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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2180 del 29 dicembre 2017
Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" articolo 6, comma 4. Integrazione della retribuzione del Direttore per l'anno 2016 sulla base della verifica dei risultati ed obiettivi conseguiti dall'Ente.
La Legge Regionale 9 novembre 2001, n. 31, ha istituito l'Ente regionale "AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura", stabilendo all'articolo 6, comma 4, che al Direttore è attribuita un'indennità annua lorda stabilita dalla Giunta Regionale in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai Segretari regionali. La corresponsione avviene a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'annualità di riferimento e sulla base dell'esame delle relazioni semestrali trasmesse dall'Agenzia per il 2016.
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 9 novembre 2001, n. 31 ha istituito l'Ente regionale "AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura", stabilendo all'articolo 6, comma 4, che al Direttore è attribuita un'indennità annua lorda stabilita dalla Giunta Regionale in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai Segretari Regionali.
Con deliberazione n. 815 del 27 maggio 2014, la Giunta Regionale provvedeva a rinnovare il contratto di Direttore dell'AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura a Fabrizio Stella, stabilendo di corrispondere il medesimo trattamento economico previsto per i Direttori d'Area. L'art. 4 del contratto sottoscritto dal Direttore medesimo e la Regione del Veneto stabilisce che la retribuzione possa essere elevata di un ulteriore 10% massimo, secondo l’esito della valutazione dei risultati e obiettivi conseguiti.
Riguardo la valutazione dei risultati ed obiettivi conseguiti, si specifica che, relativamente all'annualità 2016:
Sulla base della valutazione di quanto sopra esposto, si propone di attribuire al Direttore di AVEPA Fabrizio Stella un' integrazione del 10 % della retribuzione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 31 del 9 novembre 2001;
VISTI i decreti del direttore di Avepa n. 129 del 29/10/2015 e n. 78 del 28/04/2017;
VISTE le relazioni del collegio dei revisori dei conti n. 62/2015 e n. 10/2017;
VISTA la DGR n. 815 del 27/05/2014;
VISTE le DGR/CA n. 167/2015 e n. 74/2017;
VISTA la DGR/CR n. 11/2017;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31/12/2012, n. 54;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
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