinciale di Padova, ed in data 8/4/2016 è stato istituito il Comitato Locale di Feltre dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, in precedenza articolazione territoriale del Comitato Provinciale di Belluno, che tali strutture sono state oggetto della visita di verifica per la conferma dell’accreditamento istituzionale congiuntamente alle altre articolazioni territoriali rispettivamente del Comitato di Padova del Comitato di Belluno e che opereranno in continuità con l’attività già svolta, si propone di trasferire la titolarità dell’autorizzazione all'esercizio e l’accreditamento istituzionale dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, già in possesso dei Comitati Provinciali di Padova e di Belluno, anche ai nuovi Comitati Locali di Maserà di Padova e di Feltre.
Le Aziende Ulss, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, hanno istituito il “Gruppo tecnico multiprofessionale (GTM)” per la verifica dei requisiti di cui alla deliberazione n. 1515/2015, secondo le procedure di cui alla Legge Regionale n. 22/2002; l’esito dell’accertamento eseguito dal GTM è evidenziato per ogni struttura nell’Allegato A.
Nella seduta del 21/12/2017 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha preso atto delle risultanze istruttorie acquisite agli atti per il rilascio dell’accreditamento istituzionale, delle strutture provvisoriamente accreditate, di cui all’Allegato A.
Tutto ciò premesso si propone di rilasciare l’accreditamento istituzionale per l’attività di soccorso e trasporto con ambulanza, alle strutture provvisoriamente accreditate ai sensi della DGR n. 1095/2015, di cui all’allegato A e di procedere, alla contestuale presa d’atto di variazioni di denominazione societaria intervenute rispetto all’autorizzazione originaria.
Si precisa, che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le Leggi Regionali n. 22 del 16/8/2002 e n. 26 del 27/7/2012;
VISTE le Deliberazioni n. 2501 del 6/8/2004, n. 1080 del 22/5/2007, n. 838 dell' 8/4/2008, n. 3013 del 30/12/2013, n. 179 del 27/2/2014, n. 1095 del 18/8/2015 e n. 1515 del 29/10/2015 e n. 2174 del 23/12/2016;
VISTO il parere espresso dalle Aziende Ulss competenti per territorio;
VISTO il parere espresso dalla CRITE nella seduta del 21/12/2017;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
delibera
(seguono allegati)
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