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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 30 del 27 marzo 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 13 marzo 2018

Molluschi bivalvi vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio: modifica modalità di dotazione e di conservazione del Documento di Registrazione (DdR) per il trasferimento di MBV (Reg. (CE) n. 853/2004 e Reg. (CE) n. 854/2004). Revisione della DGR n. 870/2011 e sostituzione del Documento 4 dell'All. A alla medesima. Revisione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 2800 del 21 giugno 1994, n. 2728 del 21 luglio 1998, n. 4034 del 19 dicembre 2003, n. 8 del 14 gennaio 2005, n. 1933 del 20 giugno 2006, e sostituzione dei seguenti Allegati: Allegato n. 1-DGR n. 2800, Allegato n. 2-DGR n. 2728, Allegato I-DGR n. 4034, Allegato n. 1 DGR n. 8.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si semplificano - riducendo l’onere procedurale a carico dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS e degli operatori del settore alimentare (OSA), nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale - le modalità di dotazione e conservazione del Documento di Registrazione molluschi (DdR), richiesto per il trasferimento di lotti di MBV dalle zone di produzione ai centri di spedizione, ai centri di depurazione, nonché fra i centri stessi. Si provvede, conseguentemente, alla revisione in tal senso di quanto stabilito con DGR n. 870/2011, sostituendo il DdR ivi previsto con il DdR allegato al presente provvedimento, nonché ad analoga revisione di precedenti provvedimenti, obsoleti, laddove in contrasto.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Reg. (CE) n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, all’Allegato III Sezione VII individua i requisiti richiesti per i molluschi bivalvi vivi (MBV), che integrano quelli fissati nel Reg. (CE) 852/2004: si tratta di requisiti generali per l’immissione sul mercato, di requisiti specifici in materia di igiene applicabili alla produzione e alla raccolta da zone classificate, al successivo trattamento (centri di spedizione e di depurazione, confezionamento, imballaggio, etc.)

In particolare, per quanto attiene alla movimentazione dei MBV  destinati all’immissione in commercio (da una zona di produzione o da un centro di spedizione o di depurazione o di trasformazione), il Cap. 1 della Sez. VII del Reg. 853/2004 succitato prevede:

omissis

3.

a) In caso di trasferimento da uno stabilimento all’altro di un lotto di molluschi bivalvi vivi da parte di un operatore del settore alimentare, un documento di registrazione deve accompagnare il lotto dal momento dell’invio fino a quello dell’arrivo al centro di spedizione o di trasformazione,

specificando  altresì le informazioni che il documento deve contenere a seconda che il trasferimento dei MBV avvenga da un’area di produzione, da una zona di stabulazione, o da un centro di depurazione.

E, ancora:

5. Gli operatori del settore alimentare che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi devono compilare le pertinenti sezioni del documento di registrazione in maniera facilmente leggibile e non alterabile. Gli operatori del settore alimentare che ricevono i lotti devono apporre sul documento un timbro con la data di ricevimento del lotto o registrare la data di ricevimento in altro modo.

6. Gli operatori del settore alimentare devono conservare una copia del documento di registrazione per ciascun lotto inviato e ricevuto per almeno 12 mesi dall’invio o dalla ricezione (o per il periodo eventualmente specificato dalla competente autorità).

7. Tuttavia se:

a) il personale che raccoglie molluschi bivalvi gestisce anche il centro di spedizione, il centro di depurazione, la zona di stabulazione o lo stabilimento di trasformazione che riceve i molluschi bivalvi vivi;

e

b) un’unica autorità competente controlla tutti gli stabilimenti in questione,

i documenti di registrazione non sono necessari, se tale autorità competente lo permette.

In ambito regionale la DGR n. 870 del 21 giugno 2011 recante: “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi vivi”, di recepimento delle Linee Guida di cui all’Intesa Stato - Regioni Rep. atti n. 79/CSR dell'8 luglio 2010, ha  confermato nel merito le procedure previste precedentemente dalla Giunta, disponendo, ad integrazione delle previsioni comunitarie e nazionale, che il Documento di registrazione (DdR):

  • deve essere fornito all’OSA dalla Azienda ULSS competente, previa vidimazione dell’Azienda stessa
  • ne devono essere compilate n. 3 copie, delle quali  una deve essere trasmessa all’Azienda ULSS che ha rilasciato il documento
  • deve essere conservato 4 anni ( diversamente da quanto stabilito dalla legislazione comunitaria e dalle Linee guida succitate che ne prevedono la conservazione per 12 mesi).

