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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 4 del 09 gennaio 2018


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2000 del 06 dicembre 2017

Contributi per la modifica degli strumenti di guida - Art. 27 legge n. 104 del 1992. Anno 2017

Note per la trasparenza

Il provvedimento assegna alle Aziende ULSS le risorse necessarie ad erogare il contributo previsto dall’art.27 della legge n. 104 del 1992 per la modifica del sistema di guida delle vetture condotte da persone con patenti speciali.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’art. 27 della Legge del 5/2/1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", prevede che “ A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento”.

La materia, di cui al predetto art. 27 della L. 104 del 1992, è relativa ad una tipologia di interventi specifici e circoscritti, per i quali l’ammissibilità delle richieste viene accertata dalle Aziende ULSS, sulla base della coerenza tra le prescrizioni riportate nella patente di guida delle persone titolari di patenti speciali e le modifiche apportate al sistema di guida dei veicoli.

Con nota prot. n. 368689 del 4.9.2017  la Direzione Servizi Sociali ha richiesto alle Aziende ULSS la trasmissione del prospetto riepilogativo del proprio fabbisogno per l’esercizio 2017.

 Dai fabbisogni trasmessi dalle Aziende ULSS e agli atti della Direzione Servizi Sociali, risulta una spesa ammissibile pari a complessivi € 344.164,45.= IVA compresa, sulla quale viene calcolato il contributo di cui all’art. 27 richiamato, applicando l’aliquota del 20% al costo delle modifiche apportate al sistema di guida dei veicoli, a cui corrisponde un importo complessivo da riconoscere alle Aziende ULSS pari a € 68.832,89.=, come riportato nell’Allegato A, le quali provvederanno ad erogarlo agli aventi diritto.

Per quanto premesso, con l’odierno provvedimento si propone di attuare il riparto dei contributi regionali alle Aziende ULSS per una assegnazione complessiva pari a € 68.832,89.= come da Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTA la legge n. 104 del 1992;
  • VISTA la L.R. n. 39 del 2001;
  • VISTA la L.R. n. 8 del 2016;
  • VISTO la L.R. n. 54 del 2012;
  • VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.

delibera

  1. di approvare le premesse e l’Allegato A quali parti integranti del presente provvedimento;
  1. di assegnare alle Aziende ULSS la somma complessiva di € 68.832,89.= per l’erogazione dei contributi previsti dall’art. 27 della legge n. 104 del 1992 per le finalità indicate in premessa, secondo gli importi indicati nell’Allegato A, che saranno erogate in unica soluzione;
  1. di determinare in € 68.832,89.= l’importo massimo dell’obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100016 “Fondo regionale per le politiche sociali – Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (L.R. n. 11 del 2001, art. 133, co. 3, lett. a)”, a favore delle Aziende ULSS riportate nell’Allegato A;
  1. di dare atto che l’importo di cui al punto precedente stanziato sul predetto capitolo di spesa n. 100016 è finanziato con risorse regionali;
  1. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali a cui è assegnato il suddetto capitolo di spesa ha attestato che il medesimo presenta la necessaria disponibilità;
  1. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’assegnazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1 del 2011 e non riveste natura di debito commerciale;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto conseguente;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2000_AllegatoA_359153.pdf

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