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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 118 del 07 dicembre 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1940 del 27 novembre 2017

Approvazione del regolamento relativo agli acquisti centralizzati di beni e servizi nell'ambito della gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, assegnate all'Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera g), punto 1) della legge regionale n. 19 del 25.10.2016 nonché nell'espletamento delle funzioni di Soggetto Aggregatore regionale.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva il regolamento con il quale si disciplinano le attività relative alla procedure di gara per gli acquisti centralizzati di beni e servizi assegnate all’Azienda Zero, ex art. 2 comma 1, lettera g), punto 1) della legge regionale n. 19 del 25.10.2016. Con lo stesso atto si contemplano altresì le attività svolte da Azienda Zero quale Soggetto Aggregatore regionale e si prevede il trasferimento dei rapporti giuridici in capo all’ente con riferimento alle gare, ai contratti ed ai contenziosi in essere al 31/12/2017. Si dispone quindi il trasferimento della Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV) dal 1° gennaio 2018

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con la  legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato – Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”  la Regione del Veneto ha istituito l’Azienda Zero, ente sovraordinato del servizio sanitario regionale finalizzato alla razionalizzazione, all’integrazione e all’efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi dell’SSR.

L’articolo 2, che individua  le funzioni attribuite ad Azienda Zero,  al comma , lett. g), punto 1), contempla: “gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), come previsto secondo un regolamento approvato dalla Giunta regionale”.

Ad oggi, a seguito dell’approvazione dei provvedimenti che hanno ridefinito l’organizzazione regionale, le funzioni di Centrale di Committenza a favore delle aziende sanitarie, unitamente a quelle di Soggetto Aggregatore regionale, disciplinate queste ultime dal D.L. 66/2014, conv. con L. 89/2014, sono svolte dall’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR – CRAV.

Con DGRV n. 733 del 29.05.2017 sono state altresì trasferite all’Azienda Zero le funzioni di Soggetto Aggregatore regionale, subordinatamente all’approvazione del regolamento in questione e con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di approvare il regolamento previsto dall’articolo 2 della L.R. 19/2016, cui è subordinato l’effettivo ed efficace trasferimento delle funzioni previste dalla medesima fonte normativa in tema di acquisti centralizzati, nonché quelle derivanti dalla funzione di Soggetto Aggregatore regionale.

In tal senso, posto che la legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 (collegato alla legge di stabilità regionale 2017) all’art. 32, relativo alla disciplina collegata alle disposizioni della legge regionale di riforma sanitaria, prevede espressamente, al comma 3, che “nell’ambito delle competenze assegnate dalla legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e nell’esercizio delle sue funzioni, Azienda Zero di cui al comma1 dell’articolo 1 delle legge regionale predetta può subentrare nella posizione detenuta dalla Regione o dalle Aziende del Sistema sanitario regionale in enti, società e consorzi, al fine della razionalizzazione complessiva delle funzioni e dei relativi costi, nonché subentra alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni”, il regolamento individua altresì nel primo gennaio 2018 la data in cui i rapporti giuridici facenti capo, alla data del 31/12/2017, alla Regione del Veneto in dipendenza di procedure in corso, contratti o convenzioni e contenziosi relativi ad acquisti centralizzati posti in essere dalla predetta struttura regionale, si intendono definitivamente trasferiti in capo ad Azienda Zero.

Il regolamento disciplina  la concreta gestione delle attività proprie degli acquisti centralizzati, sia per quanto concerne la programmazione biennale, prevista in capo alla Giunta Regionale, che per le fasi successive, con particolare riguardo alla sottoposizione delle singole procedure al parere favorevole della CRITE, all’attività dei Gruppi Tecnici di Gara e delle Commissioni Giudicatrici, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Da ultimo, il regolamento stabilisce che il Fondo previsto dall’articolo 9, comma 9, del D.L. 66/2014, conv. con L. 89/2014, sia attribuito a decorrere dal 1/1/2018 ad Azienda Zero, in quanto ente cui, dalla stessa data, sono trasferite la titolarità e l’esercizio delle funzioni di Soggetto Aggregatore regionale, stabilendo altresì che anche le eventuali somme non impegnate e le economie di spesa, alla data del 31/12/2017, connesse al fondo già attribuito relativamente alle annualità 2015, 2016 e 2017, siano trasferite in capo ad Azienda Zero, che ne disciplinerà l’utilizzo.

In merito al testo di regolamento è stato acquisito il parere favorevole della Direzione Affari Legislativi, competente ai sensi della D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017, espresso in data 24 novembre 2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

Vista la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;

Vista la L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;

Vista la DGRV n. 733 del 29.05.2017;

Visto il parere espresso dalla Direzione Affari Legislativi in data 24 novembre 2017;

Visto il D.L. n.66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n.89;

Visto l’art. 2, comma 2, lett.o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54.

delibera

  1. di approvare il regolamento relativo agli acquisti centralizzati di beni e servizi nell’ambito della gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, assegnate all’Azienda Zero, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera g), punto 1) della legge regionale n. 19 del 25.10.2016 nonché nell’espletamento delle funzioni di Soggetto Aggregatore regionale, composto da relazione (Allegato A) e testo redatto in articoli (Allegato B) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(L'allegato Regolamento regionale è pubblicato in parte prima del presente Bollettino, ndr)

1940_AllegatoA_357874.pdf

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