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Materia: Affari legali e contenzioso
Deliberazione della Giunta Regionale n. 312 del 21 marzo 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 67 della legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 29 dicembre 2017, n. 128.
Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 67, della legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
In data 6 marzo 2018 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 67 della legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, recante il “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 29 dicembre 2017, n. 128,
In particolare, l’art. 67 della legge regionale n 45 del 29 dicembre 2017, la cui rubrica è intitolata “Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 -Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, inserisce nella Legge Regionale n. 50/1993 citata l’articolo 19-bis contenente il “Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l’esercizio della mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto”
Tali disposizioni a detta della Presidenza del Consiglio dei Ministri violerebbero l’articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione in riferimento agli articoli 12, comma 5, e 14, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Invero l’art. 67 dalla legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 impugnato, risulta rispettoso del dettato costituzionale, ragion per cui si ritiene necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità.
Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon dell’Avvocatura regionale e Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;
- vista la L.R. n. 24 16.8.2001;
- vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2472 del 23.12.2014;
- viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;
delibera
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