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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 09 marzo 2018


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 06 marzo 2018

Assegnazione delle risorse per l'anno 2018 a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si individuano le risorse da assegnare alle scuole dell’infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto per l’anno 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’attuale assetto normativo affida molteplici compiti alla Regione in materia di prestazioni pubbliche dirette a soddisfare bisogni primari ed essenziali della cittadinanza e, in particolare, della famiglia.

Nello specifico, la Regione del Veneto promuove e sostiene:

• i servizi rivolti alla prima infanzia, al fine di assicurare alla famiglia un sostegno adeguato e consentire l’accesso della donna nel mondo del lavoro, attraverso il riconoscimento di contributi per la gestione di asili nido, di servizi innovativi e di nidi presso i luoghi di lavoro, ai sensi delle LL.R.R. nn. 32/1990 e 2/2006;
• le scuole dell’infanzia non statali, riconoscendone la funzione sociale svolta sul proprio territorio, mediante l’erogazione di contributi destinati alla conservazione e alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi ed all’acquisto di materiale didattico e d’uso, ai sensi della L.R. n. 23/1980.

Stante la centralità delle politiche a sostegno della famiglia, ribadito anche a livello nazionale dal “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni”, approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 2 novembre 2017 e recepito con DGR n. 47 del 19 gennaio 2018, risulta necessario garantire l’erogazione delle prestazioni precitate, in continuità con gli interventi operati negli anni precedenti e ad integrazione delle risorse che saranno assegnate al territorio veneto per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni.

Con il presente provvedimento si individuano perciò le disponibilità presenti nel Bilancio regionale di previsione per l’anno 2018 per dare seguito ai necessari e conseguenti atti di spesa.

Per quanto attiene il finanziamento dei servizi previsti dalla L.R. n. 32/1990, risulta disponibile un fondo di € 15.500.000,00, dalle risorse regionali stanziate al capitolo di spesa n. 100012 recante “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, Lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”;

Si ripropongono i criteri di riparto del contributo gestione nidi, qui di seguito riportati, applicati dal 2000 ed approvati con DGR n. 3316/2000 ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. n. 22/2002, L.R. n. 2/2006:

Criteri servizi a regime

  • 0,50 in relazione ai bambini frequentanti nel corso dell’anno
  • 0,20 sulla base dei bambini iscritti nel corso dell’anno
  • 0,20 sulla base dei giorni di apertura del servizio nel corso dell’anno
  • 0,10 sulla base dei giorni di apertura del servizio nei mesi di luglio e agosto

Criteri servizi a part-time (< 5 ore)

  • il conteggio dei bambini iscritti e frequentanti sotto le n. 5 ore giornaliere è pari al 70% di quello degli iscritti e frequentanti a tempo pieno.

Criteri servizi avviati da maggio 2017

  • anno 2017: dalla data di riconoscimento in conto gestione da parte della Regione, € 103,29 mensili per ogni bambino iscritto per i mesi di effettiva apertura del servizio
  • anno 2018: gli stessi criteri dei servizi a regime

Criteri servizi avviati da gennaio ad aprile 2018

  • € 103,29 mensili per ogni bambino iscritto per i mesi riconosciuti

Con riferimento alle prestazioni previste dalla L.R. n. 23/1980 risulta inoltre disponibile l’importo di € 15.500.000,00=, stanziato sul capitolo di spesa n. 100012 recante “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, Lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”, di cui € 2.000.000,00 saranno destinati quale quota per l’onere derivante dall’assunzione degli insegnanti di sostegno titolati, a carico della scuola per un impegno orario al di sopra delle 5 ore settimanali.

