Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 12 gennaio 2018


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2115 del 19 dicembre 2017

Richiesta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree danneggiate dalla eccezionale prolungata siccità delle stagioni primaverile ed estiva del 2017. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102. Legge 3 agosto 2017, n. 123 di conversione con modificazioni del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.

Note per la trasparenza

Si richiede, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per la prolungata siccità delle stagioni primaverile ed estiva nel periodo 21 marzo-21 settembre 2017, necessaria all’attivazione del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi consentiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nelle zone territoriali dove si è riscontrata la presenza di danni  determinati dalla siccità che incidono  in misura superiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali.

Il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti del 29 dicembre 2014 n. 30151 e del 24 luglio 2015  n. 15757, ha individuato le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04, che  a partire dal 1° gennaio 2015, sono attuabili tenendo conto delle nuove normative sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014.

La Legge 3 agosto 2017, n. 123, di conversione con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, apporta modifiche all’articolo 15 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 consentendo alle imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, che non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, di accedere agli interventi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva.

Sulla base della predetta disposizione le Regioni possono deliberare la richiesta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, anche in deroga ai termini fissati dall’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro il termine del 31 dicembre 2017.

Nell’ambito  dei procedimenti inerenti gli interventi per  danni da eccezionali avversità atmosferiche, la competenza nella individuazione dei territori danneggiati in cui si manifestano i presupposti per la declaratoria da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali risulta attribuita  all’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura -Avepa-.

Già a metà aprile 2017, il Presidente della Giunta regionale del Veneto è intervenuto con Ordinanza 18 aprile 2017, n. 46, con la quale sono state adottate pesanti misure di limitazione delle derivazioni irrigue in particolare dall’Adige (- 50 per cento) mentre per i fiumi Brenta e Piave le riduzioni sono state limitate (- 20 per cento).

Gli apporti modesti di neve e pioggia di aprile, maggio e della  prima parte di giugno, non hanno modificato lo stato di preoccupante siccità confermato anche dal rapporto sulla risorsa idrica di fine aprile 2017 di ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto). Il permanere di assenza di piogge, in presenza di elevatissimi consumi da parte delle colture, non compensati dall’irrigazione, hanno portato, specie laddove è assente un servizio irriguo strutturato, ad una situazione di tragicità.

Temperature più elevate della media, unitamente a persistente e anomala ventosità, hanno aumentato gli effetti dannosi della siccità per il comparto agricolo, l’evapotraspirazione giornaliera ha raggiunto e superato, in molte giornate del mese di luglio 2017 i 7 mm, dato particolarmente rilevante se raffrontato alla quantità media di 6 mm che un impianto irriguo è in grado di distribuire.La situazione ha portato sin dall'inizio colturale ad una fase di difficoltà  dei seminativi in genere che, comunque, avevano avuto un avvio positivo per le condizioni ottimali dei terreni al momento delle semine. Il mais, già nella prima metà del mese di giugno, è entrato in  stress idrotermico con la compromissione, in vaste aree della bassa pianura veronese e della provincia di Padova, anche totale delle produzioni.

Nelle zone dei Colli Euganei la siccità ha interessato in particolare le produzioni di uva da vino sia a bacca bianca che rossa e di olive da olio, con danni nell'ordine del 40 e dell'80 per cento. Nella montagna veronese le produzioni foraggiere dei prati stabili e pascoli  hanno mediamente registrato danni superiori al 45 per cento della produzione ordinaria.

A fronte di ciò Avepa ha potuto riscontrare la presenza  dei presupposti  di attivazione degli interventi  ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per danni a produzioni determinati dalla siccità nel periodo 21 marzo - 21 settembre 2017, che incidono  in misura superiore al 30% della produzione lorda vendibile.

