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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 26 del 13 marzo 2018


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 186 del 20 febbraio 2018

Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Provvedimenti (L.R. n. 2/2006 art. 9, L.R. n. 11/2010 art. 3, L.R. n. 27/2003 art. 50).

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone alcune modifiche alle condizioni relative a quattro finanziamenti concessi, ai sensi delle L.R. n. 2/2006 art. 9, n. 11/2010 art. 3 e n. 27/2003 art. 50, con D.G.R. n. 569/2010, D.G.R. n. 642/2010 e D.G.R. n. 1833/2017.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di edilizia pubblica riguardanti molteplici tipologie di opere.

In particolare, sono stati approvati i seguenti piani di riparto:

  • D.G.R. n. 569/2010 "Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria. Pro-gramma di riparto 2010. (L.R. n. 2/2006, art.9)";
  • D.G.R. n. 642/2010 “Piano straordinario opere di interesse locale. Programma di riparto 2010. (L.R. n. 11/2010, art. 3);
  • D.G.R. n. 1833 del 15/11/2016 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro – Anno 2016. Primo programma di riparto 2016. (L.R. n. 27/2003, art. 50).

In relazione ai sopra indicati programmi di riparto con il presente provvedimento si intende dare riscontro alle istanze di seguito indicate, formulate da quattro beneficiari in merito alla variazione dei termini di rendicontazione finale relativi agli interventi finanziati, ovvero alla conferma dei relativi contributi assegnati:

