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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 120 del 12 dicembre 2017


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1921 del 27 novembre 2017

Ditta Superbeton S.p.A.. Autorizzazione a variare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "ROGGIOLE" e sita in Comune di Nervesa della Battaglia (TV). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08).

Note per la trasparenza

Il provvedimento riguarda l’autorizzazione  alla ditta Superbeton S.p.A. a variare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “ROGGIOLE” e sita in Comune di Nervesa della Battaglia (TV).

Estremi dei principali atti istruttori:
Istanza ditta prot. n. 529389 del 22.11.2012.
D.G.R. n. 3172 del 27.10.2009 di autorizzazione della cava.
Decreto n. 80 del 08.05.2012 della Direzione regionale Tutela Ambiente di esclusione procedura di V.I.A..
Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Nervesa della Battaglia dal 16.02.2016 al 02.03.2016.
Parere Comune di Nervesa della Battaglia con D.C.C. n. 41 del 23.12.2015.
Parere C.T.P.A.C. di Treviso acquisito in data 22.06.2016.
Nota n. 6365 in data 14.11.2016 dell’Aeronautica Militare - Comando Rete P.O.L. di nulla osta per scavi in avvicinamento a oleodotto militare.
Nota in data 26.02.2016 della società Terna Rete Italia di nulla osta per scavi in avvicinamento a sostegno linea elettrica.
Parere C.T.R.A.E. in data 24.05.2017.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La Superbeton S.p.A., con domanda pervenuta in data 15.11.2012 e acquisita al protocollo n. 529389 in data 22.11.2012, ha chiesto l’autorizzazione a variare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “ROGGIOLE” e sita in Comune di Nervesa della Battaglia (TV), già autorizzata con D.G.R. n. 3172 del 27.10.2009.

L’istanza è stata sottoposta, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e in applicazione della normativa regionale di cui alla L.R. 10/99,  a procedura di verifica di assoggettabilità di V.I.A..

Con decreto n. 80 del 08.05.2012 della Direzione regionale Tutela Ambiente è stato preso atto del parere della Commissione Regionale V.I.A. in data 28.03.2012 di esclusione dell’istanza dalla procedura di V.I.A., con la seguente raccomandazione:

  • vengano prodotte adeguate verifiche di stabilità delle scarpate in condizioni sismiche, secondo quanto prescritto dal D.M. 14 gennaio 2008 sia con riferimento ai fronti di scavo che per i profili di ricomposizione.

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Nervesa della Battaglia per 15 giorni a partire dal 16.02.2016 e, successivamente alla pubblicazione, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni.

Il Comune di Nervesa della Battaglia con D.C.C. n. 41 del 23.12.2015 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

  • Sul fondo cava non devono essere usati fanghi provenienti da impianti di depurazione;
  • il materiale di riporto utilizzato per la sistemazione finale se non reperito in cava dal lavaggio dei limi dovrà essere conforme alla normativa vigente ed eventualmente autorizzato dall’ARPAV;
  • le pendenze delle scarpate in fase di scavo non dovranno essere superiori a 40° sull’orizzontale;
  • i lavori del lotto 3 potranno iniziare solo a conclusa ricomposizione ambientale del lotto 1, e così via per gli altri lotti;
  • la scarpata finale di ricomposizione a 25° dovrà essere realizzata con materiali idonei certificati con apposita relazione che ne garantisca l’idoneità geotecnica e in ogni caso conformi alla normativa vigente ed eventualmente autorizzata dall’ARPAV.
  • i limi di lavaggio da recuperare sulle sponde non possono essere usati direttamente ma devono essere miscelati con terreno agrario, in una percentuale massima del 30%, per garantire la stabilità delle scarpate;
  • dovrà essere accertato che non vi sia estrazione di ghiaia non autorizzata.

Con nota n. 328810 del 11.08.2015 è stato chiesto il previsto parere della CTPAC. 

