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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 28 del 20 marzo 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 230 del 06 marzo 2018

Definizione della pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nella valutazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero e determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene stabilita la pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nella valutazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero ed inoltre vengono individuate le aree funzionali, con i relativi pesi, e i relativi obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2018 per le Aziende e gli Istituti del SSR.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'articolo 3 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che le Regioni all'atto della nomina di ciascun direttore generale, definiscano ed assegnino, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

La L.R. 56/1994, all’art. 13, comma 8 quinques, prevede che i direttori generali siano soggetti a valutazione annuale, con riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla Giunta regionale ed in relazione all’Azienda specificamente gestita.

L’art. 5, comma 1, della L.R. 19/2016, come modificato dal comma 1 dell’articolo 49 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, prevede che il direttore generale di Azienda Zero sia “nominato dal Presidente della Giunta regionale in conformità ai requisiti e alle modalità vigenti per la nomina dei direttori generali delle Aziende ULSS e degli enti del servizio sanitario regionale alla data della nomina stessa”.

La DGR n. 2172 del 23/12/2016 ha disciplinato, sulla base di quanto indicato dai commi 8 sexies, 8 septies e 8 octies dell’art. 13 della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii., la pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del SSR a partire dall’anno 2017.

Non essendo il Direttore Generale di Azienda Zero soggetto alla valutazione sulla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi sociali e socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci, la relativa pesatura delle valutazioni è così suddivisa:

  1. garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 80%;
  2. rispetto della programmazione regionale derivante da specifici provvedimenti della Giunta regionale per l'anno di riferimento (di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale): 20%.

L’art. 3, comma 3, della L.R. 19/2016 prevede che il Comitato dei Direttori generali determini gli indirizzi e i fabbisogni per dare attuazione alle lettere f) “indirizzi in materia contabile delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale”, g) “gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale,…” e h) “l’indirizzo e il coordinamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico in materia sanitaria e socio-sanitaria,…” del comma 1 dell'articolo 2, verifichi la loro realizzazione anche con relazione annuale alla commissione consiliare competente per materia ed esprima altresì parere obbligatorio in relazione agli atti e provvedimenti afferenti alle funzioni di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.

Il comma 3 dell’art. 28 della L.R. 19/2016 dispone che “L’obbiettivo di miglioramento dei tempi di attesa è inserito nella programmazione annuale e negli obbiettivi di mandato dei Direttori generali”.

Si propone che il peso degli obiettivi da assegnare ai Direttori Generali per la parte di competenza della Giunta, pari al 60% per le Aziende ULSS e all’80% per le Aziende Ospedaliere e lo IOV, così come determinato dalla sopra citata DGR 2172 del 2016 sia distribuito nelle seguenti aree:

  • Area A - Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell’efficienza dei servizi sanitari: peso 20 punti;
  • Area B - Rispetto delle liste di attesa, secondo le indicazioni regionali: peso 15 punti;
  • Area C - Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza: peso 20 punti;
  • Area D - Sviluppo di attività innovative e di alta specialità (solo per l’Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto"): peso 10 punti;
  • Area E – Mobilità extraregionale: peso 5 punti per le Aziende ULSS e 15 punti per le Aziende Ospedaliere e lo IOV.

Si propone che il peso degli obiettivi da assegnare al Direttore Generale di Azienda Zero, per la parte di competenza della Giunta, pari al all’80%, sia distribuito nelle seguenti aree:

  • Area A - Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell’efficienza dei servizi sanitari: peso 8 punti;
  • Area C - Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza: peso 2 punti;
  • Area F – Avvio e sviluppo delle attività di Azienda Zero: peso 70 punti.

Dato atto che il contratto sottoscritto tra ogni Direttore Generale e la Regione del Veneto, conforme a quanto stabilito dalla DGR 2050/2015, prevede, all’art. 9, lett f), come causa di decadenza dall’incarico, il caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico dell’Azienda sanitaria ai sensi dell’art. 52, comma 4, lettera d), della L. 289/2002, si ritiene che il rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato costituisce prerequisito all’accesso al sistema premiante e che il mancato conseguimento del pareggio di bilancio comporta la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale.

Inoltre, considerato che, sempre nel citato contratto, all’art. 8, lett d), si prevede quale causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dall’art. 3, comma 8 dell’Intesa del 23.3.2005, si propone che anche il rispetto dei contenuti e delle tempistiche di tali flussi informativi rappresenti un prerequisito all’accesso al sistema premiante.

Considerato che l’art. 14 della citata L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ha previsto che alcune Aziende ULSS incorporino precedenti aziende soppresse dal medesimo articolo della Legge Regionale 19/2016, e che ciò richiede un impegno supplementare teso all’omogeneizzazione su tutto il territorio dell’offerta dei servizi sanitari e sociosanitari e delle migliori modalità di accesso ai servizi stessi, si identifica un bonus di 6 punti (pari al 10% del punteggio di competenza della Giunta regionale) che può essere aggiunto al punteggio acquisito con gli obiettivi contenuti nelle sopra indicate Aree, fino a concorrere al raggiungimento di un massimo di 60 punti a fronte della verifica di un effettivo adeguamento alle migliori pratiche ed omogeneizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari e delle modalità di accesso agli stessi all'interno dei nuovi ambiti territoriali nelle Aziende ULSS risultanti dall’incorporazione di precedenti aziende soppresse ai sensi della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

