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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 23 gennaio 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2162 del 29 dicembre 2017

Progetto "Piccole Produzioni Locali - PPL venete": aggiornamento del paniere definito dalla DGR n. 1070/2015 e revoca di quest'ultima.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento amplia la tipologia di alimenti che gli imprenditori agricoli e ittici possono commercializzare nell’ambito del progetto “Piccole Produzioni Locali – PPL venete”, rispetto a quelli già individuati dalla DGR n. 1070/2015 che viene revocata.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La normativa che regolamenta l'igiene degli alimenti, tra cui si citano i regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004, n. 2073/2004 e n. 2074/2005, definisce gli obiettivi generali di sicurezza alimentare, prevedendo la possibilità di regolamentare nel dettaglio alcune attività svolte secondo la tradizione, su piccola scala, a livello locale, in particolare definendo le tipologie produttive, i quantitativi e l’ambito di vendita dei prodotti alimentari.

Nelle linee guida esplicative relative al Regolamento (CE) n. 853/2004 e nelle collegate linee guida in materia di flessibilità per le autorità competenti, pubblicate dalla Direzione Generale della Sanità e Sicurezza alimentare della Commissione europea (SANCO/10098/2009 Rev. 2/2014 e SEC(2010) 985 del 12/08/2010), sono chiariti i concetti di attività “localizzata, marginale e ristretta/limitata”; l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le P.A. del 29 aprile 2010, rep. Atti n. 59, già recepito con DDR dell'UPSAIA n. 158 del 31/08/2010, identifica il “livello locale” con il territorio della Provincia in cui insiste l’azienda o quello delle Province contermini. Inoltre nelle "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004", al capitolo 17 si prevede che le "microimprese" alimentari, caratterizzate da meno di dieci addetti, possano utilizzare procedure semplificate di autocontrollo.

Considerato che i consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte o cortissime, la Giunta Regionale con DGR n. 2016/2007 e successive DGR n. 1892/2008, n. 2280/2010, 1526/2012 e n. 1070/2015, ha avviato un percorso sperimentale a supporto della produzione e della vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di prodotti alimentari primari e trasformati, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili dall' indicazione in etichetta "PPL venete" e dal relativo logo. I diversi prodotti alimentari, oggetto dei progetti sperimentali inseriti nei provvedimenti di Giunta regionale che si sono susseguiti, sono stati individuati come "prodotti del paniere delle piccole produzioni locali - PPL venete". Per tali prodotti sono stati definiti criteri e modalità di produzione, trasformazione e vendita in conformità a quanto previsto nei succitati documenti di indirizzo in materia di flessibilità; in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie,  sono stati predisposti i manuali di buone prassi per le produzioni cui gli OSA (operatori del settore alimentare) devono fare riferimento e vengono definiti annualmente i piani di analisi minime che gli OSA aderenti al progetto devono garantire nell'ambito della propria attività. Si ritiene opportuno pertanto riproporre il progetto per i prossimi cinque anni, esteso alle imprese con sede in tutto il territorio regionale, con l’introduzione di nuovi prodotti nel paniere, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • ambito di vendita locale, ovvero limitato al territorio della provincia e delle province contermini a quella di produzione;
  • quantitativi di prodotti limitati in termini assoluti (marginalità delle produzioni) e specificati nella rispettiva "scheda" dell'Allegato A alla presente;
  • tipologie di prodotti limitate a quelle descritte nelle "schede" dell'Allegato A alla presente (ristrettezza delle produzioni).

Il paniere allargato dei prodotti che si propone di approvare quale “paniere delle PPL venete”, corredato delle schede tecniche in cui sono specificati i quantitativi massimi relativi alle tipologie produttive, i processi produttivi ed i criteri di sicurezza dei rispettivi prodotti, costituisce l’Allegato A, articolato negli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 al presente provvedimento.

Ciò posto, gli imprenditori, operatori del settore alimentare (OSA), possono vendere i prodotti del paniere:

  • direttamente al consumatore finale, anche mediante e-commerce, presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi, compresa la malga, attraverso la vendita itinerante mediante auto-spaccio o banchi mobili, anche nell’ambito di mercati, fiere ed altri eventi/manifestazioni  nel territorio della provincia sede dell’azienda e delle provincie contermini entro il territorio regionale;
  • ad altro operatore del settore alimentare (OSA) che li può utilizzare solo per la vendita diretta o la somministrazione al consumatore finale nell’ambito della provincia sede dell’azienda e delle provincie contermini, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5, lettera b, punto ii.