L'Amministrazione provinciale di Treviso, con nota prot. n. 2016/0052770 in data 21.06.2016 ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 20.06.2016, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

  1. Adeguare, ai sensi del punto n. 2, del Decreto Dirigente Regionale Direzione Geologia e Georisorse n. 196 del 3/10/2013, il progetto di cava al sistema di riferimento plani-altimetrico messo a punto dalla Provincia di Treviso e trasmesso alla Ditta con nota provinciale n. 2012/0155964 del 06.11.2012 che comprende tutto il polo estrattivo di Nervesa della Battaglia, Spresiano e Arcade.
  2. Trasmettere agli enti di controllo, ai sensi ex art. 28 LR 44/82 (Comune e Provincia), il progetto di cava adeguato in base al sistema di riferimento sopraccitato in formato digitale, e per le tavole planialtimetriche in modellazione tridimensionale con evidenziati almeno i punti topografici, linee di discontinuità del progetto, il modello triangolazioni DTM, le eventuali curve di livello e linee di sezione topografica su file in estensione preferibile .pst ovvero .dwg o dxf.
  3. I materiali previsti, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento scarpate dovranno essere utilizzati nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. 761/2010, dal D.Lgs. 117/2008 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R.V.  n. 1987 del 28/10/2014 a condizione che le concentrazioni in essi presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.L.gs. n. 152/2006 ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava.
  4. Nella fase di ricomposizione delle scarpate la posa in opera del materiale a granulometria fine (limi di lavaggio) dovrà avvenire per strati di modesto spessore (circa 50-100 cm) adeguatamente compattati.
  5. Si da atto che, ai sensi della nota regionale prot. 80833 del 21 febbraio 2013, relativa ai criteri per la valutazione di progetti di cave e miniere in relazione alle norme stabilite dall’art. 104 del D.P.R. 128/59 ora revocate con D.lgs. 179/2009, spetta alla Regione, ente cui è in capo il procedimento, la valutazione sull’ammissibilità delle distanze tra scavi e manufatti pubblici.
  6. Prevedere, laddove fosse riscontrata l’utilità da parte del Consorzio irriguo competente, la modifica del progetto relativamente alla ricomposizione ambientale, con la previsione che venga realizzata una cassa di laminazione, da concordare con gli Enti interessati;

La CTRAE, nella seduta del 24.05.2017, ha espresso parere favorevole con prescrizioni come da documento allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A).

La Commissione ha rilevato peraltro che :

  • Il Piano degli Interventi del Comune di  Nervesa della Battaglia, approvato con D.C.C. n. 1 del 30.01.2017, classifica le aree delle cave attive presenti sul territorio comunale, con le relative fasce di rispetto di metri 200, come “Ambiti di concessione per attività di cava”, normati dall’art. 37 delle N.T.O.; 
  • L’art. 32 delle medesime N.T.O. riguardante la classificazione delle zone agricole, dispone peraltro l’esclusione dalle ZTO agricole, tra l’altro, delle industrie estrattive  e delle cave, ponendosi in contraddizione con la L.R. 44/82,  in  particolare con l’art. 13 che prevede che costituiscano aree di potenziale escavazione le parti del territorio comunale definite zone E ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444.

Al riguardo la C.T.R.A.E,, dando atto che l’area della cava “ROGGIOLE” ricade negli specifici ambiti che lo strumento urbanistico comunale destina ad attività di cava,  ha ritenuto opportuno invitare il Comune ad adeguare le Norme Tecniche del Piano degli Interventi a quanto statuito dalla L.R. 44/82, riclassificando i suddetti ambiti come z.t.o. agricola e sopprimendo le fasce di rispetto di 200 metri dalle cave, in quanto non previste da alcuna normativa. Pertanto, con nota n. 212970 in data 31.05.2017 la Direzione regionale Difesa del Suolo ha invitato il Comune di Nervesa della Battaglia a conformare le N.T.O. del Piano degli Interventi alla normativa regionale in materia di cave, sovraordinata rispetto allo strumento urbanistico comunale.

