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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 111 del 20 novembre 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 07 novembre 2017

Conferma dell'accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero denominato "Nazaret" della Fondazione di religione opera santa Maria della carità, con sede in via Castellana n. 69 - Mestre Venezia. Legge Regionale 16.08.2002, n.22.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede alla conferma dell’accreditamento istituzionale per l’Hospice denominato “Nazaret” della Fondazione di religione opera santa Maria della carità con sede operativa sita in via Castellana n. 69 – Mestre Venezia, con una dotazione di 8 p.l., ai sensi della L.R. 16.8.2002 n. 22.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L’obiettivo è, infatti, quello di garantire un’assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell’accreditamento istituzionale e gli standard relativi all’accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Con l'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012, è stato confermato che tra gli obiettivi strategici della Regione rientra anche quello dell'innalzamento del livello qualitativo dell'offerta sanitaria, socio-sanitaria e sociale che viene garantito attraverso l'uniformità delle prestazioni e il rispetto dei tempi di attesa standard.

Con DGR n. 2067/2007 la Giunta Regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per l’applicazione della DGR. n. 84/2007 ed ha introdotto modifiche a quanto già stabilito da precedenti provvedimenti applicativi della L.R. n. 22/2002.

Con DGR n. 1145 del 5.7.2013 “L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)”, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n. 22, è stata delegata alle Aziende Sanitarie la funzione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il rilascio dell’accreditamento istituzionale.

Con DGR n. 2174 del 23.12.2016 riguardante “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19” è stato stabilito tra l’altro, di mantenere in capo alle Aziende Ulss le funzioni individuate dalla DGR n. 1145/2013 fino all’espletamento della riorganizzazione delle funzioni disposta dalla L.R. n.19/2016.

L’art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell’accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell’autorizzazione all’esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all’accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:

  • con Decreto n. 39 del 21.3.2014 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, è stata rilasciata all’Hospice “Nazaret” presso il Centro per persone Anziane, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio di attività di Hospice extraospedaliero per n. 8 posti letto;
  • con DGR n. 2053 del 3.11.2014, è stato rilasciato l’accreditamento istituzionale all’Hospice “Nazaret” presso il Centro Servizi per persone Anziane non autosufficienti per 8 posti letto;
  • il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, come da documentazione agli atti, con nota prot. reg. n. 166088 del 28.4.2017;
  • l’U.O. Strutture Intermedie e Socio Sanitarie Territoriali con nota prot. n. 228553 del 12.6.2017 ha confermato la coerenza con la programmazione sanitaria regionale per 8 posti letto previsti per l’Hospice sopra citato;
  • la struttura richiedente risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica inviato dall’Azienda ULSS 3 Serenissima con nota prot. n. 293603 del 18.7.2017, ai sensi della DGR n. 1145/13, con punteggio di 99,5%, senza prescrizioni;
  • la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 19.9.2017, trasmesso con nota prot. n. 396069 del 22.9.2017 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accreditamento.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si ritiene di proporre la conferma dell’accreditamento istituzionale all’Hospice “Nazaret” della Fondazione di religione opera santa Maria della carità, per una capacità ricettiva pari a n. 8 posti letto.

L’accreditamento, previa diffida, può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o all’accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall’art. 20 della L.R. n. 22/2002.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 22/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTA la L.R. n. 19 del 25.10.2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la DGR n. 2501/2004 “ Manuale per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali del Veneto in attuazione della L.R. n. 22/2002”;

VISTA la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007“L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l’accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali”;

VISTA la DGR n. 2067/2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per l’applicazione della DGR n. 84/2007;

VISTA la DGR n. 2053 del 3.11.2014, di rilascio dell’accreditamento istituzionale all’Hospice “Nazaret” presso il Centro Servizi per persone Anziane non autosufficienti per 8 posti letto;

VISTA la DGR n. 2174 del 23.12.2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. n. 19 del 25.10.2016”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 39 del 21.3.2014 di conferma dell’autorizzazione all’Esercizio dell’Hospice “Nazaret”;

VISTO il parere di coerenza con la programmazione sanitaria regionale, trasmesso con nota prot. n.228553 del 12.6.2017 dell’U.O. Strutture Intermedie e Socio Sanitarie Territoriali, per 8 posti letto;

VISTO il rapporto di verifica trasmesso con nota prot. reg. n. 293603 del 18.7.2017 dall’Az. ULSS 3 Serenissima;

VISTO il parere favorevole espresso dalla CRITE nella seduta del 19.9.2017, trasmesso con nota prot. reg. 396069 del 22.9.2017;

VISTO l’art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di confermare l’accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate in premessa, a favore dell’Hospice extraospedaliero denominato “Nazaret”, dell’ente gestore Fondazione di religione opera santa Maria della carità con sede in via Castellana n. 69 – Mestre Venezia, per una dotazione di n. 8 posti letto;
  2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale;
  3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della L.R. n. 22/02, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  4. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie già stabilite dalla Regione;
  5. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
  6. di dare atto che l’Azienda ULSS di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell’accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento si applicano le diposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;
  9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all’Azienda ULSS competente per territorio;
  10. di incaricare, l’U.O. Accreditamento Strutture Sanitarie, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell’esecuzione del presente atto;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
  12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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