Le relazioni tecniche  di Avepa   evidenziano le zone territoriali  dei comuni delle provincie di Padova e Verona in cui possono trovare applicazione gli interventi previsti dall’art. 5, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102:

Provincia di Padova nel territorio dei comuni di Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arqua' Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Legnaro, Limena, Lozzo Atestino, Masera' di Padova, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolo', Pontelongo, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Torreglia, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa Estense, Vo', limitatamente alle colture di mais, mais, ceroso, soia, soia secondo raccolto, barbabietola da zucchero, girasole, asparago, vigneto pianura, vigneto collina, olivo, melo, pero, pesco, nettarine.                                                                                               

Provincia di Verona: 

a) nel territorio dei comuni  di Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppea-no, Palù, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Veronella, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Zimella, limitatamente alle colture di mais granella, soia, girasole, barbabietola da zucchero, mais ceroso, erba medica, prato stabile non irriguo, pomodoro da industria, fagiolino e fagiolo da consumo fresco e da industria;

b) nel territorio dei comuni di Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brenzone, Cerro Veronese, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Grezzana, Malcesine, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Sant’Anna d’Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova, limitatamente alle colture di prato stabile e pascolo.

Risulta, pertanto possibile proporre, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la richiesta di dichiarazione dell’esistenza di eccezionale avversità atmosferica per la siccità nel periodo 21 marzo -21settembre 2017, per gli interventi nelle zone territoriali danneggiate, a norma di quanto previsto dell’articolo 6 del D.lgs 102/2004 e Legge 3 agosto 2017, n. 123. 

La pubblicazione del decreto di declaratoria di esistenza di  eccezionale avversità atmosferica nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, consentirà alle imprese del comparto agricolo danneggiate di presentare richiesta di intervento potendo usufruire delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernenti interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole.

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15757 del 24 luglio 2015,che allinea le disposizioni di cui al D.Lgs 102/04 alla normativa vigente sugli aiuti di Stato in agricoltura.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012 che inerente le direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche.

VISTA la Legge 3 agosto 2017, n. 123, di conversione con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, che apporta modifiche all’articolo 15 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

VISTE la comunicazione di Avepa n.175514 del 12 dicembre 2017 di trasmissione delimitazioni delle aree danneggiate delle province di Padova e Verona per l’attivazione degli interventi consentiti dall'artcolo 5, comma 2 lettere a), b), c) e d) dal D.Lgs 102/2004 e decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15757 del 24 luglio 2015.

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima.

delibera

1.   di approvare le motivazioni esposte in premessa, parte integrante della presente deliberazione;

2.   di richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità , ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e Legge 3 agosto 2017, n. 123 per i danni alle produzioni agricole determinati dalla siccità nel periodo 21 marzo - 21 settembre 2017 in:

Provincia di Padova, per gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e d) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, nel territorio dei comuni di Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arqua' Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Legnaro, Limena, Lozzo Atestino, Masera' di Padova, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolo', Pontelongo, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Torreglia, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa Estense, Vo', limitatamente alle colture di mais, mais, ceroso, soia, soia secondo raccolto, barbabietola da zucchero, girasole, asparago, vigneto pianura, vigneto collina, olivo, melo, pero, pesco, nettarine.

Provincia di Verona  per gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e d) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102:

  • nel territorio dei comuni di Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Veronella, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Zimella, limitatamente alle colture di mais granella, soia, girasole, barbabietola da zucchero, mais ceroso, erba medica, prato stabile non irriguo, pomodoro da industria, fagiolino e fagiolo da consumo fresco e da industria;
  • nel territorio dei comuni di Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brenzone, Cerro Veronese, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Grezzana, Malcesine, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Sant’Anna d’Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova, limitatamente alle colture di prato stabile e pascolo;

3.   di prendere atto che le domande di intervento, da parte delle imprese agricole che ricadono nei territori delimitati di cui al punto 2., potranno essere presentate ad Avepa, Sportelli Unici Agricoli di Padova e Verona, nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria dell’esistenza di eccezionale avversità atmosferica;

4.   di subordinare la concessione degli aiuti all’assegnazione delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale per gli aiuti compensativi di indennizzo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 102/2004;

5.   di prendere atto che al fine dell’ammissibilità agli interventi, deve risultare un danno superiore al 30 per cento della produzione aziendale delle imprese che non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;

6.   di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale dell’INPS di Venezia ai fini delle agevolazioni previdenziali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 102/04 e del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversità eccezionali ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1079;

7.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.   di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;

9.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro