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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 5 del 05 gennaio 2018
Prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Impiego dei ricettari standardizzati del Servizio Sanitario Nazionale ex. Articolo 50 Legge 24.11.2003, n. 326. Ulteriori disposizioni ed applicazioni.
Con il presente provvedimento si estende l’utilizzo del ricettario standardizzato del SSN al personale medico inviduato con delibera del 6 aprile 2017 n. 433 e con delibera del 5 settembre 2017 n. 1438.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il D.lgs. 30.12.1992 n. 502 all’articolo 8 bis rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali” dispone, come noto, che “la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie”.
La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazioni n. 4548 del 28 dicembre 2007, n. 2078 del 7 luglio 2009, n. 1182 del 23 marzo 2010, n. 3440 del 30 dicembre 2010 e n. 753 del 14 maggio 2015, ha individuato le categorie di medici abilitati dalla Regione all’utilizzo del ricettario standardizzato del Servizio Sanitario Nazionale, per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che l’utilizzo possa essere esteso ad altre categorie di medici negli ambiti ivi indicati.
Con D.G.R. n. 1438 del 5 settembre 2017 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato i nuovi schemi di accordo contrattuale per le tipologie di strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze.
In particolare il provvedimento succitato prevede che, al fine di assicurare l’assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti presenti nel Centro di Servizi, l’Azienda ULSS, in accordo tra il Direttore Generale dell’Azienda ULSS e il Rappresentante Legale del Centro Servizi, possa incaricare quale medico curante un/i medico/i di medicina generale o un/i medico/i dipendente/i dell’Azienda ULSS o autorizzare il Centro di Servizi ad incaricare un/i medico/i di propria fiducia, con priorità per i medici in possesso dell’attestato di scuola di formazione specifica in medicina generale.
Tutto ciò premesso, si propone di riconoscere l’abilitazione dell’utilizzo del ricettario regionale standardizzato ai medici di propria fiducia incaricati dal Centro servizi, al fine di garantire un’assistenza medica adeguata agli ospiti presenti in tali strutture.
Si propone, altresì, di riconoscere l’abilitazione dell’utilizzo del ricettario regionale standardizzato (DEMA o cartaceo) anche al personale medico individuato dalla DGR n. 433 del 6 aprile 2017 di cui all’allegato A della medesima delibera, al fine di garantire un monitoraggio clinico quotidiano dei soggetti ricoverati presso strutture di ricovero intermedie (ospedale di comunità e unità riabilitativa territoriale).
Pertanto, l’elenco di cui all’allegato A della DGR n. 3440 del 30 dicembre 2010 s.m.i. deve intendersi aggiornato con il personale medico così come individuato nell’allegato B della DGR n. 1438/2017 e, altresì, nell’allegato A della DGR n. 433/2017.
Con riferimento all'utilizzo dei ricettari nei confronti degli erogatori privati accreditati si confermano le disposizioni previste dai singoli atti giuntali di rilascio dell'accreditamento istituzionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 4548 del 28/12/2007;
VISTA la D.G.R. n. 2078 del 7/7/2009;
VISTA la D.G.R. n. 1182 del 23/3/2010;
VISTA la D.G.R. n. 3440 del 30/12/2010;
VISTA la D.G.R. n. 753 del 14/5/2015;
VISTA la D.G.R. n. 433 del 6/4/2017;
VISTA la D.G.R. n. 1438 del 5/9/2017;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
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