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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 17 del 20 febbraio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 120 del 07 febbraio 2018

Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento si intende fornire alcune specifiche indicazioni di carattere tecnico e operativo alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Venezia che rilasciano autorizzazioni ad impianti di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Premesso che la direttiva quadro in materia di rifiuti Dir. 2008/98/CE ha introdotto all’art. 6 il concetto di cessazione di qualifica di rifiuto, secondo il quale un rifiuto sottoposto ad un trattamento di recupero può generare nuova materia prima da utilizzarsi nei cicli produttivi, uscendo così dall’applicazione della norma sui rifiuti, si sottolinea come tale concetto rappresenti un elemento fondante per la transizione verso una società che utilizzi in maniera più efficiente le risorse e riduca il consumo di materie prime naturali.

Al riguardo si rileva, altresì, che il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti del Veneto, approvato con DCR del 29 aprile 2015, n. 30, ha individuato il riciclaggio dei rifiuti quale azione strategica da incrementare ulteriormente a beneficio dell’industria manifatturiera regionale, dell’occupazione, nonché dell’innovazione tecnologica dei processi produttivi.

Si aggiunga, inoltre, che le azioni fino a oggi messe in atto dalla Regione del Veneto hanno consentito il raggiungimento di obiettivi ambiziosi che pongono il Veneto in una posizione di eccellenza nel panorama europeo, in quanto risultano ad oggi, in parte anticipati, gli indirizzi contenuti nel “Piano d’azione dell’Unione Europea per l’economia circolare” – COM 2015(614).

In tale contesto, rappresenta di fondamentale importanza avere chiare per gli operatori del settore le condizioni alle quali un rifiuto sottoposto ad operazioni di recupero e riciclaggio, nel rispetto prioritario della tutela della salute e dell’ambiente, perde lo status giuridico di rifiuto per essere, invece, come prodotto, re-immesso nel normale ciclo economico.

Il presente atto ha, quindi, la finalità di garantire un’uniforme applicazione dei criteri end of waste (EoW) da parte delle amministrazioni competenti (Amministrazioni provinciali e Città metropolitana di Venezia che, nell’espletamento delle attività delegate, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 3/2000, rilasciano titoli autorizzativi ad impianti di recupero rifiuti, ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006), a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’agire pubblico, fornendo un quadro ricognitivo della disciplina applicabile.

Va anzitutto precisato che, sulle modalità applicative dell’art. 184-ter, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con circolare del 1 luglio 2016 ha fornito alcuni chiarimenti specificando che: “In definitiva sono individuate tre modalità di definizione dei criteri di EoW, gerarchicamente ordinate. I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell’ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti. A loro volta, i criteri definiti con decreti ministeriali prevalgono, salvo uno specifico regime transitorio stabilito dal rispettivo decreto ministeriale, sui criteri che le Regioni – o gli enti da questi delegati – definiscono in fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei rifiuti, sempre che i rispettivi decreti ministeriali abbiano ad oggetto le medesime tipologie di rifiuti”.

Nella medesima nota il MATTM ha inoltre evidenziato che: “… in via residuale, le Regioni – o enti da queste individuati – possono, in sede di rilascio dell’autorizzazione prevista agli artt. 208, 209 e 211, e quindi anche in regime di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A), definire criteri EoW previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 dell’art. 184-ter, rispetto a rifiuti che non sono stati oggetto di regolamentazione dei succitati regolamenti comunitari e decreti ministeriali”.

Appare evidente come la Direzione generale del Ministero, nel riconoscere alle Regioni la competenza nell’adozione dei criteri di cui all’art. 184-ter, non abbia fornito alcuna indicazione riguardo al corretto percorso da seguire nell’elaborazione dei criteri di cui trattasi.

Ciò detto, permangono forti perplessità, più volte rappresentate dalla Regione del Veneto al competente Ministero dell’Ambiente, circa l’applicazione degli indirizzi forniti, in particolar modo in ordine alle questioni, ancora non chiarite, riguardanti l’effettiva valenza extraregionale dei provvedimenti autorizzativi in tema di end of waste assunti, il più delle volte, da Enti delegati, e sulla reale cogenza degli stessi che, una volta emanati, legittimano la libera circolazione sul territorio nazionale di “ex rifiuti” nobilitati a prodotti.

Inoltre appare opportuno dar riscontro di alcuni specifici pronunciamenti giurisprudenziali intervenuti di recente sulla questione, i quali hanno richiamato il dovere di procedere, da parte dell’Autorità competente, con una valutazione sul caso specifico, ai fini dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione, qualora la sostanza o l’oggetto che si ottiene dal trattamento di riciclaggio rispetti le condizioni di cui all’art. 184-ter, comma 1 del Testo Unico Ambientale.

Pertanto, l’Autorità competente su specifiche tipologie di rifiuti e processi di riciclaggio, sia pure in mancanza di una disciplina esaustiva a livello europeo o nazionale, sulla scorta delle richiamate indicazioni ministeriali, è tenuta laddove le fattispecie non siano riconducibili ad ambiti disciplinati a individuare “caso per caso” un percorso tecnico amministrativo in grado di pervenire alla definizione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di un prodotto utilizzato per scopi specifici.

A fronte di questa incompleta e disorganica disciplina, con il presente provvedimento si ritiene di effettuare una ricognizione della disciplina esistente e di determinare le modalità e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in argomento.

Nell’Allegato A, posto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è chiarito, innanzitutto, come rientrano nel procedimento di autorizzazione per la definizione di criteri end of waste, esclusivamente le operazioni di recupero annoverate nell’elenco “non esaustivo” dell’allegato C alla parte IV del T.U.A. (art. 183, comma 1 lett. t)), che rispondono alla definizione di riciclaggio, di cui all’ art. 183, comma 1 lett. u) del medesimo decreto, ove “i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini”, in grado quindi di far venir meno lo status di rifiuto.

Con l’occasione si evidenzia che, nel caso in cui sia presentata al competente Ente un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione a produrre EoW e l’impianto interessato risulti essere già autorizzato ad effettuare la gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209, 211, la richiesta deve essere inquadrata come una “modifica sostanziale” ai sensi della art. 5, lett. l-bis) del T.U.A., che comporta, di fatto, un necessario e doveroso approfondimento istruttorio.

Infine, laddove risulti necessario acquisire informazioni in ordine a impatti igienico-sanitari e/o ambientali derivanti dall’uso di prodotti EoW o siano identificati parametri non disciplinati dalla normativa di settore riguardo allo specifico utilizzo, l’Autorità deputata al rilascio dell’autorizzazione è tenuta a richiedere un apposito parere alle autorità competenti, identificabili nelle Unità sanitarie locali, che, qualora ritenuto opportuno, possono farsi supportare dall’Istituto Superiore di Sanità, nonché, dai Ministeri competenti per materia.

Si sottolinea che il succitato parere è indispensabile ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dal punto d), comma 1 dell’art. 184-ter.

Da ultimo, il proponente, in qualità di recuperatore, dovrà inoltre dare evidenza del rispetto degli obblighi stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1907/06 (REACH) riguardo al prodotto EoW.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la L. R. 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i.;

VISTA la D.C.R. n. 30 del 29.04.2015;

VISTO l’art. 2, co. 2, della L. R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO l’art 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

SENTITA l’Avvocatura Regionale del Veneto.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A contenente “Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del d.lgs 152/2006 e s.m.i.”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di incaricare la Direzione Ambiente dell’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
  6. di informare che avverso la presente deliberazione può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(seguono allegati)

120_AllegatoA_363857.pdf

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