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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 67 del 26 gennaio 2018
Aggiornamento del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Con il presente provvedimento si tratta di procedere all’aggiornamento del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA, di confermare lo svolgimento di una fase sperimentale di applicazione del Modello nella Città Metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova e Treviso e di stabilire un nuovo periodo di sospensione dell’applicazione per le altre province del Veneto.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin di concerto con Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Nell’ambito degli adempimenti previsti dall’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, che prevedevano la definizione di una modulistica standardizzata per la presentazione dell'istanza di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, con Decreto Ministeriale dell’8 maggio 2015 è stato adottato il Modello unico semplificato e unificato per la richiesta di AUA; con il medesimo decreto le Regioni sono state chiamate ad adeguarne i contenuti alle normative regionali di settore.
Con deliberazione n. 180 del 23 febbraio 2016 la Giunta regionale ha approvato il Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per la Regione Veneto.
In considerazione dei tempi di aggiornamento delle procedure e dei sistemi informatici in essere, con il medesimo provvedimento si era ritenuto necessario, limitatamente alle province di Belluno, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, prevedere un periodo di sospensione dell’applicazione della durata di 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento citato; si era ritenuto invece opportuno che il nuovo modello unificato fosse già applicato nella Città Metropolitana di Venezia e nella Provincia di Padova anche per far emergere eventuali criticità operative e procedurali e consentire il perfezionamento e l’adeguamento del Modello prima della sua applicazione in tutte le altre province.
Peraltro, prima dell’avvio della “fase sperimentale” limitata a due province, si sono resi necessari, presso gli uffici regionali, una serie di incontri tra i soggetti istituzionali interessati aventi ad oggetto la definizione di ulteriori aggiornamenti al Modello unico approvato; ciò al fine di superare alcune difformità di carattere interpretativo, radicate nelle diverse realtà territoriali, antecedenti all’approvazione del Modello unico.
Con il presente provvedimento si tratta, quindi, di procedere all’aggiornamento del Modello, approvato con la DGR 180/2016, in conformità all’esito risolutivo degli incontri sopra citati; di confermare lo svolgimento di una fase di applicazione del Modello che riguardi la Città Metropolitana di Venezia e la Provincia di Padova in modo da collaudare il Modello in via definitiva prima del suo utilizzo su scala regionale; di coinvolgere, nella fase di prima applicazione del modello, anche la Provincia di Treviso per favorire una maggiore efficacia della sperimentazione dello stesso; di rinnovare, per quanto detto, il regime di sospensione dell’applicazione del Modello per le altre province del Veneto.
A tal fine si propone, pertanto, che nella Città Metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova e Treviso la presentazione delle istanze secondo il Modello aggiornato (Allegato A), abbia inizio 90 giorni dopo la pubblicazione nel BUR del presente provvedimento al fine di consentire, nel frattempo, la formazione del personale e l’adeguamento degli strumenti informatici.
In relazione agli aspetti di carattere operativo ed organizzativo si ritiene di assegnare al Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, l’incarico di stabilire le modalità di svolgimento della fase sperimentale nella Città Metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova e Treviso coordinando il gruppo tecnico di lavoro SUAP, in collaborazione con il sistema camerale e con i SUAP accreditati autonomamente.
Si ritiene inoltre di sospendere l’applicazione del Modello per un periodo di 15 mesi, dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, nelle Province di Belluno, Rovigo, Verona e Vicenza; le procedure attualmente impiegate continueranno, ad essere utilizzate fino alla data di inizio della fase sperimentale, nella Città Metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova e Treviso; in tutte le altre province, invece, fino al termine del periodo di sospensione.
Si ribadisce, inoltre, a garanzia della massima diffusione del Modello, la necessità che, durante il periodo di sperimentazione e prima dell’applicazione in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, siano organizzati una serie di incontri formativi, a favore di tutti i soggetti interessati operanti sul territorio; gli incontri si svolgeranno con la collaborazione ed il supporto del sistema camerale e delle associazioni di categoria interessate secondo i tempi e le modalità individuati e comunicati dalla medesima Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi.
Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente di approvare con proprio provvedimento tutte le modifiche e le integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie per l’applicabilità del nuovo Modello, almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di sospensione.
Si propone, infine, di anticipare già in questa sede, in considerazione delle istanze di semplificazione delle procedure rappresentate agli uffici regionali, che in deroga alle previsioni della DGR n. 622/2014 che prevedono che gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche con recapito diverso dalla pubblica fognatura, rientrano nella disciplina dell’A.U.A, gli scarichi di acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), punto e.2) delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (D.C.R. 5 novembre 2009, n. 107) non rientrano nella disciplina dell’A.U.A. e sono soggetti alle autorizzazioni previste dalle discipline di settore
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2015;
VISTA la DGRV n. 180 del 23 febbraio 2016;
VISTA la DGRV n. 622/2014;
VISTA la DCR 5 novembre 2009, n. 107;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012,
delibera
(seguono allegati)
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