I criteri fino ad ora adottati e tuttora da adottarsi per l’assegnazione del contributo alle scuole sono gli stessi definiti con la DGR n. 3316 del 13/10/2000, riproposti nella C.R. n. 68 del 29/06/2001 ed approvati con DGR n. 2501 del 21/09/2001, di seguito dettagliati:

  • 50% del Fondo destinato alle scuole dell’infanzia non statali, viene assegnato in base al numero di sezioni autorizzate e funzionanti in base ad un parametro che aumenta all'aumentare del numero di sezioni
  1. Scuole con 1 sezione parametro = 1
  2. Scuole con 2 sezioni parametro = 1,12
  3. Scuole con 3 sezioni parametro = 1,31
  4. Scuole con 4 sezioni parametro = 1,57
  5. Scuole con 5 sezioni parametro = 1,88
  6. Scuole con 6 sezioni parametro = 2,16
  7. Scuole con 7 sezioni parametro = 2,4
  8. Scuole con 8 sezioni parametro = 2,61
  9. Scuole con 9 sezioni parametro = 2,94
  10. Scuole con 10 e più sezioni parametro = 3
  • 50% del Fondo, viene assegnato sulla base del numero di bambini frequentanti, dichiarati dalle stesse Scuole dell’infanzia, individuando 4 classi:
  • fino a n. 20 bambini;
  • da n. 21 a n. 40 bambini;
  • da n. 41 bambini a n. 60 bambini;
  • oltre i 60 bambini.

Ciò premesso, si propone di destinare alle prestazioni succitate la somma complessiva di € 31.000.000,00= relativa all’anno 2018.

Diversamente da quanto disposto al punto 7 del deliberato con provvedimento regionale n. 973 del 23/6/2017 che incaricava l’Azienda Zero, a partire dal 2018, ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti ai fini dell’individuazione dei soggetti beneficiari della L.R. n. 32/1990 e L.R. n. 23/1980, della quantificazione delle rispettive spettanze, nonché di provvedere al riparto e all’erogazione delle risorse sulla base dei criteri determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento, si propone di incaricare di tali compiti il Direttore della struttura competente. Rimane all’Azienda Zero la fase dell’erogazione, sulla base della trasmissione da parte della Regione del Veneto dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui alle LL.RR. n. 23/1980 e n. 32/1990, dei relativi dati anagrafici e fiscali e delle somme assegnate per l’anno 2018. Ad Azienda Zero competono altresì gli adempimenti connessi al pagamento ossia verifica Equitalia e adempimenti fiscali relativi alle ritenute applicate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • Vista la Legge Regionale n. 23/1980;
  • Vista la Legge Regionale n. 32/1990
  • Vista la Legge Regionale n. 39/2001;
  • Vista la Legge Regionale n. 2/2006;
  • Visto l’art.2, comma 2, (lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
  • Vista la L.R. n. 19/2016;
  • Vista la DGR n. 973 del 23/6/2017;
  • Vista la L.R. n. 47 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione 2018-2020”;

delibera

  1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
  2. di individuare negli stanziamenti esplicitati al successivo punto 3. le risorse da assegnare, in attuazione delle leggi regionali n. 23/1980 e n. 32/1990, rispettivamente alle scuole dell’infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto per l’anno 2018;
  3. di determinare in € 31.000.000,00= l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della struttura competente disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100012 recante “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, Lett. i, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)” del Bilancio regionale di previsione per l’anno 2018, per l’importo di € 15.500.000,00=, finalizzato al finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 32/1990 e per l’importo di € 15.500.000,00 finalizzato agli interventi di cui alla L.R. n. 23/1980;
  4. di considerare le risorse assegnate con il presente provvedimento quale integrazione delle risorse che saranno assegnate al territorio veneto per l’attuazione del “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni”, approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 2 novembre 2017;
  5. di incaricare il Direttore della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti ai fini dell’individuazione dei soggetti beneficiari della L.R. n. 32/1990 e L.R. n. 23/1980, della quantificazione delle rispettive spettanze, dell'acquisizione e trasmissione ad Azienda Zero dei dati anagrafici e fiscali nonché a provvedere al riparto delle somme di cui al punto 3 in coerenza con i criteri adottati negli anni precedenti;
  6. di delegare all’Azienda Zero la fase dell’erogazione dei predetti contributi relativi all’anno 2018 ai soggetti beneficiari di cui al punto 5 e ad effettuare gli adempimenti fiscali connessi al pagamento;
  7. di incaricare il Direttore della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti necessari all’impegno a favore dell’Azienda Zero delle somme individuate al punto 3, utili alle erogazioni di cui al punto precedente;
  8. di dare atto che la spesa prevista con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  11. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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