  • Con Deliberazione n. 2015 del 06/12/17 la Giunta Regionale ha confermato a favore del Comune di Teglio Veneto (VE) il contributo di € 199.852,40, assegnato con D.G.R. n. 569 del 02/03/2010 e D.G.R. n. 1497 del 20/09/2011, per il completamento di un edificio (già al grezzo), da destinare a magazzino comunale e locali per le associazioni culturali, in luogo della soluzione originaria (oggetto del finanziamento) che prevedeva la costruzione ex novo dello stesso. Con il medesimo provvedimento, in conformità a quanto richiesto dal Comune con nota n. 3907 del 02/08/17 è stato altresì stabilito al 31/12/17 il termine di rendicontazione delle relative spese sostenute. Con successiva nota n. 5642 del 27/10/17, il Comune ha tuttavia segnalato che in relazione al sopra indicato intervento (inserito nel Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale – D.P.C.M 13.10.11), il Dipartimento Ministeriale per gli Affari Regionali in data 23/10/17 ha autorizzato la sopra indicata variazione della soluzione progettuale disponendo la proroga del relativo termine di realizzazione al 09/10/18. In considerazione di quanto disposto dal sopra indicato Dipartimento Ministeriale, tenuto conto di quanto stabilito con D.G.R. n. 1129/15 e con D.Lgs 23/06/11, n. 118 e s.m.i, rilevato inoltre che i lavori in argomento sono stati appaltati, si rende pertanto opportuno, secondo i principi generali di efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo, adeguare il termine di rendicontazione inizialmente stabilito al 31/12/17, alla medesima data del 09/10/18.
  • Con Deliberazione n. 797 del 14/05/15, la Giunta Regionale ha autorizzato il Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI), a sostituire l'intervento di recupero strutturale e funzionale del centro sociale "Ex Scuole Elementari", con quello riguardante la realizzazione di area a verde e parcheggio nel capoluogo (del costo ammissibile di € 215.000,00), confermando il contributo di € 200.000,00 assegnato con D.G.R. n. 569 del 02/03/10. Con D.G.R. n. 587 del 28/04/2017 è stato prorogato al 31/12/17 il termine per la rendicontazione finale delle opere sopra indicate (inizialmente previsto al 30/06/17 con decreto del Direttore della Sezione LL.PP. n. 614 del 18/06/14). Con nota n. 10506 del 13/12/17 il Comune ha formulato una ulteriore istanza di proroga al 30/04/18, in quanto gli imprevisti eventi atmosferici (neve e pioggia) verificatisi nella prima settimana di dicembre 2017 non hanno consentito di completare la stesa di alcuni materiali (resine e Biostrasse), necessari all’ultimazione dell’intervento. In considerazione delle particolari cause di forza maggiore rappresentate dal Comune si ritiene pertanto opportuno concedere la proroga richiesta, tenuto conto altresì, di quanto disposto all'art. 3 punto 4 D.Lgs 23/06/11, n. 118 e s.m.i.
  • Con D.G.R. n. 642 del 09/03/10 è stato assegnato al Comune di S. Pietro in Cariano (VR) un contributo di € 397.320,00, a fronte di una spesa ammissibile per lavori, oneri di sicurezza ed IVA pari ad € 496.650,00 in relazione al "Miglioramento della sicurezza stradale della frazione di Pedemonte". Con nota n. 14369 del 09/06/17, e successiva integrazione n. 17291 del 07/07/17 il Comune ha evidenziato come, rispetto al progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 6 del 18/4/11 per l’importo di € 496.650,00, le diverse soluzioni progettuali proposte dalle precedenti Amministrazioni comunali, i necessari pareri/autorizzazioni rilasciati dagli Enti competenti nonché la necessità di adottare una specifica variante al PRG (con la quale sono individuate le aree soggette ad esproprio e dichiarata la pubblica utilità dell’opera), abbiano comportato un aumento dei costi dell’intervento oltre allo slittamento delle tempistiche di attuazione. Con la citata nota n. 17291/2017 è stato segnalato infatti che, con deliberazione n. 72 del 24/05/17 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dell’importo ammissibile di € 660.000,00 (superiore al limite di € 500.000,00 stabilito dal bando di cui alla D.G.R. n. 1367/09), precisando però che, in sede di aggiudicazione provvisoria lo stesso importo è risultato ridotto ad € 481.933,41. Il Comune ha pertanto richiesto che sia comunque confermato il sopra indicato contributo di € 397.320,00, precisando che l’intervento è fondamentale per la vivibilità del territorio. Con la medesima nota e successiva integrazione n. 25283 dell'11/10/17 ha inoltre richiesto una proroga del termine di rendicontazione fino al 30/09/18. Per circostanze analoghe a quella sopra evidenziata dal Comune, con D.G.R. n. 1139 dell'01/07/14 la Giunta Regionale, in relazione ad una similare linea di finanziamento, ha stabilito che il costo ammissibile dei lavori vada riferito all'importo dei contratti stipulati per l'esecuzione dei lavori, aumentato dell'IVA, tenuto conto anche di eventuali atti aggiuntivi e/o atti di sottomissione. In considerazione di quanto sopra evidenziato, si ritiene pertanto possibile, anche in analogia con quanto già precedentemente disposto dalla Giunta Regionale, confermare a favore del Comune l'ammontare del contributo sopra indicato, in quanto il costo ammissibile dell'intervento risulta ora inferiore al prefissato limite di € 500.000,00 stabilito dalla D.G.R. n. 1367/09. A tal proposito, la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici rileva che, la graduatoria degli interventi finanziati con la D.G.R. n. 642/2010 risulta esaurita, pertanto la conferma del contributo in argomento non comporta alcun pregiudizio nei confronti degli altri beneficiari. Risulta inoltre possibile autorizzare il differimento al 30/09/18 del termine di rendicontazione finale, in conformità a quanto disposto all’art. 3 punto 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, che consente di superare il termine di cui all’art. 51, comma 2, lettera b) della L.R. n. 39/2001.
  • Con D.G.R. n. 1833 del 15/11/16 è stato assegnato al Comune di Rosà (VI) il contributo di € 48.510,00 in relazione all’intervento di “Miglioramento della sicurezza stradale e mobilità sostenibile della Piazza S. Anna” a fronte di una spesa ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA pari ad € 99.000,00. Con nota n. 17721 del 15/11/17 il Comune ha trasmesso la documentazione di contabilità finale ai fini dell’erogazione del saldo, dalla quale è emerso che, con D.G.C. n. 216 del 31/10/16 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento del costo ammissibile di € 242.412,50, superiore al limite di € 200.000,00 stabilito dal Bando di cui alla D.G.R. n. 905 del 14/06/16, ma che la spesa ammissibile effettivamente rendicontata risulta pari ad € 196.975,90. Con nota n. 18616 del 30/11/16, il Comune ha precisato che il citato aumento è dovuto alle richieste formulate dall’Ente gestore della strada S.P. 97 che interessa l’ambito dell’intervento, precisando inoltre che alcune spese sono state erroneamente inserite nella voce “Lavori” del Quadro Economico dell’intervento anziché fra le “Somme a disposizione dell’Amministrazione”. In relazione alla medesima linea di finanziamento, ma con riferimento ai contributi assegnati ai sensi del precedente bando approvato con D.G.R. n. 1069 del 05/06/12, si evidenzia che, al fine di superare alcune problematiche sorte in sede di gestione dei contributi relativamente alla individuazione del costo dei lavori che, al lordo di oneri per la sicurezza ed IVA deve risultare non superiore ad Euro 200.000,00, con D.G.R. n. 1139 dell’01/07/14 è stato stabilito che detto costo vada riferito all'importo dei contratti stipulati per l'esecuzione dei lavori, aumentato dell'IVA, tenuto conto anche di eventuali atti aggiuntivi e/o atti di sottomissione. In relazione a quanto sopra, la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici ritiene pertanto possibile confermare a favore del Comune l'ammontare del contributo sopra indicato, in quanto il costo ammissibile dell'intervento risulta  inferiore al prefissato limite di € 200.000,00 stabilito dalla D.G.R. n. 905/16 e considerato altresì che la conseguente variazione del punteggio attribuito all'atto dell'assegnazione del citato contributo (da 13 ad 11 punti) non comporta alcun pregiudizio nei confronti degli interventi non finanziati.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente deliberazione, si richiamano le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare riferimento, qualora previsto, alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l’Ente beneficiario, incaricando la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici di valutarne la necessità di eventuale modifica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTI il D.Lgs. 33/2013 ed il D.Lgs 97/2016;

