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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1921 del 27 novembre 2017
Ditta Superbeton S.p.A.. Autorizzazione a variare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "ROGGIOLE" e sita in Comune di Nervesa della Battaglia (TV). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08).
Il provvedimento riguarda l’autorizzazione alla ditta Superbeton S.p.A. a variare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “ROGGIOLE” e sita in Comune di Nervesa della Battaglia (TV).
Estremi dei principali atti istruttori: Istanza ditta prot. n. 529389 del 22.11.2012. D.G.R. n. 3172 del 27.10.2009 di autorizzazione della cava. Decreto n. 80 del 08.05.2012 della Direzione regionale Tutela Ambiente di esclusione procedura di V.I.A.. Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Nervesa della Battaglia dal 16.02.2016 al 02.03.2016. Parere Comune di Nervesa della Battaglia con D.C.C. n. 41 del 23.12.2015. Parere C.T.P.A.C. di Treviso acquisito in data 22.06.2016. Nota n. 6365 in data 14.11.2016 dell’Aeronautica Militare - Comando Rete P.O.L. di nulla osta per scavi in avvicinamento a oleodotto militare. Nota in data 26.02.2016 della società Terna Rete Italia di nulla osta per scavi in avvicinamento a sostegno linea elettrica. Parere C.T.R.A.E. in data 24.05.2017.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Superbeton S.p.A., con domanda pervenuta in data 15.11.2012 e acquisita al protocollo n. 529389 in data 22.11.2012, ha chiesto l’autorizzazione a variare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “ROGGIOLE” e sita in Comune di Nervesa della Battaglia (TV), già autorizzata con D.G.R. n. 3172 del 27.10.2009.
L’istanza è stata sottoposta, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e in applicazione della normativa regionale di cui alla L.R. 10/99, a procedura di verifica di assoggettabilità di V.I.A..
Con decreto n. 80 del 08.05.2012 della Direzione regionale Tutela Ambiente è stato preso atto del parere della Commissione Regionale V.I.A. in data 28.03.2012 di esclusione dell’istanza dalla procedura di V.I.A., con la seguente raccomandazione:
Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Nervesa della Battaglia per 15 giorni a partire dal 16.02.2016 e, successivamente alla pubblicazione, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni.
Il Comune di Nervesa della Battaglia con D.C.C. n. 41 del 23.12.2015 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
Con nota n. 328810 del 11.08.2015 è stato chiesto il previsto parere della CTPAC.
L'Amministrazione provinciale di Treviso, con nota prot. n. 2016/0052770 in data 21.06.2016 ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 20.06.2016, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
La CTRAE, nella seduta del 24.05.2017, ha espresso parere favorevole con prescrizioni come da documento allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A).
La Commissione ha rilevato peraltro che :
Al riguardo la C.T.R.A.E,, dando atto che l’area della cava “ROGGIOLE” ricade negli specifici ambiti che lo strumento urbanistico comunale destina ad attività di cava, ha ritenuto opportuno invitare il Comune ad adeguare le Norme Tecniche del Piano degli Interventi a quanto statuito dalla L.R. 44/82, riclassificando i suddetti ambiti come z.t.o. agricola e sopprimendo le fasce di rispetto di 200 metri dalle cave, in quanto non previste da alcuna normativa. Pertanto, con nota n. 212970 in data 31.05.2017 la Direzione regionale Difesa del Suolo ha invitato il Comune di Nervesa della Battaglia a conformare le N.T.O. del Piano degli Interventi alla normativa regionale in materia di cave, sovraordinata rispetto allo strumento urbanistico comunale.
In applicazione di quanto disposto dalla nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, riguardante criteri di valutazione dei progetti di coltivazione in riferimento alle distanze di rispetto tra scavi e manufatti, con nota n. 72260 in data 24.02.2016 è stato chiesto alla società I.G. Infrastrutture e Gestione SpA, in qualità di gestore dell’oleodotto militare, il nulla osta per l’avvicinamento degli scavi alla tubazione, ad una distanza inferiore a quella di riferimento, indicata nei criteri suddetti.
