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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 23 gennaio 2018


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 11 gennaio 2018

Aggiornamento delle competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Note per la trasparenza

Si tratta con il presente provvedimento di procedere ad una diversa distribuzione delle competenze tra le strutture regionali in merito al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla luce delle modifiche normative intervenute a livello statale e regionale e conformemente al mutato assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale scaturito dall'applicazione della l.r. 54/2012.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 2493 del 7 agosto 2007 la Giunta regionale, nel fornire alcuni chiarimenti in merito alla procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), individua in capo alla struttura Unità Complessa (ora Unità Organizzativa) Tutela Atmosfera la funzione di responsabilità del procedimento per le varie tipologie di impianti di competenza regionale con l'eccezione di quelli per l'allevamento intensivo di pollame o di suini per i quali assegna la responsabilità alla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Agroambiente Caccia e Pesca).

Con DGR n. 16 del 21 gennaio 2014, al fine di conformare la sopra citata delibera alla riorganizzazione regionale scaturita dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, le funzioni di convocare le conferenze di servizi previste nell'ambito della procedura di AIA e di emanare il provvedimento autorizzativo conclusivo, sono state assegnate, in assenza della figura del Segretario regionale per l'Ambiente e Territorio, che era il soggetto individuato come competente ai sensi della DGR 2493/2007, al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative.

Con DGR n. 435 del 15 aprile 2016 nell'ambito del processo di modifica della l.r. 54/2012, è stato ridefinito l'assetto organizzativo delle Aree di coordinamento e configurata l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio; con la successiva legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, l'organizzazione regionale è stata, infine, articolata in Aree, Direzioni e Unità Organizzative; ha, pertanto, potuto trovare applicazione l'art. 31, comma 7, della l.r. 54/2012 ai sensi del quale "Ogni riferimento ai Segretari regionali contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttori di Area"; pertanto la competenza all'emanazione del provvedimento di autorizzazione in argomento è attualmente in capo al Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

Risulta ora necessario, alla luce degli aggiornamenti di carattere normativo, intervenuti a livello statale e regionale che hanno accresciuto le specificità delle varie tipologie impiantistiche, e tenuto conto del mutato assetto organizzativo delle strutture della Giunta, scaturito dalla l.r. 54/2012, adeguare conseguentemente l'assegnazione delle competenze, inizialmente stabilite con le deliberazioni sopra citate, ripartendole tra le Direzioni e le Unità Organizzative afferenti all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

Pertanto, ferme restando le competenze poste in capo alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, e preso atto della condivisa ripartizione delle competenze sulle istanze oggetto del presente provvedimento, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, avvenuta tra i Direttori delle Direzioni coinvolte, si propone quanto segue.

L'adozione del provvedimento autorizzativo finale rimane collocata in capo al Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, anche al fine di garantire il convergere delle varie competenze coinvolte nei rispettivi procedimenti, che ha la funzione di responsabilità del complessivo procedimento.

In merito, alle strutture di riferimento per il ricevimento delle domande di AIA, si ritiene opportuno che siano individuate nella Direzione Ambiente e nella Direzione Difesa del Suolo secondo le rispettive competenze; alle Unità Organizzative di seguito indicate, invece, è demandato il compito di aggiornare la modulistica di riferimento per la presentazione delle domande e al Direttore della Direzione Ambiente e al Direttore della Direzione Difesa del Suolo di provvedere con proprio decreto alla loro approvazione.

I Direttori delle Unità Organizzative sotto individuati hanno, inoltre, l'onere di acquisire eventuali contributi, funzionali al rilascio dell'AIA, presso le altre strutture regionali competenti qualora, nel corso dell'attività istruttoria, stanti le caratteristiche dell'impianto, emergano elementi di connessione.

I Direttori di Direzione vigilano affinché il procedimento si svolga con la necessaria tempestività ed efficacia.

Più in particolare si propone che le funzioni istruttorie in merito alle istanze di rilascio del provvedimento di AIA siano assegnate:

  • all'Unità Organizzativa Tutela Atmosfera, incardinata nella Direzione Ambiente, per le istanze di rilascio dell'autorizzazione per impianti per lo svolgimento delle attività contenute al punto 1. "Attività energetiche" e ai punti 6.5 e 6.9 del punto 6. "Altre attività" dell'Allegato B alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4;
  • all'Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti, incardinata nella Direzione Ambiente, per le istanze di rilascio dell'autorizzazione per impianti di competenza regionale per lo svolgimento delle attività contenute al punto 5. "Gestione di rifiuti" dell'Allegato B alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, ad eccezione delle attività di smaltimento di rifiuti, di cui ai codici D8 e D9 dell'Allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, effettuate esclusivamente negli impianti di depurazione pubblica;
  • all'Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato e Tutela della Acque, incardinata nella Direzione Difesa del Suolo, per le istanze di rilascio dell'autorizzazione per impianti di competenza regionale per lo svolgimento delle attività contenute al punto 5. "Gestione di rifiuti", relative ai codici D8 e D9 dell'Allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, effettuate esclusivamente negli impianti di depurazione pubblica e al punto 6.11 del punto 6. "Altre attività" dell'Allegato B alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4.