Si rende, pertanto, necessario sostituire integralmente la DGR n. 1070/2015 e definire un documento di riferimento complessivo e completo per i soggetti interessati. A tal fine, per garantire e mantenere procedure omogenee amministrative e di controllo sul territorio regionale, si propone di riapprovare i seguenti allegati che sostituiscono in toto i corrispondenti allegati alla DGR n. 1070/2015:

  • l’Allegato B relativo ai requisiti strutturali minimi dei locali e delle attrezzature in cui vengono effettuati: lavorazione, stagionatura, deposito e vendita dei prodotti;
  • l’Allegato C relativo alla modulistica da utilizzarsi per le procedure amministrative;
  • l’Allegato D relativo al percorso formativo destinato ad operatori, imprenditori, norcini e studenti degli Istituti professionali e  statali  superiori, di secondo grado, del settore alberghiero, ristorazione e trasformazione alimentare.

In ogni caso le imprese già registrate ai sensi delle precedenti deliberazioni di Giunta regionale, citate in narrativa del presente provvedimento, continueranno ad operare secondo le modalità specificate negli allegati alla presente.

Per ciò che attiene al controllo ufficiale sulle Piccole Produzioni Locali, le autorità competenti sono i seguenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende ULSS: Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione, Servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale, Servizio di Sanità animale, Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche, ciascuno per le parti di propria competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Visto il REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Visto il REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Visto il REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Visto il REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Visto il REGOLAMENTO (CE) n. 2073/2005 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.

Visto il REGOLAMENTO (CE) N. 2074/2005 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.

Visto il REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.

Visto il REGOLAMENTO (CE) n. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.

Visto il REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

Visto il REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE  del 25 febbraio 2011  recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4  Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. 

Vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2016 del 03/07/2007 Applicazione Regolamenti CE nn.852, 853, 854 e 882/2004, e successive modifiche e integrazioni, per piccole realtà produttive.

Vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1892 del 08/07/2008  Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale.

Vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2280 del 28/09/2010 Produzione, lavorazione e vendita di carni avicunicole, carni trasformate, confetture, marmellate, succhi di frutta, sciroppi, sottaceti, farine, conserve vegetali e funghi e vegetali essiccati. 

Vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1526 del 31/07/2012 Piccole Produzioni Locali: il paniere e le regole che ne definiscono la produzione e la commercializzazione.

Vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1070 del 11/08/2015 Piccole Produzioni Locali venete - PPL: aggiornamento del paniere dei prodotti alimentari; regolamentazione della produzione e della commercializzazione.

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Vista la LEGGE 3 maggio 1989, n. 169  Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino.

Visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.  di riproporre, per le motivazioni e valutazioni riportate nelle premesse, il progetto delineato con la DGR n. 1070 dell' 11 agosto 2015 per i prossimi cinque anni (quinquennio 2018-2022), prevedendo che le imprese aderenti a quanto previsto dalla citata deliberazione continuino ad operare secondo le modalità specificate negli allegati al presente provvedimento;

2.  di revocare la DGR n. 1070 dell' 11 agosto 2015;

3.  di approvare il paniere delle "piccole produzioni locali - PPL venete", relativo ai prodotti alimentari che possono essere prodotti e commercializzati secondo quanto previsto dalla presente deliberazione, in particolare dagli Allegati A, con i sub Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12; B; C con i sub Allegati C1, C2, C3, C4 e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.  di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente provvedimento e dell’adozione di tutti gli atti successivi che si rendessero necessari, nonché di apportare modifiche ed integrazioni agli Allegati A, B, C e D che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni normative ed operative, o a seguito dell’introduzione di procedure tecnico-amministrative di semplificazione per le imprese e per le amministrazioni interessate, limitatamente ai soli aspetti applicativi, non sostanziali;

5.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale corrente;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2162_AllegatoA00_360316.pdf
2162_AllegatoA01_360316.pdf
2162_AllegatoA02_360316.pdf
2162_AllegatoA03_360316.pdf
2162_AllegatoA04_360316.pdf
2162_AllegatoA05_360316.pdf
2162_AllegatoA06_360316.pdf
2162_AllegatoA07_360316.pdf
2162_AllegatoA08_360316.pdf
2162_AllegatoA09_360316.pdf
2162_AllegatoA10_360316.pdf
2162_AllegatoA11_360316.pdf
2162_AllegatoA12_360316.pdf
2162_AllegatoB_360316.pdf
2162_AllegatoC0_360316.pdf
2162_AllegatoC1_360316.pdf
2162_AllegatoC2_360316.pdf
2162_AllegatoC3_360316.pdf
2162_AllegatoD_360316.pdf

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