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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 110 del 17 novembre 2017


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1743 del 07 novembre 2017

DGR n. 1307 del 16 agosto 2017 "Protocollo di intesa Regione Veneto - Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per l'attuazione di una Piattaforma di garanzia e l'introduzione nel Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 di un Fondo di Garanzia. Regolamento (UE) n. 1303/2013. DGR n. 434 del 6 aprile 2017. Approvazione dello schema di Accordo di Finanziamento.". Approvazione di alcune correzioni e integrazioni allo schema di Accordo di finanziamento proposte dal FEI.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva alcune correzioni e integrazioni allo schema di Accordo di finanziamento adottato con la Deliberazione n. 1307 del 16 agosto 2017 proposte dal FEI, prima della sua sottoscrizione, ne approva il testo coordinato e ne abroga la precedente versione.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il 16 agosto 2017, in esecuzione del Protocollo di intesa con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per l’attuazione di una Piattaforma multiregionale di garanzia e l’introduzione nel Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 di un Fondo di Garanzia di cui alla DGR n. 434 del 6 aprile 2017, con la Deliberazione n. 1307 è stato approvato lo schema di Accordo di Finanziamento (Funding agreement) per la costituzione e la gestione del Fondo di garanzia.

Oltre ciò il provvedimento:

demanda la sottoscrizione dell’Accordo al Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste;

determina in euro 15.000.000,00 l’importo complessivo degli aiuti destinati al Fondo di garanzia FEI a valere sulle disponibilità recate dal PSR 2014-2020 per la Misura 4 e in euro 2.559.000,00 l’importo massimo del cofinanziamento regionale a carico del bilancio regionale di previsione 2017-2019, autorizzando il Direttore della Direzione Adg FEASR, Parchi e Foreste, a provvedere con propri atti alla assunzione degli impegni conseguenti a favore di AVEPA;

dispone che l’Autorità di gestione del PSR, l’Organismo Pagatore Avepa e ogni altra Struttura regionale coinvolta nell’attuazione del Fondo di garanzia FEI, secondo i rispettivi ruoli e competenze diano applicazione all’Accordo di finanziamento;

designa il Direttore dell’Area Sviluppo Economico e il Direttore della Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste quali rappresentanti della Regione Veneto nel Comitato di Investimento della Piattaforma multiregionale di garanzia FEI.

Il 9 ottobre 2017, nel corso della Conferenza Europea dedicata all’utilizzo degli Strumenti finanziari da parte dei Programmi di Sviluppo Rurale, promossa a Parigi dalla Commissione Europea, i delegati del FEI hanno rappresentato alle Regioni italiane coinvolte la necessità di apportare alcune correzioni e integrazioni allo Schema di accordo di finanziamento approvato ma non ancora sottoscritto.

Sulla base di successivi ulteriori confronti con l’Area Sviluppo Economico e la Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste, Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 per il Veneto, il 26 ottobre 2017  gli uffici FEI hanno trasmesso la definitiva proposta di correzioni e di integrazioni che riguarda i seguenti principali aspetti, oltre a correzioni di alcuni meri errori materiali, terminologici o lessicali.

Dal capitolo 6.2 al capitolo 6.10, nell’Allegato 1 e nell’Appendice H: viene meglio specificato che a ciascuna Regione che aderisce alla Piattaforma FEI spetta un unico voto in seno al Comitato di investimento e che ciascuna Regione viene rappresentata nel Comitato dalla Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale e da un secondo rappresentante.

Nel capitolo 12.8 e nell’Appendice B: viene corretta la definizione “prestiti intesi come qualsiasi contratto di finanziamento (ivi incluso a titolo esemplificativo il leasing)”, con la definizione “prestito o altri strumenti finanziari”, disposta dall’articolo 42, paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) 1303/2013.

Nell’Appendice A "Termini Specifici della Regione", al punto 12: viene stralciato il testo non pertinente: “e la sede operativa deve essere stabilita in Veneto”.

Nell’Appendice B "Strategia di investimento e business plan" vengono inserite le seguenti clausole rese obbligatorie dagli Orientamenti specifici in materia di Aiuti di stato.

Al punto 7) viene inserito il testo: “Il Beneficiario Finale non deve essere un’impresa che ha beneficiato di un aiuto di stato dichiarato illegale o non conforme dalla Commissione Europea e non ha restituito o depositato in un conto bloccato il relativo importo, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio del 23 maggio 2007, così come di volta in volta modificato” .

Al successivo punto "costi ammissibili" viene inserito il testo: “La spesa da supportarsi con l’operazione di finanziamento del debito deve essere sostenuta dopo la data della richiesta da parte del Beneficiario Finale della relativa operazione di finanziamento del debito.”.

