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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 121 del 15 dicembre 2017


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1890 del 22 novembre 2017

Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse III - Istruzione e Formazione - Chiarimenti riguardanti la Direttiva per la realizzazione di interventi di Formazione a qualifica per adulti - Anno 2016 - DGR n. 1048 del 29 giugno 2016.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento, in relazione alla Direttiva per la realizzazione di interventi di Formazione a qualifica per adulti (approvata con DGR n. 1048/2016), dettaglia la modalità di riconoscimento della Unità di Costo Standard nel caso in cui un numero minimo di almeno 3 (tre) allievi formati raggiungano il 75% del monte ore di attività prevista.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La DGR n. 1048 del 29 giugno 2016 ha promosso la progettazione di un sistema di formazione a qualifica per gli adulti per offrire l’opportunità a persone prive di una qualifica professionale o di un diploma, o a persone eventualmente già in possesso di titoli (qualifica o diploma) la cui spendibilità risulti indebolita dalle mutate condizioni del mercato del lavoro, di frequentare percorsi formativi che consentano il conseguimento di una qualifica professionale tra quelle previste dall’Accordo 27 luglio 2011 recepito con Decreto del 11 novembre 2011 e dall’Accordo del 19 gennaio 2012 recepito con Decreto del 23 aprile 2012 e s.m.i.

La stessa DGR n. 1048/2016 ha approvato  la Direttiva per la realizzazione di interventi di Formazione a qualifica per adulti - Anno 2016 che , al punto 13 “Applicazione delle Unità di Costo Standard e condizioni di riconoscimento”, prevede per gli interventi di formazione a qualifica il riconoscimento del costo di € 93,30 ora/attività + € 4,10 ora/allievo alla condizione del rispetto del numero  minimo di allievi formati (n. 7), ritenendo come allievi formati quelli che raggiungono almeno il 75% del monte ore previsto.

In vigenza della succitata DGR n. 1048/2016 si sono verificate delle situazioni, riferite ad alcuni gruppi classe, legate alla minore presenza di allievi che possono raggiungere il requisito di presenze pari al 75% delle ore corso.

Tale circostanza è stata determinata anche dalle mutate condizioni del mercato del lavoro che ha avuto, infatti, in quest’ultimo anno una netta ripresa, le assunzioni con contratto di lavoro dipendente sono tornate a crescere recuperando del tutto i posti di lavoro persi durante la crisi, e tale situazione ha inciso sicuramente provocando, specialmente nella fase di gestionale, una maggiore difficoltà, da parte degli enti beneficiari, nel trattenere gli allievi in aula, invogliati a cogliere le maggiori opportunità lavorative offerte e abbandonando la pur allettante opportunità di conseguire un titolo di studio.

Al fine quindi di garantire agli enti impegnati un riconoscimento del loro operato a favore dei destinatari delle attività finanziate, utilizzando i parametri approvati con DGR n. 671 del 28 aprile 2015 “Fondo sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”, richiamata anche nella succitata DGR n. 1048/2016 e utilizzati in altre Direttive analoghe, con il presente provvedimento si intende stabilire che sarà riconosciuto il solo contributo pubblico di € 93,30 ora/attività per gruppi di destinatari formati (che raggiungono almeno il 75% del monte ore previsto) inferiori a 7 unità ma uguali o superiori a 3 unità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

Visto il Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;

Visto l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il Decreto 11 novembre 2011, Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011;

Visto l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

Visto il Decreto 23 aprile 2012, Recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, relativa all’approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, relativa all’approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 “Fondo sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”;

Vista la DGR n. 1048 del 29 giugno 2016;

Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s m.i..

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
  2. di stabilire che, con riferimento al riconoscimento delle attività a valere sulla DGR n. 1048 del 29 giugno 2016, per i  gruppi di destinatari formati superiori a 3 unità ed inferiori a 7 unità, sarà riconosciuto il solo contributo pubblico di € 93,30 ora/attività e non il Costo Standard (UCS) ora/attività pari a € 4,10 ora/allievo;
  3. di incaricare la Direzione Lavoro all’esecuzione del presente provvedimento;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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