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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 8 del 19 gennaio 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2165 del 29 dicembre 2017

Accreditamento istituzionale con contestuale attribuzione di budget a valere dal 2018 dello stabilimento termale Aquardens di Aquardens S.p.A. con sede operativa in Via Valpolicella, 63 - Santa Lucia Pescantina (VR) class. cod. B7. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento si intende rilasciare a valere dal 2018 l’accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Aquardens con sede operativa in Via Valpolicella, 63 - Santa Lucia Pescantina (VR) per le prestazioni e il livello tariffario indicate nell’Allegato A con contestuale attribuzione del budget di € 50.000 quale tetto lordo complessivo annuale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Aquardens s.p.a. con sede legale ed operativa in Pescantina, via Valpolicella n.63 (VR), ha presentato domanda di accreditamento istituzionale in data 27 aprile 2017, prot. reg. 164664 del come stabilimento termale class. B7.

L’Azienda U.l.s.s. n. 9 Scaligera con nota prot. 246642 del 23 giugno 2017 formulava parere positivo al rilascio dell’accreditamento ai sensi dell’art. 16 lett. d) della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 precisando quanto segue: “l’azienda Aquardens ha chiarito ed evidenziato interesse per lo svolgimento di attività strettamente attinenti all’ambito termale e ad esso limitate”.

Alla luce del parere citato, con nota prot. reg. 287405 del 12 luglio 2017, la Regione Veneto, accertato il versamento dei relativi oneri, ha incaricato l’Azienda U.l.s.s. n. 9 Scaligera allo svolgimento dell’attività di verifica dei requisiti di accreditamento di cui alla DGR n. 2417/07 presso la struttura ai sensi delle DGR 1145/13 e 2174/16.

Successivamente l’Azienda U.l.s.s. n. 9 Scaligera con comunicazione prot. reg 388684 del 18 settembre 2017 ha dato notizia della fissazione della visita di verifica anche alla luce dell’incarico pervenuto dal Comune di Pescantina ai fini dell’integrazione dell’autorizzazione all’esercizio.

L’Azienda incaricata ha quindi trasmesso, con prot. reg. 49125 del 23 novembre 2017, il rapporto della verifica dei requisiti di accreditamento condotta presso la struttura, accertato che lo stabilimento termale è titolare dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata dal Comune.

La verifica si è conclusa con esito positivo, punteggio complessivo pari a 80/100 e attribuzione ai sensi dell’allegato C della DGR 2417/07 del livello tariffario B per le seguenti tipologie di prestazioni termali:

89.90.3      bagno terapeutico per malattie arto reumatiche;

89.90.4      bagno terapeutico per malattie dermatologiche;

89.91.2      seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol doccia nasale o humages, con acqua termale);

89.92.4      seduta di cura idropinica per calcolosi delle vie urinarie e sue recidivie;

89.93.2      seduta del ciclo di cura della sordità rinogena; il ciclo comprende: visita specialistica;esame audiometrico; 12 insufflazioni endotimpatiche; 12 cure inalatorie;

89.94.2      seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione motoria. Il ciclo comprende: visite mediche (prescrizioni terapeutiche, assistenza sanitaria, compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica, indagini specialistiche e di laboratorio (esami radiologici, esami elettrodiagnostici ed elettromiografici, altre indagini, specialistiche se necessarie); trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari; crenochinesiterapia (bagni termali ozonizzanti o meno, con o senza massaggio subacqueo, fanghi termali, trattamenti per angiopatie); fisioterapia (ginnastica attiva e passiva, elettroterapia esogena ed endogena, ultrasuonoterapia, ecc.); massoterapia; altre terapie strumentali e medicamentose, quali richieste dai singoli casi;

89.94.5 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie croniche qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale.

Nel corso della verifica è stata rilevata la seguente prescrizione relativa al requisito:

CURTERM.ACC.3.1: è adottata un’idonea scheda informatizzata finalizzata alla sistematica rilevazione anche sulla base delle indicazione e degli orientamenti del SSN di dati clinici e sociali relativi ai soggetti in cura termale.

Alla citata prescrizione è stato assegnato il termine di adeguamento di 6 mesi.

