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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 09 marzo 2018


Materia: Emigrazione ed immigrazione

Deliberazione della Giunta Regionale n. 244 del 06 marzo 2018

Registro dei Comuni onorari del Veneto. Disposizioni di attuazione ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 12 settembre 2017, n. 30. Deliberazione di Giunta regionale n. 132/CR del 29 dicembre 2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene data attuazione alla legge regionale 12 settembre 2017, n. 30, istitutiva del “Registro dei Comuni onorari del Veneto”. Vengono in particolare fissate le modalità e i requisiti di iscrizione al Registro, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale; nonché le modalità con cui i Comuni iscritti al Registro potranno collaborare alla predisposizione della programmazione di cui all’art. 14 della legge regionale n. 2/2003, sulla base di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 2, al fine della realizzazione degli obiettivi e delle iniziative stabiliti dalla legge regionale di settore.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’art. 2 della legge regionale 12 settembre 2017, n. 30 dispone l’istituzione presso la Giunta regionale del “Registro dei Comuni onorari del Veneto”, allo scopo di consentire la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 della medesima legge, e cioè la salvaguardia e la promozione dell’identità storica del popolo e della civiltà veneta e il concorso alla valorizzazione delle singole comunità presenti in Veneto, in Italia e nel mondo.

Ai Comuni iscritti in detto registro è, in particolare, attribuita dalla specifica previsione normativa di cui al comma 3 dell’articolo 2 la facoltà di collaborare nella realizzazione degli obiettivi e delle iniziative di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 2/2003, ossia di una pluralità di interventi volti da un lato a favorire e facilitare il rientro e l’inserimento nel territorio regionale di cittadini veneti emigrati all’estero nonché dei loro discendenti, e dall’altro a garantire a favore delle collettività venete all’estero il mantenimento dell’identità veneta e lo sviluppo delle cultura d’origine.

Viene inoltre ad essi demandata, dal medesimo comma 3 del citato articolo 2, la partecipazione alla formazione del Piano triennale e del Programma annuale degli interventi di cui all’articolo 14 della summenzionata legge regionale n. 2/2003.

Si rende peraltro necessario, al fine di consentire la piena attuazione delle citate previsioni normative, innanzitutto fissare le modalità e i requisiti di iscrizione al Registro, ulteriori rispetto a quelli già stabiliti dal legislatore regionale, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale; dette disposizioni attuative vengono quindi predisposte e riportate nel testo di cui all’Allegato A al presente provvedimento.

In secondo luogo occorre stabilire le modalità con cui i Comuni iscritti al Registro potranno collaborare alla predisposizione della programmazione di cui all’art. 14 della legge regionale n. 2/2003, sulla base di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 2, al fine della realizzazione degli obiettivi e delle iniziative stabiliti dalla legge regionale di settore. A tal proposito si ritiene di attribuire ai Comuni iscritti la facoltà di formulare proprie proposte nell’ambito dell’iter formativo della programmazione regionale inerente al settore dei Veneti nel mondo, in modo da attivare e stimolare un percorso condiviso tra Regione ed istituzioni nelle quali risulta essere fortemente radicata la presenza e la cultura veneta. I Comuni iscritti al Registro verranno tempestivamente interpellati, ai fini della formulazione delle anzidette proposte, che saranno prese in considerazione per essere oggetto di analisi e discussione in sede di riunione della Consulta dei Veneti nel mondo, organo consultivo di settore istituito dall’articolo 16 della legge regionale n. 2/2003.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 30 del 12 settembre 2017;

VISTA la L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003, come modificata dalla L.R. n. 10 del 7 giugno 2013;

VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il D.D.R. 29 settembre 2016, n. 82;

VISTA la nota prot. n. 324255 dell’1 agosto 2017 del Direttore della Direzione Servizi Sociali;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 30 del 12 settembre 2017;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 132 del 29 dicembre 2017;

VISTO il parere della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 17 gennaio 2018;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante disposizioni inerenti ai requisiti, alle modalità e alla documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale dei Comuni onorari del Veneto, istituito con legge regionale 12 settembre 2017, n. 30;
  3. di stabilire che i Comuni iscritti al Registro regionale di cui al precedente punto 2  potranno collaborare alla predisposizione della programmazione di cui all’art. 14 della legge regionale n. 2/2003, sulla base di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 2, al fine della realizzazione degli obiettivi e delle iniziative stabiliti dalla legge regionale di settore. Tali Comuni  parteciperanno alla formazione della programmazione triennale e annuale di settore di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 2/2003 mediante la formulazione di proposte in ordine alle priorità tematiche e alle linee strategiche di intervento volte a realizzare gli obiettivi generali delineati nell’ambito della medesima programmazione regionale. I Comuni iscritti al Registro verranno tempestivamente interpellati, ai fini della formulazione delle anzidette proposte, che saranno prese in considerazione per essere oggetto di analisi e discussione in sede di riunione della Consulta dei Veneti nel mondo, organo consultivo di settore istituito dall’articolo 16 della legge regionale n. 2/2003;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare il Direttore dell’Unità Organizzativa Flussi Migratori dell’esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

244_AllegatoA_365607.pdf

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