Con nota n. 6365 in data 14.11.2016 l’Aeronautica Militare - Comando Rete P.O.L. ha espresso parere favorevole all’esecuzione dei lavori fino ad una distanza di 15 metri dall’oleodotto, con la seguente prescrizione:
Con nota n. 72083 in data 24.02.2016, in applicazioni delle medesime disposizioni, è stato chiesto alla società TERNA SpA il nulla osta per l’avvicinamento degli scavi a distanze inferiori a quelle di riferimento, nei confronti di un traliccio di linea elettrica.
Con nota in data 26.02.2016 la società Terna Rete Italia ha comunicato la compatibilità del progetto con il sostegno di linea elettrica in questione, con le seguenti prescrizioni/indicazioni:
Tanto premesso, in considerazione dei pareri espressi dalla C.T.P.A.C. di Treviso e dalla C.T.R.A.E., non emergono impedimenti nell’autorizzare alla Superbeton S.p.A. la variazione del progetto di coltivazione della cava in oggetto, recependo le prescrizioni espresse dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 24.05.2017, che comprendono le prescrizioni di cui al parere della C.T.P.A.C., nonché quelle comunicate dall’Aeronautica Militare e da Terna S.p.A..
Il progetto prevede l’estrazione di ulteriori 217.359 mc circa di materiale utile, derivanti da un incremento della pendenza dei profili di scavo delle scarpate, passando da 25° a 40°, con una minima riduzione della superficie di scavo di circa 1.000 mq e mantenendo invariata la profondità di scavo.
La ditta, inoltre, a corredo dell’istanza, ha prodotto un nuovo Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dal quale risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione e che il terreno superficiale accantonato sarà interamente utilizzato nelle opere di ricomposizione ambientale della cava. Nella ricomposizione ambientale è previsto l’impiego di materiale proveniente dall’esterno e costituito da terre e rocce da scavo, nonché dei sottoprodotti provenienti dalle operazioni di selezione e lavaggio del materiale estratto presso l’impianto di prima lavorazione che la ditta prevede di installare presso la cava.
La ditta Superbeton S.p.A. è inserita nell'elenco (c.d. “white list”) istituito presso la Prefettura di Treviso dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio come individuati dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativamente, tra l’altro, al settore di cui alla lettera c) - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti. L’iscrizione a tale elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la domanda della ditta Superbeton S.p.A. pervenuta in Regione in data 15.11.2012 e protocollata al n. 529389 in data 22.11.2012;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e le successive mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 22.01.2004, n. 42; con le successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;
VISTO il D.Lgs. n. 117/2008, le DD.G.R. n. 761/2010 e n. 1987/2014;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44;
VISTE le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.),
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R 44/82;
VISTO l’art. 24 della L.R. n. 1/04; la L.R. 44/82 e le vigenti norme in materia;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTA la D.G.R. n. 3172 del 27.10.2009;
PRESO ATTO del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Treviso con le relative motivazioni;
VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. (Allegato A) con le relative motivazioni e prescrizioni;
VISTO il parere favorevole espresso con nota n. 6365 in data 14.11.2016 dal’Aeronautica Militare - Comando Rete P.O.L.;
VISTO il parere favorevole espresso con nota in data 26.02.2016 dalla società Terna Rete Italia S.p.A.;
VISTI gli atti d'ufficio;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103,00 (centotre/00), corrispondenti a Lire 200.000 (duecentomila), a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTO l’art. 2, comma 2°, della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
Documentazione acquisita al prot. 529389 del 22.11.2012
Documentazione acquisita al prot. 301591 del 22.07.2015
Documentazione acquisita al prot. 37653 del 01.02.2016
Documentazione acquisita al prot. 82424 del 01.03.2016
Documentazione acquisita al prot. 386765 del 11.10.2016
(seguono allegati)
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