Al successivo punto "investimenti ammissibili" viene inserito il testo: “In relazione ad entrambi i casi sub (a) e (b) di cui sopra, gli investimenti da supportarsi con l’operazione di finanziamento del debito non devono essere materialmente completati o realizzati completamente alla data di approvazione dei documenti comprovanti tale operazione di finanziamento del debito.”.

Al successivo punto "settori ristretti 2. Tabacco" viene inserito il testo: “La produzione e commercio di tabacco e prodotti connessi, con l’eccezione dei casi in cui il supporto offerto ai percettori finali è finalizzato alla diversificazione dell’attività degli stessi da tali attività (diversificazione cioè dalla produzione e commercio di tabacco) in attività che non appartengono ai settori ristretti, secondo quanto sarà specificato nella CEOI”.

Al successivo punto "Trasformazione di prodotti in cui il risultato non è un Prodotto Agricolo" viene stralciato il testo: “o rispetto di qualsiasi altro regime di aiuti di stato specifico applicabile nella Regione (con riguardo ai finanziamenti allocati in tale Regione), così come specificato nella CEOI”.

Nell’Appendice G "Accordi fra creditori": sono stati integrati i paragrafi 3.2 e 5.2 per rendere più esplicita la modalità di calcolo degli importi utilizzati per il dimensionamento della copertura del rischio.

Nell’appendice H "Norme di procedura del Comitato di investimento" viene inserito il testo: “19. Con riferimento alle modifiche dell’Accordo di Finanziamento da effettuarsi in conformità alle Clausole 6.7(d) e 18.1.1 dell’Accordo di Finanziamento, il FEI può richiedere al membro votante del Comitato di Investimento di fornire evidenza dei poteri di firma in forma soddisfacente per il FEI”.

Le correzioni e integrazioni illustrate sono valutate positivamente dalle Strutture Tecniche Regionali e sono inserite nello schema di Accordo di finanziamento (Funding Agreement) già approvato con la DGR 1307/2017 e che si ritiene di approvare nel testo in lingua italiana nell’Allegato A al presente provvedimento. Nell’Allegato B al presente provvedimento è riportato il testo dello schema di Accordo di finanziamento in lingua inglese approvato con la DGR 1307/2017 coordinato con le medesime correzioni e integrazioni.

I due testi abrogano e sostituiscono rispettivamente l’Allegato A e l’Allegato B approvati con la DGR 1307/2017, della quale si confermano le restanti disposizioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la Decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la DGR n. 3 del 10/01/2017 di approvazione dell'ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;;

VISTA la DGR n. 668 del 17 maggio 2016 che adotta il Rapporto di valutazione ex ante per il sostegno a strumenti finanziari nel Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1303/2013 articolo 37;

VISTA la DGR n. 2270 del 30 dicembre 2016 che adotta la versione aggiornata del Rapporto di valutazione ex ante per il sostegno a strumenti finanziari nel Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1303/2013 articolo 37;

VISTA la DGR n. 434/2017 che approva il Protocollo di intesa proposto dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per l'attuazione di una Piattaforma di garanzia e l'introduzione nel Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 di un Fondo di Garanzia. Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA la DGR n. 1307 del 16 agosto 2017, che approva lo schema di Accordo di Finanziamento con il quale viene attuato il Protocollo di intesa Regione Veneto - Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per l’attuazione di una Piattaforma di garanzia e l’introduzione nel Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 di un Fondo di Garanzia, giusta DGR n. 434 del 6 aprile 2017;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste;

DATO ATTO che il Direttore dell’Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il testo coordinato, con le correzioni e integrazioni riportate in premessa, dello schema di Accordo di finanziamento in lingua italiana di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che abroga e sostituisce l’Allegato A della Deliberazione n. 1307 del 16 agosto 2017; 
  3. di approvare il testo coordinato, con le correzioni e integrazioni riportate in premessa, dello schema di Accordo di finanziamento in lingua inglese di cui all’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, che abroga e sostituisce l’Allegato B della Deliberazione n. 1307 del 16 agosto 2017; 
  4. di confermare le restanti disposizioni assunte con la Deliberazione n. 1307 del 16 agosto 2017; 
  5. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste, autorizzando il Direttore all’assunzione dei provvedimenti esecutivi necessari e degli eventuali adeguamenti tecnici allo schema di Accordo di finanziamento di cui agli Allegati A e B al presente provvedimento; 
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1743_AllegatoA_356755.pdf
1743_AllegatoB_356755.pdf

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