Si dà atto che anteriormente alla emanazione della normativa comunitaria sopra ricordata, la Giunta regionale aveva disciplinato la materia prevedendo l’utilizzo di un documento di registrazione per il trasferimento di lotti di molluschi e gli adempimenti connessi, attraverso i provvedimenti di seguito riportati:

  • DGR n. 2800 del 21 giugno 1994 che, dettando disposizioni transitorie in materia di trasporto di lotti di MBV, approvava un fac-simile del documento di registrazione, rilasciato, previa vidimazione, dal Servizio Veterinario territorialmente competente, in blocchi, ciascuno di tre copie di colore diverso, di cui una per la Azienda ULSS;
  • DGR n. 2728 del 21 luglio 1998 che prevedeva, fra l’altro, la compilazione del documento di registrazione in triplice copia di cui una per l’Azienda ULSS;
  • DGR n. 4034 del 19 dicembre 2003 che, nell’approvare i documenti inerenti l’attività di raccolta e trasporto dei MBV, (documento di trasporto molluschi, registro di carico e scarico, documento di registrazione per il trasporto ai fini di reimmersione), specificava di “affidare direttamente a ciascuna Azienda ULSS marina la stampa, la vidimazione ed il successivo rilascio dei certificati sanitari le cui spese di rilascio sostenute dalla Azienda ULSS sono a carico dei richiedenti”;
  • DGR n. 8 del 14 gennaio 2005 che, sostituendo il Documento di registrazione approvato con DGR n. 4034/2003, ne confermava le modalità di gestione da parte delle Aziende ULSS, in precedenza stabilite, prevedendo anche la conservazione per 4 anni delle copie di tale documento;
  • DGR n. 1933 del 20 giugno 2006 che, fra l’altro, confermava le funzioni di rilascio, vidimazione e controllo del DdR per la raccolta di MBV a mare, da parte dei Servizi Veterinari delle ULSS.

Si evidenzia che a livello Comunitario, a seguito del verificarsi di emergenze nel settore della sicurezza alimentare, sono stati emanati diversi Regolamenti comunemente noti nel loro insieme con il nome di Pacchetto igiene (in applicazione da gennaio 2006).

La nuova normativa ha completamente innovato la disciplina nel campo della sicurezza alimentare, introducendo nuovi concetti e strumenti, sia per l’OSA, sia per gli organi deputati al controllo. Si è passati da un sistema in cui la sicurezza degli alimenti si riteneva assicurata dalla rete di controlli sulle ultime fasi della filiera, a quello in cui tutto il processo di produzione deve essere tenuto in considerazione, e la responsabilità principale della sicurezza degli alimenti è a carico dell’OSA.

Ne consegue che le citate disposizioni relative alle modalità di rilascio e conservazione del documento di registrazione, non trovino attualmente più motivo di essere alla luce delle molteplici forme di controllo e autocontrollo introdotte a seguito dell’entrata in vigore della succitata disciplina in materia di sicurezza alimentare e di semplificazione amministrativa.

L’attuale procedura, sopra descritta, non appare giustificata da finalità di controllo nel settore dei MBV da parte dell’Autorità competente, né appare efficace ad evitare inadempienze o abusi. Neppure risponde a criteri di economicità, considerato l’aggravio procedurale ed economico che comporta sia per l’OSA che per l’Azienda ULSS.

Il Relatore propone pertanto che vengano applicate anche nella Regione Veneto - come avviene già nella quasi totalità delle altre Regioni interessate dalla molluschicoltura - le modalità di dotazione  e conservazione del Documento di Registrazione (DdR) per la movimentazione di molluschi bivalvi vivi (MBV), previste dal Reg. (CE) n. 853/2004, in conformità alle Linee Guida dell’Intesa Stato Regioni succitata, le quali al riguardo prevedono:

- " il D.d.R. è compilato e rilasciato a cura degli operatori del settore alimentare, i quali devono prevedere nell’ambito delle loro registrazioni (produzione primaria) o nel piano di autocontrollo, un sistema oggettivo e verificabile di gestione dei D.d.R (numerazione, registrazione, conservazione per 12 mesi, modalità di rilascio e di trasmissione, ecc.), valido ai fini della rintracciabilità. Il D.d.R deve essere redatto almeno in duplice copia di cui una resta all’operatore del settore alimentare che cede il prodotto e l’altra copia viene trasmessa, contestualmente alla merce, al destinatario."

