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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 05 gennaio 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2172 del 29 dicembre 2017

Recepimento Accordo integrativo regionale in attuazione dell'art. 4, comma 4 degli Accordi Collettivi Nazionali (AACCNN) dell'8 luglio 2010 della medicina generale e della pediatria di libera scelta e relativo al riconoscimento dell'indennità informatica per adempimenti nell'ambito informativo ed informatico a valere dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2019, con possibilità, previa verifica, di proroga per un ulteriore anno (2020).

Note per la trasparenza

con il presente atto si provvede a recepire l’Accordo, sottoscritto in data 14 dicembre 2017 dalla Regione Veneto – Assessore alla Sanità e dalle OO.SS. della medicina generale e della pediatria di libera scelta, inerente gli adempimenti relativi ai flussi informativo/informatici previsti dai relativi Accordi Collettivi Nazionali e provvedimenti nazionali e regionali, a valere dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2019, riconoscendo la relativa indennità informatica, con possibilità, previa verifica, di proroga per un ulteriore anno (2020).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Sulla base del sistema di monitoraggio e verifica degli adempimenti LEA 2017, nell’ambito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) dovrà essere esibita la realizzazione del FSE da parte della Regione del Veneto conformemente ai piani di progetto approvati. La conformità ai decreti che concernono tale sistema, è compresa tra gli adempimenti LEA ai quali sono tenute le Regioni e le Province autonome. La documentazione regionale sarà valutata anche in base ai riscontri tecnici risultanti presso il Ministero dell’economia e delle finanze (forniti da Sogei), Agid e Ministero della salute (Tavolo tecnico ex art. 26 DPCM n. 178 del 29/9/2015). L’effettiva adempienza è constatata tramite indicatori definiti nei questionari forniti dal Comitato LEA.

Per quanto riguarda gli MMG/PLS è richiesto il collegamento al sistema FSE, il mantenimento delle percentuali della ricetta dematerializzata a fronte di quanto riportato nel DM INI (Infrastruttura Nazionale Interoperabilità) del 4/8/2017, l’alimentazione del Profilo Sanitario Sintetico e la raccolta del consenso FSE, come previsto da disciplinare tecnico del DPCM n. 178/2015, essendo i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta tra gli operatori sanitari coinvolti in tale processo.

L’art. 4, comma 4 dell’AACCNN 8 luglio 2010 della medicina generale e della pediatria di libera scelta demanda al livello regionale di contrattazione la previsione di obiettivi di salute, di modelli organizzativi e degli strumenti operativi destinati ad attuarli a fronte degli adempimenti informatici regionali come sopra esposti.

Ai sensi di quanto sopra, in data 14 dicembre 2017 è stato sottoscritto dalla Regione Veneto – Assessore alla Sanità e dalle OO.SS. della medicina generale e della pediatria di libera scelta l’Accordo integrativo inerente gli adempimenti relativi ai flussi informativo/informatici previsti dai relativi Accordi Collettivi Nazionali e provvedimenti nazionali e regionali e relativo riconoscimento dell’indennità informatica, a valere dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2019, con possibilità, previa verifica, di proroga per un ulteriore anno (2020).

Con il presente atto si propone, pertanto, di recepire l’Accordo di cui trattasi, come da Allegato A) parte integrante del presente provvedimento, riconoscendo ai MMG/PLS un’indennità forfettaria mensile pari a 230 euro/mese + ENPAM (quota a carico dell’Azienda ULSS), a valere dal 1° luglio 2017 sino al 31 dicembre 2019 - con possibilità, previa verifica, di proroga per un ulteriore anno (2020) - a fronte del conseguimento degli obiettivi professionali stabiliti dall’Accordo integrativo del 14 dicembre 2017 oggetto di recepimento, relativi ai flussi informativo/informatici previsti dalle normative sopra citate.

In base all’Accordo integrativo sottoscritto in data 14 dicembre 2017, si prevede inoltre, quanto segue:

  • le misure idonee per garantire la sicurezza dei sistemi informatici saranno determinate da Azienda Zero/Consorzio Arsenàl.IT con documentazione specifica;
  • il mancato adeguamento agli standard, così come previsti nell’Allegato A) del presente atto, e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nelle tempistiche indicate, per cause imputabili al MMG/PLS, comporta la sospensione dell’intera indennità e l’eventuale recupero della stessa per i mesi di inosservanza pregressi, fermo restando ogni ulteriore profilo di responsabilità contrattuale/extracontrattuale in ordine al quale è riservata ogni azione alle Aziende ULSS di convenzione;
  • a seguito di specifiche verifiche legate al non raggiungimento degli obiettivi fissati, il MMG/PLS dovrà esibire i contratti specifici ed ogni altra documentazione utile, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per garantire il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi;
  • l’indennità dovrà essere, comunque, corrisposta al MMG/PLS qualora il mancato conseguimento degli obiettivi dipenda da cause imputabili all’Azienda ULSS (es. mancati adeguamenti tecnologici);
  • la funzione di monitoraggio e valutazione dell’effettiva applicazione degli obiettivi di cui all’Allegato A) del presente atto, rispetto alle specifiche tecniche rimane in capo alla Azienda Zero/Consorzio Arsenàl.IT;
  • verrà costituita, entro 30 giorni dall’approvazione del presente provvedimento, una Commissione paritetica, composta da componenti in rappresentanza dell’Amministrazione regionale e in rappresentanza delle OO.SS. della medicina generale e della pediatria di libera scelta, al fine di dirimere eventuali contestazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
  • VISTI l’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005, come modificato ed integrato con gli AA.CC.NN. 29/07/2009 e 8/07/2010, e l’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 15/12/2005, come modificato ed integrato con gli AA.CC.NN. 29/07/2009 e 8/07/2010;
  • VISTO il DPCM 26/03/2008 “Attuazione dell'art. 1, comma 810, lettera c), della Legge 27/12/2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell’ambito del Sistema pubblico di connettività”;
  • VISTO il DM 26/02/2010 “Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC”;
  • VISTO il DM  2/11/2011 “De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)”;
  • VISTA la DGR n. 2258 del 20/12/2011 “Informatizzazione dell’Assistenza territoriale: Medicina Generale.  DD.G.R. n. 3494 del 2009, n. 41 e n. 1666 del 2011”;
  • VISTO il DM 18/04/2012 “Modifica al decreto 26 febbraio 2010, recante: Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC”;
  • VISTO il D.lgs. n. 178 del 18/10/2012, art 13, comma 1 convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
  • VISTA la DGR n. 953 del 18/06//2013 “Progetto assistenza primaria: approvazione Verbale d’Intesa sottoscritto in data 31 maggio 2013 della Regione Veneto – Assessore alla Sanità e dalle OOSS della medicina convenzionata”;
  • VISTA la DGR n. 1671/2012 “Realizzazione Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale”;
  • VISTA la Legge n. 189/2012 (cd. “Legge Balduzzi”);
  • VISTA la DGR n. 1753 del 3/10/2013 e successiva DGR n. 1788/2015 di proroga;
  • VISTA la DGR n. 751 del 14/05/2015 “Progetto assistenza primaria: approvazione Verbale d’Intesa sottoscritto in data 31 maggio 2013 dalla Regione Veneto – Assessore alla Sanità e dalle OOSS della medicina convenzionata”;
  • VISTO il DPCM n. 178 del 29/09/2015 “Regolamento in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico”;
  • VISTA la DGR n 1785 del 7/11/2015 “Potenziamento e razionalizzazione del Sistema Informativo Socio Sanitario. Linee di intervento e progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale fase II”;
  • VISTO il DM INI (Infrastruttura Nazionale Interoperabilità) 4/08/2017 “Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'art. 12, comma 15-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”;
  • VISTO l’art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012.

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;

2. di recepire l’Accordo, sottoscritto in data 14 dicembre 2017 dalla Regione Veneto – Assessore alla Sanità e dalle OO.SS. della medicina generale e della pediatria di libera scelta, sulle modalità di adempimento dei flussi informativo/informatici previsti dai relativi Accordi Collettivi Nazionali e provvedimenti nazionali e regionali, a valere dal 1° luglio 2017 sino al 31 dicembre 2019, con possibilità - previa verifica - di proroga per un ulteriore anno (2020), di cui all’Allegato A), parte integrante ed essenziale del presente atto;

3. di riconoscere ai MMG/PLS un’indennità forfettaria mensile pari a 230 euro/mese + ENPAM (quota a carico dell’Azienda ULSS) a valere dal 1° luglio 2017 sino al 31 dicembre 2019, con possibilità - previa verifica - di proroga per un ulteriore anno (2020), a fronte del conseguimento degli obiettivi professionali stabiliti dall’Accordo integrativo del 14 dicembre 2017 sopra citato, relativi ai flussi informativo/informatici previsti dalle normative indicate in premessa;

4. di disporre, in particolare, ai sensi dell’Accordo citato quanto segue:

  • le misure idonee per garantire la sicurezza dei sistemi informatici saranno determinate da Azienda Zero/Consorzio Arsenàl.IT con documentazione specifica;
  • il mancato adeguamento agli standard, così come previsti nell’Allegato A) del presente atto, e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nelle tempistiche indicate, per cause imputabili al MMG/PLS, comporta la sospensione dell’intera indennità e l’eventuale recupero della stessa per i mesi di inosservanza pregressi, fermo restando ogni ulteriore profilo di responsabilità contrattuale/extracontrattuale in ordine al quale è riservata ogni azione alle Aziende ULSS di convenzione;
  • a seguito di specifiche verifiche legate al non raggiungimento degli obiettivi fissati, il MMG/PLS dovrà esibire i contratti specifici ed ogni altra documentazione utile, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per garantire il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi;
  • l’indennità dovrà essere, comunque, corrisposta al MMG/PLS qualora il mancato conseguimento degli obiettivi dipenda da cause imputabili all’Azienda ULSS (es. mancati adeguamenti tecnologici);
  • la funzione di monitoraggio e valutazione dell’effettiva applicazione degli obiettivi di cui all’Allegato A) del presente atto rispetto alle specifiche tecniche rimane in capo alla Azienda Zero/Consorzio Arsenàl.IT;

5. di disporre la costituzione, entro 30 giorni dall’approvazione del presente atto, di una Commissione paritetica, composta da componenti in rappresentanza dell’Amministrazione regionale e in rappresentanza delle OO.SS. della medicina generale e della pediatria di libera scelta, al fine di dirimere eventuali contestazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi;

6. di disporre la revisione dei contenuti dell’Accordo di cui sopra qualora la normativa nazionale e le disposizioni degli AACCNN di settore definiscano situazioni di incompatibilità con lo stesso;

7. di incaricare le Aziende ULSS del puntuale adempimento del presente atto per l’effettivo compimento del processo di informatizzazione della Medicina Convenzionata, con la precisazione che gli oneri sono a carico dei bilanci aziendali in relazione ai MMG/PLS di cui sopra, convenzionati con l’Azienda stessa;

8. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR – CRAV – U.O. Settore Sistema informativo SSR e la Direzione Programmazione Sanitaria – U.O. Cure Primarie e LEA della successiva trasmissione del presente provvedimento alle Aziende ULSS;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di disporre la pubblicazione urgente del presente atto nel BURV.

(seguono allegati)

2172_AllegatoA_360312.pdf

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