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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 27 del 16 marzo 2018


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 234 del 06 marzo 2018

Stagione venatoria 2018/2019. Determinazione dell'Indice di Densità Venatoria massima (Titolo III, articolo 14 del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2007/2012 approvato con L. R. 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni).

Note per la trasparenza

Con il provvedimento viene determinato l’Indice di Densità Venatoria massima negli Ambiti Territoriali di Caccia per la stagione venatoria 2018/2019, che si attesta, come già per le precedenti stagioni venatorie, sul valore di 1 cacciatore ogni 6 ettari di territorio agro-silvo-pastorale.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L'articolo 8, comma 5, della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" detta disposizioni in ordine al contenuto del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale come disposto dalla L. 11.2.1992, n. 157.

In particolare la lettera b) del predetto comma 5 fa riferimento all'Indice di Densità Venatoria minima e massima per gli Ambiti Territoriali di Caccia, da definirsi tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della L. n. 157/1992 ("Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.").

Il Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio regionale, approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, al Titolo III, articolo 14, affida alla Giunta regionale il compito di determinare annualmente gli Indici di Densità Venatoria minima e massima negli Ambiti Territoriali di Caccia, sulla base dei dati censuari, sentite le Province interessate e ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria minima.

Con l’articolo 1 della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 4 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2017, n. 1.”, il termine di validità del vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2007/2012 (PFVR 2007/2012) è stato rideterminato al 10 febbraio 2019.

In ragione di ciò, oltre che dell’attuale regime transitorio in ordine al riordino complessivo della materia in attuazione della L. R. n. 30/2016, si ritiene di poter determinare, così come per le passate stagioni venatorie, l’Indice di Densità Venatoria massima, che viene qui stabilito in 1 cacciatore ogni 6 ettari di territorio agro-silvo-pastorale (corrispondente al valore di densità venatoria più elevato).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.”;

VISTO l'articolo 14, comma 3, della Legge n. 157/1992;

VISTO l'articolo 8, comma 5, lettera b) della L. R. n. 50/1993;

VISTO il Regolamento di Attuazione del PFVR 2007/2012, approvato - quale Allegato A - con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2007-2012).”;

RICHIAMATO quanto dispone il Titolo III, articolo 14 del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2007/2012, approvato con L. R. n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

RICHIAMATO l’articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di fissare l'Indice di Densità Venatoria massima negli Ambiti Territoriali di Caccia per la stagione venatoria 2018/2019 in 1 cacciatore ogni 6 ettari di territorio agro-silvo-pastorale, ai sensi e per i fini di cui al Titolo III, articolo 14 del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2007/2012 approvato con L. R. n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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