Considerato inoltre che il comma 3 ter dell’art. 4 della L.R. n. 21 del 5 agosto 2010, come novellata dall’art. 12 della L.R. 19/2016, prevede che, per i direttori generali delle Aziende ULSS l’inadempimento o l’adempimento parziale o difforme all’obbligo di fornire, entro i termini indicati dalla struttura ispettiva, la documentazione richiesta e di consentire l’accesso alle proprie sedi e ai locali destinati all'esercizio dell’attività, costituisce elemento funzionale alla valutazione annuale di competenza della Giunta regionale e della competente commissione consiliare di cui al comma 8 quinquies e seguenti dell’articolo 13 della L.R. n. 56/1994, si identifica una penalizzazione di 6 punti per le ULSS, 8 per le AO, lo IOV ed Azienda Zero (pari al 10% del punteggio di competenza della Giunta regionale) da sottrarre al punteggio acquisito con gli obiettivi contenuti nelle sopra indicate Aree, nel caso di mancata soddisfazione delle richieste ricevute dalla struttura ispettiva.

Considerato infine che l’art. 2, comma 2, del D.Lgs 171/2016 richiede che all'atto della nomina di ciascun direttore generale le Regioni definiscano e assegnino anche obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, si identifica una penalizzazione di 6 punti per le ULSS, 8 per le AO, lo IOV ed Azienda Zero (pari al 10% del punteggio di competenza della Giunta regionale) da sottrarre al punteggio acquisito con gli obiettivi contenuti nelle sopra indicate Aree, nel caso di mancato adempimento.

Gli obiettivi e gli indicatori da utilizzare nell’ambito della procedura di valutazione da effettuare da parte della Giunta Regionale sono rappresentati in dettaglio nell’Allegato A alla presente deliberazione.

Si ritiene di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale di definire in maniera dettagliata e, qualora opportuno, aggiornare in corso d’anno, con proprio atto, l’insieme degli aspetti tecnici per la verifica degli indicatori nelle diverse Aziende ed Istituti del SSR.

Si ritiene, infine, di stabilire che, a norma dei cc. 8 quinquies, 8 sexies e 8 septies dell'art. 13 della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii. e delle disposizioni della DGR n. 2172 del 2016, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 70%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento (Giunta Regionale, competente Commissione del Consiglio Regionale, competente Conferenza dei Sindaci) e al peso assegnato a ciascun soggetto dalla sopracitata DGR n. 2172 del 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992;

VISTO il D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012;

VISTO l’articolo 1, comma 568, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il D.Lgs. n. 171/2016;

VISTO l’art. 52, comma 4, lett d), della Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003);

VISTI gli artt. 5 e 13, commi 8 quinquies, 8 sexies, 8 septies e 8 octies, della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 23/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995;

VISTO il D.M. 9 dicembre 2015 del Ministero della Salute;

PRESO ATTO dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell’articolo 1, comma 173, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Rep. Atti n. 2271/CSR del 23 marzo 2005);

PRESO ATTO dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-16, sancita il 10 luglio 2014, ed in particolare di quanto previsto dall’art. 10, c. 6, del citato Patto per la Salute per gli anni 2014-16 (Rep. N. 82/CSR del 10 luglio 2014);

PRESO ATTO dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la manovra sul settore sanitario, sancita il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR del 2 luglio 2015);

PRESO ATTO dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 9-quater del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sullo schema di decreto del Ministro della salute che introduce “condizioni di erogabilità” o “indicazioni di appropriatezza prescrittiva” alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (Rep. Atti n. 202/CSR del 26 novembre 2015);

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare quanto illustrato in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di stabilire che la pesatura della valutazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero sia così suddivisa:
    1. garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 80%;
    2. rispetto della programmazione regionale derivante da specifici provvedimenti della Giunta regionale per l'anno di riferimento (di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale): 20%;
  3. di approvare i contenuti dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che individua gli obiettivi di salute e di funzionamento e i relativi indicatori di performance, a valere per l’anno 2018 per le Aziende ULSS del Veneto, l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l’IRCCS “Istituto Oncologico Veneto” e l’Azienda Zero;
  4. di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale di definire in maniera dettagliata e, qualora opportuno, aggiornare in corso d’anno, con proprio atto, l’insieme degli aspetti tecnici per la verifica degli indicatori nelle diverse Aziende ed Istituti del SSR;
  5. di dare atto che il rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato costituisce prerequisito all’accesso al sistema premiante e che il mancato conseguimento del pareggio di bilancio comporta la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale;
  6. di dare atto che il rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario costituisce prerequisito all’accesso al sistema premiante;
  7. di stabilire che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 70%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento;
  8. di incaricare l'Area Sanità e Sociale di trasmettere il presente atto ai Direttori Generali interessati e di procedere al monitoraggio ed alla verifica circa il grado di aderenza dei risultati conseguiti dalle Aziende/Istituti del Servizio Sanitario Regionale agli obiettivi di cui al precedente punto 3.;
  9. di dare atto che il Comitato dei Direttori generali di cui all’art. 3 della L.R. 19/2016 determina gli indirizzi e i fabbisogni per dare attuazione alle lettere f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 19/2016 e ss.mm.ii., verifica la loro realizzazione anche con relazione annuale alla commissione consiliare competente per materia ed esprime altresì parere obbligatorio in relazione agli atti e provvedimenti afferenti alle funzioni di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2;
  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

230_AllegatoA_365667.pdf

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