Il Direttore dell'Unità Organizzativa Tutela Atmosfera, il Direttore dell'Unità Organizzativa Ciclo dei rifiuti, e il Direttore dell'Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato sono, per le istanze di competenza delle Unità Organizzative cui sono preposti, responsabili dello sviluppo delle fasi procedimentali loro assegnate, hanno il compito di convocare le conferenze di servizi decisorie previste e comunicano, la posizione univoca della Regione su tutte le decisioni di competenza della conferenza.

Per tale ultimo aspetto e limitatamente alle istanze in argomento, è opportuno precisare che non trova pertanto applicazione il punto 2 della DGR 1503 del 25/09/2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTE le leggi regionali 31 dicembre 2012 n. 54 e 17 maggio 2016, n. 14;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4;

VISTA la DGR n. 2493 del 7 agosto 2007;

VISTA la DGR n. 16 del 21 gennaio 2014;

VISTA la DGR n. 435 del 15 aprile 2016;

VISTA la DGR n. 1503 del 25 settembre 2017;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54,

delibera

  1. di approvare le premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento;
  2. di stabilire che, per le istanze di riferimento, il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, che ha la funzione di responsabilità del complessivo procedimento, provvede all'adozione del provvedimento autorizzativo finale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) anche al fine di garantire il convergere delle varie competenze coinvolte nei rispettivi procedimenti;
  3. di individuare la Direzione Ambiente e la Direzione Difesa del Suolo, secondo le rispettive competenze, quali strutture di riferimento per il ricevimento delle domande di AIA, di demandare alle Unità Organizzative di seguito indicate il compito di aggiornare la modulistica di riferimento per la presentazione delle domande e di assegnare al Direttore della Direzione Ambiente e al Direttore della Direzione Difesa del Suolo il compito di provvedere con proprio decreto alla loro approvazione;
  4. di stabilire che i Direttori delle Unità Organizzative di seguito individuati hanno, inoltre, l'onere di acquisire eventuali contributi, funzionali al rilascio dell'AIA, presso le altre strutture regionali competenti qualora, nel corso dell'attività istruttoria, stanti le caratteristiche dell'impianto, emergano elementi di connessione;
  5. di disporre che i Direttori di Direzione, per le istanze di relativa competenza, vigilano affinché il procedimento si svolga con la necessaria tempestività ed efficacia;
  6. di stabilire che le funzioni istruttorie in merito alle istanze di rilascio del provvedimento di AIA sono assegnate:
  • all'Unità Organizzativa Tutela Atmosfera, incardinata nella Direzione Ambiente, per le istanze di rilascio dell'autorizzazione per impianti per lo svolgimento delle attività contenute al punto 1. "Attività energetiche" e ai punti 6.5 e 6.9 del punto 6. "Altre attività" dell'Allegato B alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4;
  • all'Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti, incardinata nella Direzione Ambiente, per le istanze di rilascio dell'autorizzazione per impianti di competenza regionale per lo svolgimento delle attività contenute al punto 5. "Gestione di rifiuti" dell'Allegato B alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, ad eccezione delle attività di smaltimento di rifiuti, di cui ai codici D8 e D9 dell'Allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, effettuate esclusivamente negli impianti di depurazione pubblica;
  • all'Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato e Tutela della Acque, incardinata nella Direzione Difesa del Suolo, per le istanze di rilascio dell'autorizzazione per impianti di competenza regionale per lo svolgimento delle attività contenute al punto 5. "Gestione di rifiuti", relative ai codici D8 e D9 dell'Allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, effettuate esclusivamente negli impianti di depurazione pubblica e al punto 6.11 del punto 6. "Altre attività" dell'Allegato B alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4;
  1. di disporre che il Direttore dell'Unità Organizzativa Tutela Atmosfera, il Direttore dell'Unità Organizzativa Ciclo dei rifiuti, e il Direttore dell'Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato sono, per le istanze di competenza delle Unità Organizzative cui sono preposti, responsabili dello sviluppo delle fasi procedimentali loro assegnate, hanno il compito di convocare le conferenze di servizi decisorie previste e di comunicare la posizione univoca della Regione su tutte le decisioni di competenza della conferenza;
  2. di disporre che per le conferenze di servizi decisorie convocate per le istanze in argomento non trova applicazione il punto 2 della DGR 1503 del 25/09/2017;
  3. di incaricare la Direzione Ambiente e la Direzione Difesa del Suolo, secondo le proprie competenze, dell'esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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