Inoltre, come integrato dalla DGR n. 870/2011succitata, il DdR deve essere compilato per le parti relative al produttore/raccoglitore/capo barca preferenzialmente al termine delle operazioni di raccolta e comunque prima che il prodotto lasci il punto di sbarco in modo tale che sia effettivamente identificata con precisione la zona di raccolta.

L’esattezza delle informazioni permette ad un operatore di collegare il proprio fornitore con il cliente per documentare gli scambi commerciali e/o di distribuzione dei M.B.V. ai fini della tracciabilità del prodotto (Reg. 178/02); a tal fine è indispensabile che il DdR sia compilato in tutte le sue parti sia da parte dell’OSA della produzione primaria che da quello della produzione post primaria. Se la zona di produzione di classe A, è interessata a provvedimenti temporanei per non conformità microbiologiche, che obbligano a sottoporre i MBV al trattamento di depurazione, l’OSA deve indicarlo nell’apposita sezione del D.d.R. Quanto sopra riportato implica che l’O.S.A. dovrà mettere in atto un sistema che preveda la raccolta, la registrazione e l’archiviazione dei dati prodotti nelle fasi di attività dell’impresa onde mantenere uno storico relativo alle operazioni svolte all’interno della azienda e fuori della stessa. L’attività di verifica dei dati registrati risulta pertanto uno degli elementi del controllo ufficiale di cui al Reg. 882/04”.

Si propone, pertanto, che l’Operatore del Settore Alimentare (OSA) provveda:

  • a dotarsi del DdR, senza richiederne rilascio e vidimazione alla Azienda ULSS,  né sia tenuto a recapitare a quest’ultima di copia di ciascun DdR compilato
  • a compilarlo in duplice copia per ogni movimentazione di MBV destinati all’immissione in commercio (escluso il trasporto del novellame), in tutte le voci previste dal Reg. (CE) 853/2004, e in conformità alle Linee Guida di cui all’Intesa Stato-Regioni succitata.
  • a conservare per 12 mesi copia del DdR (sia l’OSA che invia, sia l’OSA che riceve lotti di MBV).

La necessità di semplificare le procedure descritte è stata condivisa con i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS nel corso degli incontri sulla molluschicoltura che si tengono periodicamente presso la competente Direzione Regionale. E’ stato altresì da loro rappresentata  l’opportunità di prevedere l’utilizzo di un modello di DdR il più possibile aderente a quello attualmente in uso,  considerata la consuetudine compilativa consolidata da parte degli operatori.

Pertanto si propone che, dalla data di esecutività del presente provvedimento, in ambito regionale sia adottato il modello di DdR di cui all’Allegato A al presente provvedimento che sostituisce quello in uso -  conforme al documento 4 dell’Allegato A alla DGR n. 870/2011 - e rispetto al quale sono state apportate piccole modifiche per l’adattamento alle nuove procedure di dotazione, non essendo più richiesta la vidimazione e il rilascio da parte della Azienda ULSS.

Conseguentemente, si propone la revisione delle DGR n. 870 del 21 giugno 2011, DGR n. 2800 del 21 giugno 1994, DGR n. 2728 del 21 luglio 1998, DGR n. 4034 del 19 dicembre 2003, DGR n. 8 del 14 gennaio 2005, DGR n. 1933 del 20 giugno 2006,  in relazione alle disposizioni dalle stesse stabilite in contrasto con quanto previsto nel presente provvedimento. In particolare, si propone che l’Allegato A alla presente deliberazione sostituisca i rispettivi seguenti Allegati: Allegato n. 1-DGR n. 2800, Allegato n. 2 DGR n. 2728, Allegato I-DGR n. 4034, Allegato n. 1 DGR n. 8, DGR n. 1933 del 20 giugno 2006

Si propone,  infine, di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di provvedere, qualora necessario,  ad eventuali modifiche del documento di cui all’Allegato A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che detta norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali;

VISTO il D.Lgs. n. 193/2007 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi Regolamenti Comunitari, e all’individuazione delle Autorità competenti Centrale, Regionali e Locali nell’ambito delle rispettive competenze;

VISTA l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, Rep. Atti n. 79/CSR dell’8 luglio 2010 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per l’applicazione del Reg. (CE) 854/2004 e del Reg. (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi vivi”;

VISTA la DGR n. 2800 del 21 giugno 1994 “Disposizioni transitorie in materia di molluschicoltura in acque lagunari e marine costiere del Veneto in attesa dell’emanazione delle norme statali di attuazione dei Decreti Legislativi n. 530/92 e n. 131/92 e conseguenti relativi provvedimenti regionali”;

VISTA la DGR n. 2728 del 21 luglio 1998 “Classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi di cui all’art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530”;

VISTA la DGR n. 4034 del 19 dicembre 2003 “Molluschicoltura: D.Lgs. n. 530/92 e DPR n. 395/98: approvazione dei modelli unici regionali relativi alle certificazioni sanitarie“;

VISTA la DGR n. 8 del 14 gennaio 2005 “Requisiti per i centri di spedizione molluschi bivalvi vivi: movimentazione. Documento di registrazione (D.d.R.) per l’immissione sul mercato dei molluschi bivalvi vivi”;

VISTA la DGR n. 1933 del 20 giugno 2006 “Documento di registrazione per la raccolta di molluschi bivalvi vivi a mare”;

VISTA la DGR n. 870 del 21 giugno 2011 “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 di istituzione di “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS. 

delibera

1. Di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento.

2. Di disporre che il Documento di Registrazione molluschi bivalvi vivi – DdR, che accompagna ogni trasferimento di lotti di molluschi destinati all’immissione in commercio (escluso il trasferimento di novellame ai fini della reimmersione) è conforme al fac-simile di cui all’Allegato A al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale.

3. Gli operatori del settore alimentare – OSA provvedono a dotarsi del DdR di cui al punto 2. del quale non è previsto rilascio, né vidimazione da parte della Azienda ULSS competente.

4. Il DdR deve essere redatto a cura degli OSA in duplice copia, di cui una resta all’operatore del settore alimentare che cede il prodotto e l’altra viene trasmessa, contestualmente alla merce, al destinatario; deve contenere tutte le voci previste dal Reg. (CE) 853/2004, in conformità alle Linee Guida di cui all’Intesa Stato-Regioni succitata ed è conservato dagli OSA per almeno 12 mesi.

5. Gli OSA devono prevedere nell’ambito delle loro registrazioni (produzione primaria) o nel piano di autocontrollo, un sistema oggettivo e verificabile di gestione dei D.d.R (numerazione, registrazione, etc), valido ai fini della rintracciabilità.

6. Di disporre che l'Allegato A al presente provvedimento sostituisce i modelli di cui al Documento 4 dell’Allegato A alla DGR n. 870/2011, all'Allegato n. 1 della DGR n. 2800/1994, all'Allegato n. 2 della DGR n. 2728/1988, all'Allegato I della DGR n. 4034/2003, all'Allegato n. 1 della DGR n.8/2005.

7. Di dare atto che il Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS, Autorità Competente Locale, può autorizzare l'OSA che lo richiede a non utilizzare il documento di registrazione di cui ai punti precedenti, qualora vi siano le condizioni previste dal Reg. (CE) n. 853/2004, Sez. VII, Capitolo I, punto 7. 

8. Di disporre la revisione delle DGR n. 870 del 21 giugno 2011, n. 2800 del 21 giugno 1994, n. 2728 del 21 luglio 1998, n. 4034 del 19 dicembre 2003, n. 8 del 14 gennaio 2005, n. 1933 del 20 giugno 2006, in relazione alle disposizioni dalle stesse stabilite che siano incompatibili con quanto contenuto nel presente provvedimento.

9. Di disporre che le disposizioni del presente provvedimento siano applicate dalla data di esecutività del medesimo.

10. Di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente provvedimento e dell’adozione di eventuali provvedimenti di modifica dell’Allegato A al presente provvedimento.

11. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

12. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

279_AllegatoA_366146.pdf

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