Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1939 del 27 novembre 2017
Azienda Zero. Trasferimento di personale dalla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19. Comunicazione ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990. Eventuale accordo sindacale. Indirizzi.
Nell’ambito degli adempimenti volti ad attuare le previsioni della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 istitutiva dell’Azienda Zero e in particolare in ordine al trasferimento di personale della Regione al nuovo Ente in applicazione del disposto dell’art. 7 della l.r. 19/16, vengono adottati indirizzi ai fini della eventuale stipula di accordo sindacale previsto dall’art. 47 della l. 428/1990 in merito al trasferimento del personale dalla Regione del Veneto.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin di concerto l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con Legge 25 ottobre 2016, n. 19, ha disposto una importante riorganizzazione del sistema sanitario regionale, sia attraverso la ridefinizione dell’assetto delle Aziende ULSS con conseguente riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e socio sanitari, sia mediante l’istituzione dell’ente denominato “Azienda Zero” allo scopo di razionalizzare ed uniformare lo svolgimento di funzioni soprattutto in ambito tecnico amministrativo, trasferendo al nuovo ente le attività connesse alle funzioni assegnate.
Con riguardo alla dotazione organica, il comma 1 dell’art. 7 stabilisce che l’Azienda “è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende ULSS e dagli altri enti del servizio sanitario regionale e da altri enti pubblici, ovvero assunto direttamente mediante procedura concorsuale, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati, previa autorizzazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare”. Il comma 3 dell’art. 7 della L.R. 19/2016 correla, inoltre, all’approvazione della dotazione organica dell’Azienda Zero da parte della Giunta regionale, la riduzione della consistenza della dotazione organica delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale nonché della Regione e il trasferimento da parte delle stesse delle risorse, in particolare dei fondi, così come previsto dall’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001. L’art. 32, dispone, infine, che all’ “attuazione della … legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione”.
Con l’atto aziendale dell’Azienda Zero, adottato in conformità alle linee guida regionali di cui alla DGR n. 733 del 29.05.2017 e approvato con decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 84 del 7 luglio 2017, sono stati definiti le funzioni e i segmenti di attività già di competenza del servizio sanitario regionale, e quindi delle singole Aziende e della Regione, destinati ad essere accentrati in capo al nuovo ente secondo quanto previsto dall’articolo 2 della L.R. 19/2016.
Il Commissario dell’Azienda Zero ha conseguentemente elaborato, in coerenza con le previsioni dell’atto aziendale, lo schema di dotazione organica provvisoria necessaria per lo svolgimento delle attività relative alle funzioni allo stato trasferende.
A fronte del citato schema di dotazione organica, l’Area Sanità e Sociale ha individuato le specifiche funzioni e le unità di personale, identificato per qualifica (5 dirigenti e 25 unità del comparto) e per livello di inquadramento (1 unità di cat. B, 8 unità di cat. C e 16 unità di Cat. D – D3) da trasferire ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, commi 1 e 3, della citata legge regionale n. 19/16, come meglio specificato nell’allegato A della presente deliberazione.
La summenzionata dotazione organica ricomprende anche le posizioni attualmente coperte da personale dipendente delle Aziende ed Enti del SSR, in comando nell’Area Sanità e Sociale, per svolgere funzioni da trasferire in Azienda Zero.
Integrando il descritto trasferimento di funzioni e di unità di personale l’ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda preso in considerazione e regolato dall’art. 31 del d.lgs. 165/01, che rinvia agli artt. 2112 c.c. e quindi all’art. 47 della l. 428/90, con nota congiunta della Regione e dell’Azienda Zero in data 10.11.2017, si è provveduto, in ottemperanza obbligatoria al disposto del citato art. 47, alla comunicazione alle Organizzazioni Sindacali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie dell’ente di provenienza e di destinazione alla comunicazione prevista dalla norma predetta, con convocazione per il 23 novembre 2017 dell’incontro pure ivi previsto ai fini dell’eventuale stipula di accordo sindacale su contenuti specifici e modalità del trasferimento, fatto salvo il potere delle amministrazioni interessate di procedere in ogni caso al trasferimento unilaterale del personale individuato.
Ai fini della stipula dell’eventuale accordo, si ritiene di individuare i seguenti indirizzi:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;
VISTA la nota congiunta della Regione del Veneto e dell’Azienda Zero in data 10.11.2017;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro