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Materia: Formazione professionale e lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2073 del 14 dicembre 2017
Determinazione dei criteri generali per l'assegnazione di contributi e benefici per la realizzazione di iniziative e attività di promozione, di integrazione e di sostegno dell'offerta formativa nel sistema educativo veneto, relative all'ambito delle funzioni conferite. Art. 138 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 2 della L.R. 31 marzo 2017, n. 8 e art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
Il provvedimento determina i criteri generali e le modalità per l’assegnazione di contributi e benefici ad enti pubblici e a soggetti privati per la realizzazione di iniziative di ampliamento dell’offerta formativa, in applicazione del disposto dell’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L’art. 138 della L.R. 13 aprile del 2001, n. 11 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” attribuisce alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica.
In particolare al comma 1, lettera f) del citato articolo vengono previste iniziative ed attività di promozione nelle materie che ricadono nell’ambito delle competenze regionali relative all’istruzione scolastica.
L’art. 2 della L.R. 31 marzo 2017, n. 8, in particolare al comma 4 enuncia nelle Finalità e Principi “La Regione, altresì, promuove l’educazione alla legalità, valorizza le competenze trasversali legate alla cultura del lavoro, sostiene lo sviluppo delle competenze nelle tecnologie abilitanti, la diffusione delle discipline sportive, lo sviluppo della sensibilità artistica e musicale, la promozione dell’identità storica del popolo e della civiltà veneta nel contesto nazionale”.
Le politiche regionali nelle materie di cui al citato art. 138, comma1, lett. f) prevedono azioni ed iniziative volte alla promozione dell’offerta formativa nel sistema educativo veneto, che comportano l’erogazione di contributi a valere su fondi regionali in favore di istituzioni scolastiche statali e paritarie, di ogni ordine e grado, Università del Veneto; scuole di formazione professionale, enti pubblici e soggetti privati quali: Fondazioni, Associazioni culturali o di promozione sociale, senza scopo di lucro e Federazioni sportive.
Analizzando gli interventi regionali finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa ad oggi finanziati, si individuano di seguito le tipologie ricorrenti, che hanno costituito la base per la formulazione dei criteri oggetto della presente deliberazione:
Il presente provvedimento, in applicazione dell’art. 12 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. che, nell’ambito della partecipazione al procedimento amministrativo disciplina i provvedimenti attributivi di vantaggi economici, ha lo scopo di determinare i criteri generali e le modalità cui l’Amministrazione regionale deve attenersi con la finalità di rendere efficiente e trasparente l’azione amministrativa finalizzata all’attribuzione dei contributi regionali, relativi alle diverse linee di intervento sopra elencate e destinata al sostegno e all’implementazione dell’offerta formativa nel sistema educativo veneto.
Ciò premesso, si propone di approvare i “Criteri generali per l’assegnazione di contributi a soggetti pubblici e privati nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa nel sistema educativo della Regione del Veneto , in applicazione della L.R. 13 aprile 2001 n. 11, art. 138 e della L.R. 31 marzo 2017, n. 8, art. 2”, riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e in particolare l’art. 12;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13 aprile 2001 e, in particolare, l’art. 138, comma 1, lett. f);
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 31 marzo 2017 e, in particolare l’art. 2, comma 4;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
(seguono allegati)
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