In applicazione di quanto disposto dalla nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, riguardante criteri di valutazione dei progetti di coltivazione in riferimento alle distanze di rispetto tra scavi e manufatti, con nota n. 72260 in data 24.02.2016 è stato chiesto alla  società I.G. Infrastrutture e Gestione SpA, in qualità di gestore  dell’oleodotto militare, il nulla osta per l’avvicinamento degli scavi alla tubazione, ad una distanza inferiore a quella di riferimento, indicata nei criteri suddetti.

Con nota n. 6365 in data 14.11.2016 l’Aeronautica Militare - Comando Rete P.O.L. ha espresso parere favorevole all’esecuzione dei lavori fino ad una distanza di 15 metri  dall’oleodotto, con la seguente prescrizione:

  • Prima di dar corso alle opere, il richiedente dovrà contattare il tecnico della società I.G. O&M S.p.A. (tel. .... "omissis"), il quale dovrà essere presente in loco durante l’esecuzione dei lavori per verificare la corretta esecuzione degli stessi.

Con nota n. 72083 in data 24.02.2016, in applicazioni delle medesime disposizioni, è stato chiesto alla società TERNA SpA il nulla osta per l’avvicinamento degli scavi a distanze inferiori a quelle di riferimento, nei confronti di un traliccio di linea elettrica.

Con nota in data 26.02.2016 la società Terna Rete Italia ha comunicato la compatibilità del progetto con il sostegno di linea elettrica in questione, con le seguenti prescrizioni/indicazioni:

  • evitare durante i lavori il danneggiamento delle piattine metalliche interrate per la messa a terra, che si dipartono dai piedi del traliccio per una lunghezza di circa 6 metri e ad una profondità di circa 80 cm.
  • Qualsiasi danno accidentale al sostegno e alla sua stabilità dovrà essere tempestivamente segnalato alla società.
  • Si segnala che i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l’avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008), sia pure tramite l’impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all’utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.  

Tanto premesso, in considerazione dei pareri espressi dalla C.T.P.A.C. di Treviso e dalla C.T.R.A.E., non emergono impedimenti nell’autorizzare alla Superbeton S.p.A. la variazione del progetto di coltivazione della cava in oggetto, recependo le prescrizioni espresse dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 24.05.2017, che comprendono le prescrizioni di cui al parere della C.T.P.A.C., nonché quelle comunicate dall’Aeronautica Militare  e da Terna S.p.A..

Il progetto prevede l’estrazione di ulteriori 217.359 mc circa di materiale utile, derivanti da un incremento della pendenza dei profili di scavo delle scarpate, passando da 25° a 40°, con una minima riduzione della superficie di scavo di circa 1.000 mq e mantenendo invariata la profondità di scavo.

La ditta, inoltre,  a corredo dell’istanza, ha prodotto un nuovo Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dal quale risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione e che il terreno superficiale accantonato sarà interamente utilizzato nelle opere di ricomposizione ambientale della cava. Nella ricomposizione ambientale è previsto l’impiego di materiale proveniente dall’esterno e costituito da terre e rocce da scavo, nonché dei sottoprodotti provenienti dalle operazioni di selezione e lavaggio del materiale estratto presso l’impianto di prima lavorazione che la ditta prevede di installare presso la cava.

La ditta Superbeton S.p.A. è inserita nell'elenco (c.d. “white list”) istituito presso la Prefettura di Treviso dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio come individuati dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativamente, tra l’altro, al settore di cui alla lettera c) - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti. L’iscrizione a tale elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la domanda della ditta Superbeton S.p.A.  pervenuta in Regione in data 15.11.2012 e protocollata al n. 529389 in data 22.11.2012;

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e le successive mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 22.01.2004, n. 42; con le successive modificazioni;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;

VISTO  il D.Lgs. n. 117/2008, le DD.G.R. n. 761/2010 e n. 1987/2014;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44;

