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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 119 del 12 dicembre 2017


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1871 del 22 novembre 2017

Assemblea ordinaria della società Concessioni Autostradali Venete S.p.a. del 30 novembre 2017 alle ore 12.00.

Note per la trasparenza

Partecipazione all'assemblea ordinaria della società Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A. del 30 novembre 2017, avente all'ordine del giorno l'approvazione dello schema di primo atto aggiuntivo alla convenzione ricognitiva del 23.03.2010, gli aggiornamenti in merito alle richieste formulate dal Socio Regione del Veneto nel corso dell'Assemblea del 28 giugno 2017, giusta DGR n. 923 del 23/06/2017, con particolare riferimento al finanziamento subordinato da parte del socio A.N.A.S. S.p.A. e le deliberazioni in merito alla composizione dell'Organo Amministrativo della Società in ragione dell'adeguatezza organizzativa ai sensi dell'art. 11 c. 3 del D. Lgs. n. 175/2016.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Elisa De Berti, riferisce quanto segue.

L'art. 40 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) ha autorizzato la Giunta regionale a costituire una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali ricadenti nel territorio regionale.

Il comma 290 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'esercizio 2008) stabilisce che "le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia - Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.A., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.A.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad esse direttamente connesse."

A sua volta il comma 289 del medesimo articolo recita che: "al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. possono essere trasferiti con decreto del Ministero delle infrastrutture dall'ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato."

In data 1 marzo 2008 è stata, pertanto, costituita tra la Regione del Veneto e ANAS Spa la società "Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A." che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia - Trieste e delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia - Padova.

La Società, inoltre, conformemente a quanto disposto nella Delibera CIPE del 26 gennaio 2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti in infrastrutture viarie che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

Con nota protocollo n. 17016/2017 del 9 novembre 2017 è stata convocata l'Assemblea ordinaria della Società Concessioni Autostradali Venete S.p.a., partecipata dalla Regione del Veneto per il 50,00% del capitale sociale, che si terrà presso la sede legale della Società in Venezia - Marghera, Via Bottenigo 64/a, in prima convocazione il giorno 27 novembre 2017, ore 12.00, ed, ove occorresse, in seconda convocazione il giorno 30 novembre 2017 alle ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

  1. Approvazione schema di primo atto aggiuntivo alla convenzione ricognitiva del 23.03.2010;
  2. Aggiornamenti in merito alle richieste formulate dal Socio Regione del Veneto nel corso dell'Assemblea del 28 giugno 2017, giusta DGR n. 923 del 23/06/2017, con particolare riferimento al finanziamento subordinato da parte del socio A.N.A.S. S.p.A.;
  3. Deliberazioni in merito alla composizione dell'Organo Amministrativo della Società in ragione dell'adeguatezza organizzativa ai sensi dell'art. 11 c. 3 D. Lgs. n. 175/2016.

In relazione al primo punto, la Società ha trasmesso, in data 5/10/2017 (prot. regionale n. 417253 del 06/10/2017) e successivamente in data 10/11/2017 con prot. n. 17150 lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione ricognitiva ai sensi dell'art. 2, c. 290 L. 27/12/2007 n. 244 (Allegato A), corredato dall'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione di C.A.V. s.p.a. del 28/09/2017, dal quale si evince quanto segue.

In data 5/9/2017 è pervenuta la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito anche "MIT") prot. n. 15661, con la quale è stata trasmessa la bozza dell'atto aggiuntivo alla Convenzione Unica che recepisce le prescrizioni di cui alla relativa Delibera CIPE n. 17/2017. Contestualmente il MIT chiedeva di trasmettere tutti gli allegati al primo atto aggiuntivo modificati sulla base delle prescrizioni formulate dal CIPE, nonché di quanto convenuto negli incontri intercorsi.

In proposito, si rappresenta che la Società non ha trasmesso gli allegati alla bozza di schema di atto aggiuntivo costituenti parte integrante dello stesso.

Prima di procedere alla stipula del richiamato atto, la Società CAV s.p.a. deve ottenere, proprio per la sua natura, l'approvazione preventiva dell'Assemblea dei soci in considerazione del fatto che lo stesso prevede nuove clausole e condizioni convenzionali che devono essere valutate ed approvate dai soci.

Si riportano, di seguito, i principali aspetti disciplinati nell'Atto Aggiuntivo.

L'art. 2 elenca i seguenti allegati che, ove già presenti, sostituiscono i corrispondenti allegati alla Convenzione:

  1. Tariffe di pedaggio
  2. Determinazione della congrua remunerazione del capitale investito e dei parametri X e K, di cui alla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007
  3. Scadenze delle sub-concessioni delle aree di servizio
  4. Piano economico-finanziario e piano finanziario regolatorio
  5. Classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione
  6. Elementi informativi minimi per le stime di traffico ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007
  7. Elenco e descrizione degli interventi ricompresi nel piano economico e finanziario
  8. Cronoprogramma degli interventi.

L'art. 3 relativo agli Obblighi della CAV", prevede che all'art. 3 della Convenzione vigente, dopo il comma 3.11 sia inserita una disposizione che pone in capo a CAV l'obbligo di effettuare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'opera ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di assicurare al CIPE flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all' articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

L'art. 4 "Bilancio e partecipazioni della CAV S.p.A." prevede che all'art. 10 della Convenzione vigente, dopo il comma 4, venga aggiunto il seguente comma: "10.5 La cessione di partecipazioni che comporti la perdita di controllo, così come definita dall'art. 2359 del codice civile, nel capitale del Concessionario, nonché ogni eventuale trasformazione, fusione e scissione, compresa l'esecuzione di rilevanti operazioni straordinarie, anche sul capitale sociale, e operazioni di riassetto societario, quali ad esempio cessioni d'azienda sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Concedente. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Concedente verifica la sussistenza dei requisiti di onorabilità, solidità patrimoniale, di professionalità e di affidabilità in ordine al rispetto degli obblighi derivanti da contratti stipulati con pubbliche amministrazioni, nonché effettua gli accertamenti previsti dalla vigente legislazione antimafia, nei confronti dei soggetti che detengono il controllo del Concessionario. Pertanto, il Concessionario dovrà comunicare al Concedente tutta la documentazione e le informazioni relative all'aspirante cessionario della partecipazione occorrente per l'espletamento dei predetti accertamenti, anche al fine di assicurare l'equilibrio della governance nell'ambito delle predette trasformazioni societarie. Nessuna cessione potrà essere effettuata prima della comunicazione al Concessionario da parte del Concedente dell'autorizzazione prescritta. In ogni caso, trascorsi 90 (novanta) giorni dall'invio da parte del Concessionario al Concedente della richiesta di autorizzazione all'operazione, salvo i casi di documentazione incompleta o da regolarizzare, il procedimento di autorizzazione si conclude, a norma di legge, con un provvedimento positivo o negativo. Per gli aspetti procedurali, si rinvia alla direttiva del 30 luglio 2007 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze "Criteri di autorizzazione alle modificazioni del Concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria" come integrata e dettaglia dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 29 febbraio 2008".

L'art. 5 si occupa di "Piano Economico Finanziario e Piano Finanziario Regolatorio" prevedendo che il comma 6 dell'art. 11 dellaConvenzione vigente sia così sostituito: "Le Parti al termine di ciascun periodo regolatorio procederanno all'aggiornamento del PFR e alla rideterminazione dei parametri tariffari sulla base delle riprevisioni, per il successivo periodo regolatorio, relative ai costi riconosciuti ammissibili ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, dell'ammontare del saldo delle poste figurative maturato al termine del periodo regolatorio precedente e dell'aggiornamento dello studio trasportistico. Detta attività dovrà concludersi entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del periodo regolatorio. La tariffa per il primo anno del successivo periodo regolatorio sarà determinata, in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera Cipe n. 27/2013. In caso di mancato accordo entro tale termine, la tariffa per il primo anno del successivo periodo regolatorio sarà determinata, salvo conguaglio da effettuarsi a valere sul credito in poste figurative di cui al rigo G del PFR, utilizzando un coefficiente X pari a quello previsto in via programmatica per il primo anno del successivo periodo regolatorio nel rigo e3 del PFR e applicando alla tariffa così determinata un aggiustamento moltiplicativo per il traffico pari al rapporto tra il traffico previsto nel rigo e1 del PFR per il penultimo anno del periodo regolatorio e quello effettivamente consuntivato nel medesimo anno.". Esso prevede altresì che all'art. 11 della Convenzione vigente, venga aggiunto, dopo il comma 6, il seguente comma: "In sede di aggiornamento del piano economico finanziario, che avverrà entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla delibera CIPE n. 27 del 21 marzo 2013, si terrà conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi".

L' art. 6 "Canone di concessione" prevede che all'art. 12 della Convenzione vigente vengono aggiunte dopo le parole "proventi netti da pedaggio", le seguenti parole: "ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ed integrato di un importo stabilito secondo quanto disposto dalla legge del 3 agosto 2009, n. 102 e s.m.i.".

L'art. 7 prevede una formula revisionale della tariffa media ponderata e l'art. 8 prevede un nuovo termine per l'adeguamento annuale delle tariffe.

L'art. 10 "Rinuncia al contenzioso" prevede la rinuncia ad ogni contenzioso esistente e giudizio pendente, stabilendo che:

"10.1. Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo a decorrere dalla data di efficacia dello stesso, rinunciano a tutti i giudizi tra loro pendenti, rinunciando, altresì, ad ogni eventuale altro diritto o pretesa ad essi connessi.

10.2. Le Parti rinunciano, altresì, anche per il futuro, ad attivare ulteriori contenziosi ed a far valere ulteriori diritti e/o pretese aventi ad oggetto le medesime controversie rinunciate come sopra.

10.3. Dalla data di efficacia del presente atto aggiuntivo, le Parti si impegnano a formalizzare presso gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità di rito, con compensazione delle spese di giudizio."

Dall'analisi del verbale del Consiglio di Amministrazione di CAV s.p.a. del 28/09/2017 emerge che sussiste un unico contenzioso, la cui eventuale rinuncia non risulterebbe problematica. Esso riguarda una richiesta di annullamento presentata da CAV, di due note del MIT/DGVCA aventi ad oggetto la presenza di personale di esazione ed il presidio fisico presso le stazioni ad elevata automazione che obbligherebbe la società a mantenere la presenza minima di due operatori per ogni turno di lavoro, una in entrata ed una in uscita, anche nelle nuove stazioni d'esazione cosiddette "a diamante" nelle quali, attualmente, CAV, come altre concessionarie, assicura la presenza di un solo operatore che, in caso di esigenza, può operare in entrambe le stazioni. Per detto ricorso, notificato nell'ottobre 2014 presso il TAR del Lazio, la Società è tutt'ora in attesa della fissazione della prima udienza.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, relativo all'approvazione dello "Schema di atto aggiuntivo alla Convenzione ricognitiva ai sensi dell'art. 2, comma 290 - Legge 27 dicembre 2007, n. 244" tramesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 5 settembre 2017, si propone di:

1. approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo (Allegato A) in quanto lo stesso, in linea generale, rispecchia i contenuti degli accordi e delle indicazioni ricevute dal MIT e dal CIPE, con la delibera n. 17 del 3 marzo 2017 con le seguenti modifiche:

1.a) stralcio dell'art. 4, stante il non condivisibile riferimento alla perdita di controllo su CAV S.p.a.. Tale modifica non è, infatti, ipotizzabile, in virtù di quanto stabilito all'art. 7.2 dello statuto della Società, da ultimo approvato, secondo cui "In relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007, n. 244 e delle finalità perseguite dalla Società, le azioni non sono trasferibili, ad eccezione della cessione dell'intera partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Veneto ad una società interamente partecipata dalla Regione stessa, con conseguente esclusione del diritto di prelazione spettante all'altro socio.";

1.b) inserimento di un'ulteriore previsione all'art. 2 della Convenzione ricognitiva, mediante l'introduzione, nel comma 2.1, alla fine del secondo capoverso, ossia dopo le parole "Tutti gli interventi sub d) potranno essere realizzati anche mediante erogazione di contributi ai soggetti attuatori degli interventi stessi", del seguente testo: "Ai fini del finanziamento degli interventi sub d), il Concessionario accantona in bilancio le risorse finanziarie eccedenti il servizio del debito, gli ammortamenti e le riserve di legge. Tali stanziamenti saranno oggetto di impiego, in ottemperanza a un Protocollo d'intesa da stipularsi tra il socio Regione Veneto, il socio ANAS e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in cui saranno specificate le modalità per l'accantonamento e il tiraggio delle suddette risorse. L'utilizzo delle suddette risorse da parte del socio Regione Veneto - anche tramite soggetti attuatori appositamente individuati, ivi compresa la stessa Società -, avverrà previa identificazione, di concerto tra Regione Veneto e Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, delle opere infrastrutturali da finanziare. In ogni caso, è esclusa la distribuzione delle risorse sotto forma di dividendi ai soci".

Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto di quanto sarà illustrato dall'Organo Amministrativo della Società quale aggiornamento in merito alle richieste formulate dal Socio Regione del Veneto nel corso dell'Assemblea del 28 giugno 2017, giusta DGR n. 923 del 23/06/2017, con particolare riferimento al finanziamento subordinato da parte del socio A.N.A.S. S.p.A..

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che l'art. 11 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prescrive che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico. Il successivo comma 3, stabilisce che: "L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri (...)".

Pertanto, considerato che l'Assemblea della Società CAV s.p.a. può deliberare che, in alternativa all'Amministratore Unico, la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, si propone di deliberare in sede assembleare che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, in ragione delle rilevanti dimensioni del bilancio aziendale, della complessità dell'attività svolta con riferimento all'oggetto sociale ed in particolare delle attività di gestione della rete autostradale in concessione che necessitano di una specifica ed adeguata struttura organizzativa.

Si propone, inoltre, sempre con riferimento al terzo punto, di incaricare la Società CAV s.p.a. di trasmettere la relativa delibera assembleare alla Sezione competente della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 c. 4 e alla Struttura competente del Ministero di cui all'art. 15 del richiamato Testo Unico.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI i commi 289 e 290 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'esercizio 2008);

VISTO l'art. 40 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007);

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTO lo statuto e i patti parasociali della CAV S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. 17016/2017 del 9 novembre 2017, con la quale è stata convocata l'assemblea ordinaria della società Concessioni Autostradali Venete S.p.A.;

VISTO lo Schema di Atto aggiuntivo alla convenzione ricognitiva ai sensi dell'art. 2, comma 290 - Legge 27 dicembre 2007, n. 244 (Allegato A);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. in merito al primo punto all'ordine del giorno, di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo alla convenzione ricognitiva ai sensi dell'art. 2, comma 290 - Legge 27 dicembre 2007, n. 244 (Allegato A) in quanto lo stesso, in linea generale, rispecchia i contenuti degli accordi e delle indicazioni ricevute dal MIT e dal CIPE, con la delibera n. 17 del 3 marzo 2017, con le seguenti modifiche:

1.a) stralcio dell'art. 4, stante il non condivisibile riferimento alla perdita di controllo su CAV S.p.a.. Tale modifica non è, infatti, ipotizzabile, in virtù di quanto stabilito all'art. 7.2 dello statuto della Società, da ultimo approvato, secondo cui "In relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007, n. 244 e delle finalità perseguite dalla Società, le azioni non sono trasferibili, ad eccezione della cessione dell'intera partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Veneto ad una società interamente partecipata dalla Regione stessa, con conseguente esclusione del diritto di prelazione spettante all'altro socio.";

1.b) inserimento di un'ulteriore previsione all'art. 2 della Convenzione ricognitiva, mediante l'introduzione, nel comma 2.1, alla fine del secondo capoverso, ossia dopo le parole "Tutti gli interventi sub d) potranno essere realizzati anche mediante erogazione di contributi ai soggetti attuatori degli interventi stessi", del seguente testo: "Ai fini del finanziamento degli interventi sub d), il Concessionario accantona in bilancio le risorse finanziarie eccedenti il servizio del debito, gli ammortamenti e le riserve di legge. Tali stanziamenti saranno oggetto di impiego, in ottemperanza a un Protocollo d'intesa da stipularsi tra il socio Regione Veneto, il socio ANAS e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in cui saranno specificate le modalità per l'accantonamento e il tiraggio delle suddette risorse. L'utilizzo delle suddette risorse da parte del socio Regione Veneto - anche tramite soggetti attuatori appositamente individuati, ivi compresa la stessa Società -, avverrà previa identificazione, di concerto tra Regione Veneto e Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, delle opere infrastrutturali da finanziare. In ogni caso, è esclusa la distribuzione delle risorse sotto forma di dividendi ai soci";

2. per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto sarà illustrato dall'Organo Amministrativo della Società quale aggiornamento in merito alle richieste formulate dal Socio Regione del Veneto nel corso dell'Assemblea del 28 giugno 2017, giusta DGR n. 923 del 23/06/2017, con particolare riferimento al finanziamento subordinato da parte del socio A.N.A.S. S.p.A.;

3. relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, di deliberare in sede assembleare che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, in ragione delle rilevanti dimensioni del bilancio aziendale, della complessità dell'attività svolta con riferimento all'oggetto sociale ed in particolare delle attività di gestione della rete autostradale in concessione che necessitano di una specifica ed adeguata struttura organizzativa;

4. sempre con riferimento al terzo punto, di incaricare la Società CAV s.p.a. di trasmettere la relativa delibera assembleare alla Sezione competente della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 c. 4 e alla Struttura competente del Ministero di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente provvedimento ad esclusione dell'allegato sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato (omissis)

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