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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 114 del 24 novembre 2017


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1816 del 07 novembre 2017

Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si recepiscono i contenuti dell’Accordo Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 “Linee guida in materia di tirocini”.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 1324 del 23 luglio 2013 la Giunta regionale del Veneto aveva emanato disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, sulla scorta di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2012 n. 92 “Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e del conseguente accordo tra Stato e Regioni sancito il 24 gennaio 2013.

Con l’accordo del 25 maggio 2017 (Atto rep. N. 86/CSR) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha aggiornato le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” di cui all’accordo del 24 gennaio 2013.

Con il presente provvedimento si intende pertanto adeguare ai nuovi contenuti la disciplina regionale di cui alla DGR 1324/2013.

Viene rivisto, aggiornato ed integrato il contenuto della precedente deliberazione al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione e di affrontare adeguatamente anche le problematiche che hanno riguardato l’attuazione della misura “Tirocini” nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, anche in considerazione dei pareri delle Commissioni parlamentari sui decreti attuativi del Jobs Act nn. 149 e 150 del 14/09/2015, in particolare laddove invitano a rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali fittizie forme di lavoro subordinato.

La Conferenza Stato Regioni e Province autonome, nella seduta del 25 maggio 2017, tenendo conto che la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini ha posto la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, al fine di qualificare l’istituto e limitarne gli abusi, ha concordato sui seguenti principi:

  • il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
  • i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.

Conformemente agli standard minimi di qualità che i Paesi dell’Unione europea sono chiamati ad adottare in materia di tirocini, previsti dalla citata Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 10 marzo 2014, col presente atto si provvede a prevedere una definizione chiara degli obiettivi di apprendimento e formazione, assicurare il rispetto dei diritti relativi alle condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti, individuare chiaramente i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte, stabilire una durata ragionevole delle esperienze di tirocinio, prevedere un adeguato riconoscimento dei tirocini.

Il testo novellato, Allegato A parte integrante del presente provvedimento, presenta altresì alcune modifiche che chiariscono e modificano singole disposizioni, anche mediante l’aggiornamento dei riferimenti alle normative intervenute successivamente all’approvazione della DGR 1324/2013.

Sulle disposizioni di cui al summenzionato testo, come richiesto all’art. 41 comma 4 della legge regionale 3/2009, è stata sentita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, che nella seduta del 5 ottobre 2017 ha espresso parere favorevole a maggioranza. Per acquisire il richiesto parere del Comitato di coordinamento istituzionale si è invece seguita la procedura scritta, ricevendo sul testo di cui all’Allegato A il parere favorevole della maggioranza dei componenti. È stata inoltre sentita, ai sensi dell’art. 41 comma 3 della legge regionale n. 3/2009, la competente commissione consiliare che il 25 ottobre 2017 ha espresso parere favorevole all’unanimità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196;

Visto il decreto interministeriale 25.03.1998 n. 142;

Vista la legge 28 giugno 2012 n. 92 art. 1 commi 34-36;

Visto l’Accordo del 25 maggio 2017 in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome in merito l’approvazione di linee guida in materia di tirocini;

Preso atto del parere favorevole, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla Commissione di concertazione tra le parti sociali del 5 ottobre 2017 e dal Comitato di coordinamento istituzionale, pervenuto in forma scritta;

Visto l’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3

Vista la DGR n. 1324 del 23 luglio 2013;

Vista la propria Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017;

Visto il parere della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 25 ottobre 2017;

Visto l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
  2. di approvare l’Allegato A alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante “Disposizioni in materia di tirocinio in applicazione dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3”;
  3. di stabilire che la disciplina in materia di tirocini, Allegato A alla presente deliberazione, trova applicazione dal 1 gennaio 2018. Da tale data la disciplina di cui alla DGR n. 1324 del 22 luglio 2013 è sostituita dalla presente;
  4. di prevedere che nel caso in cui la Giunta regionale abbia promosso iniziative di politica attiva del lavoro che prevedono un utilizzo dello strumento del tirocinio con regolamentazione difforme da quella stabilita all’ Allegato A della presente deliberazione, si applicano le disposizioni previste nelle direttive che hanno dato avvio alle suddette iniziative;
  5. di incaricare la Direzione Lavoro dell’esecuzione del presente atto, compresa l’adozione dei modelli di convenzione, progetto formativo individuale, attestazione finale di tirocinio;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1816_AllegatoA_356742.pdf

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