VISTE le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.),

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R 44/82;

VISTO l’art. 24 della L.R. n. 1/04; la L.R. 44/82 e le vigenti norme in materia;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTA la D.G.R. n. 3172 del 27.10.2009;

PRESO ATTO del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Treviso con le relative motivazioni;

VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. (Allegato A) con le relative motivazioni e prescrizioni;

VISTO il parere favorevole espresso con nota n. 6365 in data 14.11.2016 dal’Aeronautica Militare - Comando Rete P.O.L.;

VISTO il parere favorevole espresso con nota  in data 26.02.2016 dalla società Terna Rete Italia S.p.A.;

VISTI gli atti d'ufficio;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103,00 (centotre/00), corrispondenti a Lire 200.000 (duecentomila), a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTO l’art. 2, comma 2°, della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

  1. di autorizzare alla ditta Superbeton S.p.A. – P.I. 01848280267 – con sede in Via IV Novembre, 31010 - Ponte della Priula (TV), la variante all’autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata “ROGGIOLE” e sita in Comune di Nervesa della Battaglia, sull’area individuata con linea continua di colore rosso e campitura verde chiaro sull’Estratto mappa catastale di cui alla Tav. 1-int, acquisita al protocollo n. 386765 in data 11.10.2016, in conformità alla documentazione progettuale costituita da n. 15 elaborati e con le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e al parere della CTRAE (Allegato A), parte integrante del provvedimento medesimo;
  2. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati di seguito elencati:

Documentazione acquisita al prot. 529389 del 22.11.2012

  1. El. B - Relazione Geologica
  2. El. C – Relazione di Recupero Ambientale
  3. El. E – Relazione Paesaggistica

Documentazione acquisita al prot. 301591 del 22.07.2015

  1. Programma Economico Finanziario – Indicazione Direttore Lavori

Documentazione acquisita al prot. 37653 del 01.02.2016

  1. El. Int-1 –Relazione Tecnica stabilità fronti di scavo

Documentazione acquisita al prot. 82424 del 01.03.2016

  1. El. F 2 – Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione
  2. E. Int. – 3 – Dichiarazione di non necessità valutazione di incidenza

Documentazione acquisita al prot. 386765 del 11.10.2016

  1. El. A-Int. – Relazione tecnica Illustrativa
  2. El. H – Relazione assenza vibrazioni trasmesse attività estrattiva
  3. Tav. 1-int – Planimetrie di inquadramento – Estratto C.T.R. – Estratto mappa catastale
  4. Tav. 2-int - Planimetria stato di fatto aggiornata al 31.12.2010
  5. Tav. 3-int – Planimetria del progetto di coltivazione autorizzato
  6. Tav. 4-int – Planimetria del progetto di variante
  7. Tav. 5-int – Sezioni di progetto – comparazione stato originario – stato progetto autorizzato – stato progetto di variante
  8. Tav. 6-int – Planimetria del progetto di ricomposizione ambientale – Sezione tipo;
  1. di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 1. assorbe e sostituisce la precedente autorizzazione alla coltivazione della cava di cui alla DGR n. 3172 del 27.10.2009;
  2. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione trasmesso dalla ditta e acquisito al protocollo della Regione n. 82424 del 01.03.2016, dando atto che dal medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti;
  3. di fare obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 270.000,00 (duecentosettantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate;
  4. di fare obbligo alla ditta di stipulare con il Comune di Nervesa della Battaglia una nuova convenzione di cui all’art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna dell’autorizzazione e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema parte integrante del presente provvedimento (Allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
  5. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
  1. adeguare, ai sensi del punto n. 2 del Decreto Dirigente Regionale Direzione Geologia e Georisorse n. 196 del 3/10/2013, il progetto di cava al sistema di riferimento plani-altimetrico messo a punto dalla Provincia di Treviso e trasmesso alla ditta con nota provinciale n. 2012/0155964 del 06.11.2012, che comprende tutto il polo estrattivo di Nervesa della Battaglia, Spresiano e Arcade;
  2. trasmettere agli Enti di controllo, ai sensi ex art. 28 LR 44/82 (Comune e Provincia), il progetto di cava adeguato al sistema di riferimento sopraccitato in formato digitale, comprendente le tavole planialtimetriche in modellazione tridimensionale con evidenziati almeno i punti topografici, le linee di discontinuità del progetto, il modello triangolazioni DTM, le eventuali curve di livello e le linee di sezione topografica su file in estensione preferibile .pst ovvero .dwg o dxf;
  3. provvedere alla manutenzione con cadenza almeno semestrale della recinzione lungo il perimetro dell’area della cava, costituita con rete metallica alta non meno di 2,00 metri e munita di cartelli avvisatori di pericolo;
  4. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all’interno dell’area della cava e utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
  5. assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno del fondo cava;
  6. realizzare, prima dei lavori di estrazione di ciascun lotto, lungo il ciglio di scavo in corrispondenza del lotto stesso, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
  7. mettere a dimora lungo le fasce di rispetto, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, la quinta arborea-arbustiva prevista dal progetto;
  8. iniziare i lavori di coltivazione sui lotti n. 3 e 4 solamente dopo aver completato i lavori di ricomposizione ambientale, rispettivamente, sui lotti n. 1 (escluso il fondo cava) e n. 2, secondo il cronoprogramma previsto a pag. 11 della Relazione Tecnica Illustrativa;
  9. utilizzare regolarmente il sistema di lavaggio-umidificazione antipolvere delle ruote dei mezzi di carico in uscita dal cantiere, al fine di evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi stessi;
  10. provvedere a trasmettere alla Regione ed alla Provincia, con cadenza semestrale, una relazione a firma di professionista abilitato, riguardante i dati registrati dei 2 idrometrografi installati in cava, al fine del monitoraggio in automatico della escursione della falda;
  11. nella fase di ricomposizione delle scarpate, la posa in opera del materiale a granulometria fine (limi di lavaggio) e terre da scavo dovrà avvenire per strati di modesto spessore (circa 50-100 cm) adeguatamente compattati;
  12. provvedere, in fase di ricomposizione finale, a ridurre la spigolosità dei cambi di direzione morfologici orizzontali delle scarpate, in modo da conseguire raccordi più sinuosi con un raggio di curvatura di almeno due metri;
  13.  provvedere, a lavori di estrazione conclusi, al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di almeno 1 metro di materiale argilloso-limoso-sabbioso risultante dalla selezione e lavaggio da impianti di prima lavorazione di cave di ghiaia e sabbia, in quanto sottoprodotto, e di un successivo strato dello spessore di almeno 70 cm costituito da terreno agrario precedentemente accantonato. Il materiale proveniente dall’esterno dovrà rispettare le statuizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e i limiti di cui alla colonna A tabella 1 allegato 5 parte IV del citato D.lgs.;
  14. provvedere alla coltivazione agricola del terreno a fondo cava con l’adozione permanente di coltivazioni esclusivamente biologiche;
  15. provvedere ad almeno due sfalci annuali delle superfici di fondo cava e di scarpata che verranno progressivamente ricomposte ed inerbite e ad altrettanti sfalci di pulizia delle aree sottoposte ad impianto arboreo;
  16. fino alla presentazione della convenzione di cui all’art. 20 della L.R. 44/82 ovvero dell’atto unilaterale d’obbligo, è fatto divieto alla ditta di eseguire i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;
