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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 119 del 12 dicembre 2017


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1878 del 22 novembre 2017

Modifiche alla procedura di riconoscimento dell'idoneità ad operare degli Organismi associativi costituiti per attività di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole ai sensi degli articoli 11 e 12 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. DGR 27 settembre 2005, n. 2730 e DGR 8 maggio 2017, n. 600.

Note per la trasparenza

Si prevede la semplificazione di procedure specifiche per l’attribuzione di idoneità ad Organismi di difesa costituiti per lo svolgimento di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole dai rischi climatici, nelle forme giuridiche esplicitate dagli artt. 11 e 12 del D.lgs 102/2004.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale, approvata con il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successivo Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82,  ha l’obiettivo di garantire le produzioni agricole e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture dalle calamità naturali e dagli eventi eccezionali, soprattutto attraverso azioni di prevenzione, volte alla stabilizzazione dei redditi delle imprese. Per il raggiungimento di dette finalità sono previsti, in via prioritaria, incentivi per favorire la stipula dei contratti assicurativi.

In particolare l’articolo 2 del D.lgs 102/2004, prevede la concessione di contributi, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, sul costo dei premi assicurativi in presenza di danno superiore al 30 per cento della produzione, su polizze assicurative sottoscritte in forma collettiva o individuale.

Le regole per la costituzione degli  Organismi associativi che sottoscrivono contratti di polizza collettivi  in nome e per conto dei propri soci, sono definite al capo III del D.lgs 102/2004 e riguardano le modalità di costituzione e finalità, i contenuti degli statuti e le attività di vigilanza di competenza delle Regioni e delle province autonome che devono anche, a norma degli artt.11 e 12, del D.lgs 102/2004, attribuire il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell’attività e l'approvazione dello statuto.

Il riconoscimento riguarda gli Organismi,  con  sede legale nel territorio regionale, costituiti nelle forme giuridiche previste dal decreto legislativo 102/04 per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva dai rischi climatici,  delle produzioni agricole, zootecniche, nonchè delle strutture aziendali e delle infrastrutture agricole.

La deliberazione 27 settembre 2005, n. 2730 indica, in considerazione delle competenze regionali nell’attribuzione del riconoscimento di idoneità a favore degli Organismi che si costituiscono per l'attività di difesa attiva e passiva, le procedure che regolano la gestione delle richieste presentate dai citati Organismi per il riconoscimento.

Rilevando che alcune fasi di procedura abbisognano di ridefinizione al fine di una necessaria semplificazione dei criteri stabiliti dall’allegato A alla deliberazione 2730/2005 e specificatamente al punto 2.1, si prevede per il riconoscimento di idoneità: la possibilità di presentazione delle domande in qualsiasi momento eliminando il termine annuale del 30 giugno; la riduzione, in relazione al miglioramento dell’efficienza della procedura, dei termini di istruttoria a 60 giorni; l'assegnazione al direttore della Direzione Agroalimentare, trattandosi di procedura amministrativa non discrezionale, dell'emanazione dell'atto finale.

Inoltre, viene specificata la valenza nazionale di tale riconoscimento, tenuto conto del parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  24 luglio 2013 prot. n. 38094.

Infine si precisa che conseguentemente alle modifiche proposte, il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo n. 133 "Riconoscimento degli organismi di difesa dalle avversità atmosferiche" di cui alla DGR 8 maggio 2017, n. 600", viene ridotto a 60 giorni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che definisce norme per interventi di prevenzione destinati a far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture agricole a seguito di calamità naturali o di eventi atmosferici;

VISTO l’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 che prevede che gli Organismi di difesa siano retti da uno statuto deliberato dall’assemblea dei soci e approvato dalla Regione o Provincia autonoma competente territorialmente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2005, n. 2730 di “Disciplina degli interventi finanziari di sostegno alle imprese agricole. Modifiche alla deliberazione 3468/04. Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102”;

VISTO il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 24 luglio 2013, prot. n. 38094 che ha ritenuto le disposizioni del Ministero in contrasto con i principi a tutela della concorrenza e degli obiettivi di liberalizzazione relativi ai servizi nel mercato interno;

VISTA la circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 settembre 2013, n. 0018456. Adempimenti conseguenti al parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 24 luglio 2013, prot. n. 38094;

VISTA la DGR 8 maggio 2017, n. 600 che nell'ambito del riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ha aggiornato la ricognizione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il procedimento amministrativo n. 133 " Riconoscimento degli organismi di difesa dalle avversità atmosferiche";

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di approvare le motivazioni esposte in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
  2. di sostituire il capitolo 2.1 dell’allegato A della DGR 2730/2005 come segue:

    “Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l'attività degli organismi di difesa delle produzioni agricole che si costituiscono per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo decreto legislativo, è soggetta a riconoscimento di idoneità che viene attribuito con decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto ed ha valenza sull’intero territorio nazionale. 

    Le richieste per il riconoscimento di idoneità allo svolgimento di attività di difesa, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate da copia dello statuto approvato dall’assemblea dei soci, devono essere inoltrate alla Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia – pec: agroalimentare@pec.regione.veneto.it , che valuta la conformità con le disposizioni di cui al capo terzo artt. 11 e 12 del D.lgs n. 102/04.

    In esito all’istruttoria, il Direttore decreta, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il riconoscimento di idoneità con l’approvazione dello statuto, o il suo diniego con provvedimento motivato.”;

  3. di modificare l’allegato A alla DGR dell'8 maggio 2017, n. 600, con riferimento al procedimento amministrativo n. 133 avente ad oggetto "Riconoscimento degli organismi di difesa dalle avversità atmosferiche", individuando in 60 giorni il nuovo termine per la conclusione del procedimento e stabilendo che l’organo competente all'adozione del provvedimento finale è il Direttore della Direzione Agroalimentare;
  4. di demandare alla Segreteria Generale della Programmazione e alla Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta gli adempimenti relativi all’aggiornamento delle informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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