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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 23 gennaio 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 05 gennaio 2018

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali ex D.lgs 368/99. Modifica presupposti e clausole aggiuntive. L.r. n. 9 del 14 maggio 2013. Deliberazione/CR n. 114 del 6/12/2017.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, a decorrere dall’a.a. 2017/2018, viene modificato il presupposto per l’attribuzione di contratti di formazione specialistica aggiuntivi finanziati dalla Regione, prevedendo che tali contratti siano assegnati a medici residenti in Veneto da almeno tre anni ed iscritti ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, disciplina, tra l’altro, la formazione specialistica dei medici.

Il decreto innanzi citato prevede in particolare che siano stipulati degli specifici contratti di formazione specialistica tra l’Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

Con apposito D.P.C.M. del 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo del contratto, il quale all’art.7, comma 1, prevede che per quanto non espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38,, 39, 40 e 41 del d.lgs 368/99 s.m.i., nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nello schema di contratto stesso.

In attuazione dell’innanzi citato art. 7, pertanto, la Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, che ha come finalità l’obiettivo di garantire la formazione specialistica dei propri medici, finanziando posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione universitaria degli atenei veneti e favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli enti del servizio sanitario regionale, all’art. 3 contempla l’inserimento nello schema tipo del contratto nazionale di apposite clausole che dovranno essere sottoscritte dal medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale.

Considerato quindi gli intenti della legge regionale n. 9/2013, ed a fronte del notevole impegno economico sostenuto dalla Regione del Veneto per il finanziamento della preparazione dei futuri operatori del Servizio sanitario regionale, con la DGR n. 89/CR del 1° luglio 2014 e successiva DGR n. 1438 del 5 agosto 2014, si è proceduto alla determinazione del presupposto per l’assegnazione di contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione consistente nel possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso università del Veneto da parte dell’aspirante specializzando, e all’approvazione delle seguenti clausole aggiuntive da includere nello schema tipo nazionale di contratto di formazione specialistica: 

  • al nominativo del dottore fa seguito l’indicazione dell’Ateneo veneto presso il quale lo stesso ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia;
  • viene inserito il seguente Art. 5.-bis: “Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di livello internazionale;
  • viene inserito il seguente comma 3, all’Art. 3: “Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, e precisate negli appositi protocolli d’intesa annuali”.

Con deliberazione n. 1492/2014, per l’a.a. 2013/2014 sono state individuate le Scuole di specializzazione afferenti agli Atenei di Padova e di Verona a cui finanziare contratti di formazione specialistica, in aggiunta ai contratti erogati dallo Stato, e per la prima volta sono stati sottoposti alla sottoscrizione degli specializzandi e degli Atenei i contratti integrati dalle apposite clausole regionali sopra indicate. Parimenti, con successive deliberazioni si è dato seguito al finanziamento di contratti aggiuntivi per gli anni accademici seguenti.

Successivamente al primo intervento regionale, con il decreto del 20 aprile 2015, n. 48, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Miur) ha regolamentato il nuovo concorso nazionale  per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, secondo il quale, a decorrere dall’a.a. 2014/2015, viene prevista la redazione di una unica graduatoria nazionale (non più locale per singolo Ateneo) per tutte le Scuole di specializzazione, in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria.

Con un seguente decreto del 10 agosto 2017, n. 130, il Miur ha disciplinato ulteriormente tale concorso nazionale prevedendo misure stringenti relativamente alla scelta delle tipologie di scuole e delle sedi da parte dei medici vincitori del concorso stesso.

Tali innovative previsioni rendono più difficoltosa ed incerta la scelta da parte degli interessati della sede universitaria presso la quale svolgere il percorso formativo, che unitamente al presupposto sopra indicato - sulla base del quale ai medici nati e residenti in Veneto, ma laureatisi in Atenei di altri territori regionali, non sono destinati i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione del Veneto, con la conseguenza che gli stessi si vengono a trovare in una condizione di ulteriore difficoltà a mantenere il legame con il proprio territorio e la propria famiglia -, rendono opportuna la necessità di riformulare il requisito soggettivo per l’assegnazione dei contratti regionali, al fine di rendere più rispondente la riserva regionale alle intenzioni del legislatore in ragione della mutata disciplina giuridica ed in base delle esigenze rappresentate in più occasioni dai medici interessati.

Si propone dunque di modificare il presupposto del “conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso università del Veneto” di cui alla precitata DGR 1438/2014, con la previsione secondo la quale a decorrere dall’a.a. 2017/2018 per l’attribuzione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione del Veneto, il medico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. deve essere residente nella Regione del Veneto da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza del bando di concorso per l’accesso alle Scuole di specializzazione;
  2. deve essere iscritto ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto.

Pertanto, le condizioni integrative da includere nello schema tipo nazionale di contratto di formazione specialistica di cui al D.P.C.M. 6 luglio 2007 risultano essere le seguenti:

  • al nominativo del dottore fa seguito l’indicazione che lo stesso è residente nella Regione del Veneto ed iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di _____
  • viene inserito il seguente Art. 5.-bis: “Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di livello internazionale;
  • viene inserito il seguente comma 3, all’Art. 3: “Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, e precisate negli appositi protocolli d’intesa annuali”.

Il collegamento costituito dalla residenza dei medici e dall’impegno di prestare attività lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario veneto (nonché presso università o istituzioni di livello internazionale), realizza pienamente in un unico continuum l’interesse alla valorizzazione di risorse intellettuali e professionali del territorio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;

VISTO il D.lgs 368/99 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE” s.m.i.;

VISTO il DPCM 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”;

VISTA la legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”;

VISTA la DGR n.1438 del 5 agosto 2014;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 114 del 06/12/2017;

VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 20 dicembre 2017.

delibera

  1. di approvare quanto specificato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di stabilire quale presupposto per l’attribuzione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione del Veneto, a decorrere dall’a.a. 2017/2018, il possesso da parte del medico dei seguenti requisiti:
  3. deve essere residente nella Regione del Veneto da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza del bando di concorso per l’accesso alle Scuole di specializzazione;
  4. deve essere iscritto ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto.
  5. di approvare le seguenti clausole aggiuntive da inserire nel contratto conforme al tipo approvato dal D.P.C.M. 6 luglio 2007:
    • al nominativo del dottore fa seguito l’indicazione che lo stesso è residente nella Regione del Veneto ed iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di _____
    • viene inserito il seguente Art. 5-bis: “Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di livello internazionale;
    • viene inserito il seguente comma 3, all’Art. 3: “Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, e precisate negli appositi protocolli d’intesa annuali”.
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV dell’esecuzione della presente deliberazione;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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