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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 17 del 20 febbraio 2018


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 99 del 07 febbraio 2018

Autorizzazione a rinunciare all'impugnazione dell'art. 1, comma 390, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" pubblicata nella G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza la rinuncia all’impugnazione proposta da parte della Regione del Veneto in Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità di una disposizione di legge dello Stato.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con delibera n. 131 del 7 febbraio 2017, la Regione Veneto, rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Zanon, dall'avv. prof. Luca Antonini e dall'avv. Luigi Manzi, ha proposto ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di varie disposizioni della n. 232 dell’11 dicembre 2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” pubblicata nella G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57.

Tra queste, nello specifico, anche dell’art. 1, comma 390, che, configurando un quadro di profonda alterazione della posizione costituzionalmente garantita alla Regione, da un lato indebitamente comprimeva l’autonomia legislativa e amministrativa regionale e dall’altro pregiudicava i fattori organizzativi che hanno permesso alla Regione Veneto di raggiungere un riconosciuto livello di eccellenza in materia sanitaria.

In data 14 luglio 2017, tuttavia, è stata depositata la sentenza n. 192 del 2017 della Corte costituzionale, che, pronunciata a seguito dell’impugnazione da parte della regione Veneto dell’art. 1, commi da 524 a 529 e da 531 a 536, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha: i) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 526 e 536, nella parte in cui prevedono che i decreti ministeriali ivi contemplati siano emanati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché d’intesa con la stessa Conferenza; ii) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 524, 525 e 529, nella parte in cui prevedono che i provvedimenti ivi contemplati siano adottati dalla Giunta regionale; iii) dichiarato inammissibili o infondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale;

Dal momento, quindi, che la sentenza ha accolto le censure della regione Veneto in ordine alla violazione del principio di leale collaborazione riguardo all’adozione di decreti volti a definire:

  1. la metodologia di valutazione dello scostamento tra costi e ricavi, gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure e le linee guida per la predisposizione dei piani di rientro degli enti (comma 526);
  2. i criteri di valutazione, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per l’individuazione, da parte delle Regioni, delle aziende, dei presidi e degli enti da sottoporre a un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell’equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure (comma 536);

In forza di questa pronuncia il carattere lesivo dell’art.1, comma 390, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, che, modificando l’art.1, comma 524 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituisce il parametro del 10 per cento con quello del 7 per cento e riduce da 10 a 7 milioni il parametro in valori assoluti, ai fini della selezione degli enti chiamati a predisporre il predetto piano di efficientamento, risulta fortemente ridimensionato per effetto del pieno coinvolgimento delle Regioni -  riconosciuto dalla citata sentenza n. 192 del 2017 -  nella determinazione della metodologia di valutazione dello scostamento tra costi e ricavi.

Visto che l’udienza fissata per la discussione è stata fissata per il giorno 6 marzo 2018, si rende necessario autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rinunciare al ricorso proposto in via principale avanti la Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione sopra menzionata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-  visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

-  vista la L.R. n. 24 del 16.8.2001;

-  vista la legge 11 marzo 1953, n. 87 e le successive disposizioni attuative ed integrative;

delibera

  1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rinunciare al ricorso proposto in via principale avanti la Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 390, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” pubblicata nella G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57, attribuendo ai patrocinatori, l’avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, l’avv. prof. Luca Antonini e l’avv. Luigi Manzi del foro di Roma, ogni facoltà a tal fine necessaria;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale:
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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