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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 09 marzo 2018


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 263 del 06 marzo 2018

Avvio della Unità Operativa Veneto Welfare. Autorizzazione preventiva, ai sensi della DGR n. 1841/2011 e s.m.i., all'assunzione di n. 3 risorse umane presso l'Ente strumentale Veneto Lavoro e determinazione modalità di erogazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività. Art. 55 L.R. n. 45/2017 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018".

Note per la trasparenza

L’art. 55 della L.R. n. 45/2017 ha creato presso l’Ente strumentale Veneto Lavoro l’Unità Operativa Veneto Welfare. Con il presente provvedimento si autorizza preventivamente l’Ente in questione,ai sensi della DGR n. 1841/2011 e s.m.i., all’assunzione di n. 3 risorse umane per l’avvio dell’Unità Operativa medesima, e si determina la modalità di erogazione delle risorse finanziarie quantificate dalla sopracitata L.R. per lo svolgimento delle attività poste in capo alla stessa.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L’Ente regionale Veneto Lavoro, istituito dall’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, è un ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale.

L’Ente esercita le proprie funzioni ed attività in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni indicate all’art. 13 della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3.

L’art. 55 della L.R. n. 45/2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” ha istituito presso Veneto Lavoro, nelle more dell’attivazione dell'ente regionale Veneto Welfare, di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 "Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto", una nuova Unità Operativa, che, in relazione a quanto previsto  agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 15/2017 medesima:

a) svolge attività di promozione, informazione e assistenza qualificata relativamente alla previdenza complementare della popolazione regionale;
b) cura i rapporti con gli enti accreditati e con i soggetti aderenti alle forme di welfare e per il coordinamento dell'attività dei fondi stessi, compresi i rapporti con gli enti gestori;
c) offre servizi e assistenza qualificata in materia della previdenza in genere ed di fondi sanitari integrativi;
d) realizza progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche tramite il risparmio previdenziale, compresa l'attuazione di progetti di welfare;
e) effettua studi e ricerche nelle materie di competenza.

Al fine di garantirne l’operatività il Direttore di Veneto Lavoro, con la nota n. 1414 del 19 febbraio 2018, acquisita al protocollo regionale al numero 64761 del 20 febbraio 2018, ha chiesto alla Regione di attivare l’U.O. in parola e di poter assumere n. 3 risorse umane da impiegare nelle funzioni di coordinamento, programmazione e amministrazione, in quanto l’Ente attualmente non dispone di tali profili al proprio interno. Con la nota n. 1603 del 1° marzo 2018, il Direttore di Veneto Lavoro ha specificato che le assunzioni potranno avvenire attraverso l’utilizzo di contratti di assunzione a tempo determinato, contratti di collaborazione professionale o contratti in somministrazione tramite agenzia.

Infine, sulla richiesta di procedere alle assunzioni, è stato acquisito il parere favorevole della Direzione Organizzazione e personale, espresso con nota n. 78446 del 28 febbraio 2018.

Le risorse finanziarie previste per lo svolgimento delle attività poste in capo alla nuova U.O. pari a 400.000,00 euro, allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2018-2020, saranno assegnate a Veneto Lavoro, in un’unica soluzione, con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro, entro il corrente esercizio.

Delle attività svolte nell’ambito della nuova U.O. dovrà essere dato conto nella relazione annuale che Veneto Lavoro è tenuto a presentare ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale n. 3/2009.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, e in particolare gli art. 13-19;

VISTA la Legge regionale 18 luglio 2017, n. 15;

VISTO l’art. 55 della L.R. n. 45 del 29 dicembre 2017 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018”;

VISTA la nota di Veneto Lavoro n. 1414 del 19 febbraio 2018, acquisita al protocollo regionale al numero 64761 del 20 febbraio 2018, ed integrata dalla nota n. 1603 del 1° marzo 2018, acquisita al protocollo regionale al n. 80492 del 1° marzo 2018;

VISTA la nota della Direzione Organizzazione e Personale n. 78446 del 28 febbraio 2018;

VISTA la DGR n. 1841/2011 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la Legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la deliberazione n. 10 del 5 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al “Bilancio di previsione 2018-2020”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell’11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
  2. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 1841/2011 e s.m.i., l’ente strumentale Veneto Lavoro ad assumere n. 3 risorse umane, attraverso l’utilizzo di contratti di assunzione a tempo determinato, contratti di collaborazione professionale o contratti in somministrazione tramite agenzia, per l’attivazione della unità operativa veneto Welfare, istituita dall’art. 55 della L.R. n. 45 del 29 dicembre 2017 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018”;
  3. di determinare in Euro 400.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa per lo svolgimento delle attività poste in capo alla nuova U.O. di cui al precedente punto, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103622 del bilancio di previsione 2018-2020 “Azioni per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto - trasferimenti correnti (art. 55, l.r. 29/12/2017, n.45)”, con imputazione all’esercizio 2018;
  4. di dare atto che la Direzione Lavoro, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  5. di stabilire che a Veneto Lavoro sarà erogata la somma di cui al punto 3 in un’unica soluzione;
  6. di stabilire che Veneto Lavoro dovrà dare conto dell’attività svolta dalla nuova U.O. nella relazione annuale di attività da presentare ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3;
  7. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell’esecuzione del presente atto e di approvare ogni ulteriore atto necessario per l’attuazione del presente deliberato;
  8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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