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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1739 del 07 novembre 2017
Disposizioni in merito alla remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero per i DRG (Diagnosis Related Groups) chirurgici diurni e ordinari 0-1 giorno ricompresi nell'elenco di cui agli allegati 6 e 6A al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, per l'assistenza ospedaliera erogata nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto.
Al fine di garantire lo sviluppo dell’appropriatezza erogativa dei ricoveri ospedalieri dei cittadini non residenti nel Veneto, si dispone un abbattimento tariffario pari al 20% della tariffa per i DRG (Diagnosis Related Groups) chirurgici diurni e ordinari 0-1 giorno ricompresi nei DRG indicati negli allegati 6 e 6A al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (c.d. ricoveri ordinari e diurni di bassa complessità a rischio di inappropriatezza).
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la DGR n. 1816 del 15 novembre 2016, cui si fa rinvio, la Giunta Regionale ha previsto, tra l’altro, che per la remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero erogate ai cittadini non residenti nel Veneto dagli erogatori ospedalieri privati accreditati il tetto massimo e non superabile per ciascun erogatore sia determinato operando sull’importo consuntivato dell’anno 2011 una riduzione del 2%, fatta eccezione per:
Si evidenzia che la DGR n. 1816/2016 ha altresì rappresentato che si era adempiuto alla riduzione della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, in ossequio a quanto previsto dal comma 14 dell’art. 15 del d.l. 95/2012, convertito con l. 135/2012, cosi come modificato dal comma 574 dell’art 1 della l. 208/2015.
Azienda Zero ha quindi effettuato delle ulteriori analisi e valutazioni tecniche, aggiornate anche con i dati relativi ai mesi dell’anno in corso, sull’evoluzione dei ricoveri erogati nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto (c.d. “mobilità attiva”) da parte di tutte le strutture ospedaliere, sia pubbliche che private accreditate (documento agli atti della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR). Da tali analisi è emersa la necessità di rafforzare le misure atte a garantire che l’esecuzione delle prestazioni avvenga nel setting assistenziale più appropriato cioè tale da garantire identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse, disincentivando scelte diverse.
Pertanto, come peraltro previsto dall’art. 1, comma 574, della legge n. 208/2015 e dagli artt. 39 e 41 del DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, si propone, con il presente atto, di procedere ad un abbattimento pari al 20% della tariffa dei DRG (Diagnosis Related Groups) chirurgici diurni e ordinari 0-1 giorno ricompresi nei DRG indicati negli allegati 6 e 6A al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (c.d. ricoveri ordinari e diurni di bassa complessità a rischio di inappropriatezza) per l’assistenza ospedaliera erogata nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto.
Quanto sopra disposto si applica nei confronti degli erogatori pubblici e privati accreditati a decorrere dal 1 gennaio 2018. Si ritiene abrogata ogni disposizione non compatibile con le determinazioni assunte con il presente atto.
Per ultimo, si dà atto che il contenuto del presente provvedimento è stato oggetto di informazione alle Associazioni di Categoria (AIOP ed ARIS) in data 20 ottobre 2017.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art 15, comma 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalle legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
VISTO l’accordo per la regolazione dei flussi finanziari connessi alla mobilità degli assistiti tra le Regioni per gli anni 2014-2015 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (atto rep. 16/104/CR7a/C7 del 29 settembre 2016);
VISTA la DGR n. 1816 del 15 novembre 2016;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
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