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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 12 gennaio 2018


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2117 del 19 dicembre 2017

"Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.". Subentro all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di San Donà di Piave (VE) - DGR n. 1208 del 22 giugno 2012. D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva il subentro all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali e effluenti zootecnici alla “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” - DGR n. 1208 del 22 giugno 2012 e s. m. e i. (DGR 1033 del 4 luglio 2017) – <<“Società agricola Casalta s.s.”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas, comprese opere ed infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di San Donà di Piave (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell’energia elettrica.>>.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Istanza di subentro all’autorizzazione unica n. 343214/2017 (protocollo regionale n. 343214 del 9 agosto 2017);
Richiesta di integrazione documentale (protocollo regionale n. 361765 del 28 agosto 2017);
Notifica alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati (protocollo regionale n. 400179 del 26 settembre 2017);
Acquisizioni documentazione utile alla richiesta di subentro al titolo abilitativo (protocollo regionale n. 405020 del 28 settembre 2017);
Parere favorevole rilasciato dallo Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia – sede di Venezia dell’AVEPA (protocollo regionale n. 405648 del 28 settembre 2017).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Per il rilascio dell’autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV – Semplificazione dell’azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con DGR n. 1208 del 22 giugno 2012 la “Società agricola Casalta s.s.” ha ottenuto il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il 27 dicembre 2012 l’impianto di produzione di energia assentito alla “Società agricola Casalta s.s.” è entrato formalmente in esercizio.

Recentemente, la medesima “Società agricola Casalta s.s.” ha ottenuto, tra altro, una variante alla dieta di alimentazione. Con deliberazione n. 1033 del 4 luglio 2017 la Giunta regionale del Veneto ha approvato una modifica all’esercizio dell’impianto in argomento, prevedendo, in aggiunta ai prodotti di origine biologica, l’apporto di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) di origine extra-aziendale.

In data 9 agosto 2017 la “Società agricola Casalta s.s.” ha comunicato agli Uffici regionali competenti l’avvenuta cessione dell’intera quota sociale della medesima Società agricola alla “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” (CUAA 003061770275), con sede legale in via Masotto, n. 35 – 36025 Noventa Vicentina (VI).

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi della DGR n. 453 del 2 marzo 2010, avviava i necessari endoprocedimenti finalizzati a verificare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo alla “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” e utili alla volturazione, a favore di quest’ultima Società agricola, dell’autorizzazione unica – DGR n. 1208 del 22 giugno 2012, precedentemente rilasciata alla “Società agricola Casalta s.s.”.

A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 26 settembre 2017, protocollo n. 400179, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, scaduti i termini per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l’iter di subentro all’autorizzazione unica – DGR n. 1208/2012, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi e ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” la titolarità dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas in Comune di San Donà di Piave, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 405020 del 28 settembre 2017);
  • AVEPA – Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia – Sede di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 405648 del 28 settembre 2017, ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della LR 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2012, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1208/2012 e s. m. e i. (DGR n. 1033 del 4 luglio 2017) con la quale è stato rilasciato idoneo titola abilitativo alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas alla “Società agricola Casalta s.s.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lg. n. 387/2003;

PRESO ATTO che:

  • con Atto di fusione, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale – Territorio di Venezia in data 8 agosto 2017 al n. 3924, serie 1T, come da atto notarile pubblico del 28 luglio 2017, a firma della dott.ssa Gaia Boschetti, notaio in Vicenza (Rep. n. 8721 e Racc. n. 5077), la “Società agricola Casalta s.s.” e la “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” si sono fuse per incorporazione della prima Società nella seconda;

PRESO ATTO, altresì, che:

  • per effetto del citato Atto di fusione la “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” subentra di pieno diritto in ogni attività o rapporto di qualsiasi genere della società incorporata (Società agricola Casalta s.s.);
  • con Atto di cessione di quota sociale, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza 2 il 25/05/2012 al n. 2371, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 3 agosto 2017, al Registro generale n. 26265 e Registro particolare n. 17371, come da atto notarile pubblico del 28 luglio 2017, a firma della dott.ssa Gaia Boschetti, notaio in Vicenza (Rep. n. 8717 e Racc. n. 5073), la “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” (CUAA 003061770275), con sede legale in via Masotto, n. 35 –Noventa Vicentina (VI) ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia in Comune di San Donà di Piave (VE), foglio 64, mappale n. 306 e foglio 66, mappale n. 303;

CONFERMATO che:

  • con il citato Atto di cessione di quota sociale la società “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” ha la disponibilità delle superfici interessate dall’impianto di rete elettrica privato in Comune di San Donà di Piave (VE), foglio 64, mappale n. 306 e foglio 66, mappali nn. 301, 303, 253, 285), nonché dalla rete di teleriscaldamento (Comune di San Donà di Piave - VE, foglio 64, mappale n. 306);
  • con contratto preliminare per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di San Donà di Piave il 10 maggio 2012 al n. 1475, serie 1T, trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 14 maggio 2012, al Registro generale n. 13439 e Registro particolare n. 9614, come da atto notarile del 9 maggio 2012 a firma del dott. Angelo Sergio Vianello, notaio in San Donà di Piave (Rep. n. 14034 e n. 14049 e Racc. n. 9472), la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete pubblica e dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di San Donà di Piave - VE, foglio 66, mappali nn. 207, 253, 261, 285);
  • l’Istituto bancario “Intesa San Paolo S.p.A.”, per conto dell’ex “Banca Popolare di Vicenza”, ha tra-smesso (protocollo regionale n. 446337 del 24 ottobre 2017) atto di variazione della garanzia n. 80035 del 13 aprile 2017 con il quale la fideiussione risulta prestata a favore della Regione del Veneto nell’interesse della “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” (CUAA 003061770275);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare l’esercizio di un impianto di produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), pari a 12.575 tonnellate all’anno tal quali (87 % del peso totale della biomassa), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli;
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino), pari a 1.800 t/a t.q., ossia il 13 % del totale in peso;

3. di autorizzare la produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello J 316 GS – C225) alimentato a biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 1,735 MW associato a un generatore (marca Stamford, modello CG 634 K2) di potenza elettrica utile di 0,703 MW (potenza termica utile di 0,886 MW);

4. di autorizzare, altresì, produzione di energia elettrica tramite l’installazione di un modulo a ciclo Rankine (ORC) dotato di espansore volumetrico a pistoni (marca Piglet, modello PG - 45), alimentato dal cascame termico del motore di cui al precedente punto (4.380 MWh/anno termici), per una potenza elettrica nominale di 45 kW (68 % della producibilità termica potenziale pari a 6.430 MWh/anno);

5. che le autorizzazioni ai precedenti punti 2., 3. e 4. sono in capo alla “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” (CUAA 003061770275), con sede legale in via Masotto, n. 35 – 36025 Noventa Vicentina (VI) e operativa (sede impianto) in via Cà Turcata – Comune di San Donà di Piave (VE), alla costruzione e all’esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2., 3. e 4., su terreni censiti in Comune di San Donà di Piave (VE), foglio 64, mappale n. 306 e foglio n. 66, mappale n. 303, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 548450 del 23 novembre 2011, n. 1434 del 2 gennaio 2012, n. 26393 del 18 gennaio 2012, n. 54858 del 3 marzo 2012, n.113993 del 9 marzo 2012, n. 157194 del 3 aprile 2012, n. 4556 del 5 gennaio 2017, n. 40253 del 3 febbraio 2017, n. 49921 del 7 febbraio 2017, n. 139134 del 6 aprile 2017, n. 181215 del 9 maggio 2017, n. 381342 del 13 settembre 2017;

6. di autorizzare la medesima Società agricola all’esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 5., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell’energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata “Biogas Casalta”, ubicata in Comune di San Donà di Piave (VE), foglio 64, mappale n. 306 e foglio 66, mappali nn. 207, 253, 301, 303, compreso attraversamento del canale consortile “Canaletta del Piave” (Comune di San Donà di Piave - VE, foglio 66, mappali ex nn. 80, 81), il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 157194 del 3 aprile 2012;

7. di autorizzare, altresì, la “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” all’esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 295 kW, a servizio della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica, pari a complessivi 995 MWh/anno (15 % della producibilità termica media impegnata, pari a 6.430 MWh/anno), ubicato nel Comune di San Donà di Piave (VE), foglio 64, mappale n. 306, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 548450 del 23 novembre 2011 e n. 113993 del 9 marzo 2012;

8. di confermare in capo a “e-distribuzione S.p.A.” (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, è stata autorizzata alla costruzione e all’esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 10.000V in cavo sotterraneo per l’allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata “Biogas Casalta” in derivazione dalla linea MT sotterranea esistente denominata “San Donà Industrie”, ubicato in Comune di San Donà di Piave (VE), foglio 66, mappali 207, 253, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 548450 del 23 novembre 2011, n. 157194 del 3 aprile 2012, n. 201884 del 2 maggio 2012;

9. di confermare il documento prescrittivo (allegato “A”) approvato con DGR n. 1033 del 4 luglio 2017, con il quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6., 7. e 8.;

10. di comunicare, alla “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al subentro all’autorizzazione unica – DGR n. 1208/2012 e s. m. e i. (DGR n. 1033/2017), avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

11. di confermare l’importo di € 248.065,89 (euro duecentoquarantottomilasessantacinque/89), quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 4., 6. e 7. nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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