VISTO l’art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le D.G.R. n. 802 e n. 803 del 27/05/2016 e la D.G.R. n. 1106 del 29/06/2016, di riorganizzazione amministrativa della Giunta Regionale;

VISTI i decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 11 del 26 luglio 2016 e il successivo decreto n. 36 del 31 agosto 2016;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di autorizzare il Comune di Teglio Veneto (VE) a rendicontare entro il 09/10/18 le spese sostenute in relazione all’intervento di “Completamento di un edificio da destinare a magazzino comunale e locali per le associazioni culturali”, beneficiario di un contributo di € 199.852,40, assegnato con D.G.R. n. 569 del 02/03/2010 e D.G.R. n. 1497 del 20/09/2011 e successiva modificazione disposta con D.G.R. n. 2015 del 06/12/17;
  2. di autorizzare il Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) a rendicontare entro il 30/04/18 le spese sostenute in relazione alla “Realizzazione di area a verde e parcheggio nel capoluogo”, beneficiario di un contributo di € 200.000,00 assegnato con D.G.R. n. 569 del 02/03/2010;
  3. di confermare a favore del Comune di San Pietro in Cariano (VR), per le motivazioni espresse in narrativa, il contributo di € 397.200,00 assegnato con D.G.R. n. 642 del 09/03/10 in relazione al “Miglioramento della sicurezza stradale della frazione di Pedemonte”, stabilendo altresì che la rendicontazione delle relative spese deve essere effettuata entro il 30/09/18;
  4. di confermare a favore del Comune di Rosà (VI), per le motivazioni espresse in narrativa, il contributo di € 48.510,00 assegnato con D.G.R. n. 1833 del 15/11/16 in relazione al “Miglioramento della sicurezza stradale e mobilità sostenibile della Piazza S. Anna”;
  5. di richiamare, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, in relazione agli interventi di cui al punto 1, le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare riferimento, qualora previsto, alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l’Ente beneficiario, incaricando la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici di valutarne la necessità di eventuale modifica;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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