  17. concordare con il Comune di Nervesa della Battaglia, in corrispondenza dell'innesto della strada di accesso alla cava con Via Madonnetta, eventuali ulteriori accorgimenti utili ad evitare possibili incidenti stradali;
  18. prevedere, laddove ne fosse riscontrata l’utilità da parte del Consorzio irriguo competente, la modifica del progetto della ricomposizione ambientale, con la previsione di realizzare una cassa di laminazione, da concordare con gli Enti interessati;
  1. di stabilire che fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza;
  2. di stabilire Direzione regionale competente si riserva espressamente per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 1 della L.R. 44/82, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
  3. di stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è la “ghiaia e sabbia”;
  4. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) dell’intera cava entro il 30.06.2023;
  5. di richiamare l’obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
  6. di stabilire che, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 5., si procederà a svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Superbeton S.p.A. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 3172 del 27.10.2009 per l’importo di Euro 271.696,43 (Duecento settantunmila seicento novanta sei/43), costituito da polizza fidejussoria n. 995139267 del 05.02.2014 della società Axa Assicurazioni S.p.A. per l importo di Euro 271.425,00 (ordine di costituzione n. 0154 del 01.07.2014), e dall’appendice della medesima società per l importo di Euro 271,43 (ordine di costituzione n. 0018 del 31.03.2017), restituendo alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;
  7. di fare obbligo alla ditta di mantenere la disponibilità dei terreni costituenti l’area della cava per l’intera durata dell’autorizzazione;
  8. di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
  1. il terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento, da utilizzarsi nella ricomposizione morfologica del sito, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;
  2. la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, i sottoprodotti provenienti dagli impianti di prima lavorazione ubicati presso la cava, nei quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo e privi di sostanze pericolose derivanti dall’uso di flocculanti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n.1987/2014;
  3. la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica delle scarpate di progetto, anche terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;
  4. la ditta è tenuta ad effettuare le analisi di cui alla parte C) punto 2) dell’allegato A alla DGR n. 761/2010, del limo sabbioso argilloso proveniente dagli impianti della cava (sottoprodotti), almeno una volta ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione degli impianti medesimi, inserendo, nel caso di utilizzo di flocculanti, anche l’analisi dell'acrilamide nel limo, secondo le specifiche modalità indicate nella D.G.R. n. 1987/2014, al fine di dimostrarne l’assenza;
  5. la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell’ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell’allegato A alla DGR 761/2010;
  6. il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate alla Sezione regionale geologia e georisorse ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008;
  7. di rilasciare, in applicazione della nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, il nulla-osta all’esecuzione dei lavori di escavazione secondo il progetto autorizzato, a una distanza non inferiore a 15 metri tra il ciglio superiore dello scavo e l’oleodotto militare, con la seguente prescrizione:
  • prima di dar corso alle opere, la ditta dovrà contattare il tecnico della società I.G. O&M S.p.A. (tel. ..."omissis"), il quale dovrà essere presente in loco durante l’esecuzione dei lavori per verificare la corretta esecuzione degli stessi;
  1. di rilasciare, in applicazione della nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, il nulla-osta all’esecuzione dei lavori di escavazione secondo il progetto autorizzato, a una distanza non inferiore a 13 metri tra il ciglio superiore dello scavo e il sostegno di linea elettrica, con le seguenti prescrizioni:
  • evitare durante i lavori il danneggiamento delle piattine metalliche interrate per la messa a terra, che si dipartono dai piedi del traliccio per una lunghezza di circa 6 metri e ad una profondità di circa 80 cm;
  • qualsiasi danno accidentale al sostegno e alla sua stabilità dovrà essere tempestivamente segnalato alla società Terna S.p.A.;
  • i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e l’avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008), sia pure tramite l’impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all’utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale;
  1. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 300,00 (trecento/00);
  2. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di Euro 197,00 alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto – Servizio di Tesoreria;
  3. di stabilire che sono fatti salvi i diritti di terzi;
  4. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Nervesa della Battaglia e alla Provincia di Treviso;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
  7. di procedere, in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.lgs.n.33/2013, alla pubblicazione del presente atto nell’apposito sito istituzionale regionale;
  8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

(seguono allegati)

1921_AllegatoA_357912.pdf
1921_AllegatoB_357912.pdf

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