La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia CRITE nella seduta del 14 dicembre 2017, sentita la competente U.O. Assistenza specialistica, liste di attesa e termale, ha espresso il seguente parere: “parere favorevole all’accreditamento a partire dal 2018, livello tariffario B per prestazioni previste nel verbale di visita di verifica, con budget di € 50.000”, agli atti.

Alla luce di quanto esposto, preso atto che sono stati accertati i requisiti richiesti dall’art. 16 della L.R. n. 22/02, si propone di rilasciare l’accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Aquardens di Aquardens S.p.A. con sede operativa in Via Valpolicella, 63 - Santa Lucia Pescantina (VR) per le prestazione e il livello tariffario di cui all’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.

Si propone, inoltre, di assegnare allo stabilimento termale Aquardens di Aquardens S.p.A. il budget pari a € 50.000, tetto lordo complessivo annuale, individuando le predette risorse alla voce: "somma di riserva  nuovi accreditamenti" indicata e prevista all’Allegato C della DGR n. 815 del 6 giugno 2017.

In conseguenza di tale ultima disposizione l’accreditando stabilimento termale Aquardens di Aquardens S.p.A. sarà inserito, integrandolo a tutti gli effetti, nell’elenco delle strutture di cui all’Allegato C della DGR n. 815/17 a partire dal 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e ss. mm. ii.;

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali  e adozione del Manuale delle procedure”;

VISTA la DGR n. 2417 del 31 luglio 2007 “L.R. 16.8.2002 n. 22 - D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 - D.G.R. n. 2496 del 6.8.2001 - Stabilimenti Termali: Approvazione requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento; Approvazione requisiti per livelli tariffari differenziati; Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio. Individuazione autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio; Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio. Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio”;

VISTA la DGR n. 815 del 6 giugno 2017 “Recepimento dell'Intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018 (Rep. Atti n. 18/CSR del 9.2.2017)”;

VISTO il rapporto di verifica prot. reg. 49125 del 23 novembre 2017 dell’Azienda U.l.s.s. n. 9 Scaligera;

VISTO il verbale delle seduta della Commissione CRITE del 14 dicembre 2017, agli atti;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di rilasciare l’accreditamento istituzionale a valere dall’anno 2018 in capo allo stabilimento termale Aquardens di Aquardens s.p.a. con sede operativa in Via Valpolicella, 63 - Santa Lucia Pescantina (VR)  per le prestazioni e il livello tariffario come specificati nell’Allegato A;
  3. di disporre che l’adeguamento alla prescrizione avvenga entro i termini stabiliti dall’Allegato A;
  4. di disporre che l’Azienda Ulss competente comunichi alla Regione Veneto l’avvenuta ottemperanza alla prescrizione di cui all’Allegato A;
  5. di assegnare allo stabilimento termale Aquardens di Aquardens s.p.a. con sede operativa in Via Valpolicella, 63 - Santa Lucia Pescantina un budget pari a € 50.000, tetto lordo complessivo annuale, individuando le predette risorse alla voce: "somma di riserva  nuovi accreditamenti" prevista all’Allegato C della DGR n. 815 del 6 giugno 2017;
  6. di aggiornare l’elenco degli stabilimenti termali di cui l’allegato C della DGR n. 815 del 6 giugno 2017 mediante l’inserimento dello stabilimento termale Aquardens di Aquardens s.p.a. con sede operativa in Via Valpolicella, 63 - Santa Lucia Pescantina;
  7. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale;
  8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda U.l.s.s. di competenza;
  9. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della L.R. n.22/02, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  10. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
  11. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
  12. di dare atto che l’Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare prima dell’eventuale stipula dell’accordo contrattuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  13. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  14. di notificare il presente atto alle struttura in oggetto e di darne comunicazione alla Azienda U.l.s.s. competente per territorio;
  15. di incaricare, l’U.O. Accreditamento area sanitaria, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell’attuazione ed esecuzione del presente atto;
  16. di incaricare l’U.O. Accreditamento area sanitaria, in caso di errori materiali del presente atto, all’adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda U.l.s.s. di riferimento;
  17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  18. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  19. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

2165_AllegatoA_360313.pdf

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