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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 105 del 07 novembre 2017


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1621 del 12 ottobre 2017

DGR 503 del 14.04.2017. Determinazioni.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede alla rimozione del termine per la nomina del revisore dei conti nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza della Regione del Veneto, già fissato con precedente provvedimento di Giunta, secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'art. 56.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'articolo 56, ha introdotto importanti novità volte alla razionalizzazione e all'aggiornamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza operanti nel Veneto, con l'obiettivo, tra gli altri, di introdurre miglioramenti ai processi organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali svolte.

In particolare, per quanto riguarda la nomina all'incarico dell'organo di revisione contabile, il comma 8 del medesimo articolo di legge, ha previsto che il professionista da nominare venga individuato tra i revisori inseriti nell'apposito Elenco regionale, articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale.

L'Elenco costituisce lo strumento a disposizione dei soggetti incaricati a effettuare le nomine, visto che consente di avere la disponibilità di soggetti già selezionati e in possesso dei requisiti adeguati all'incarico da ricoprire, in un'ottica di trasparenza e snellimento delle procedure.

L'articolo 56 della succitata Legge regionale n. 30 del 2016 ha, inoltre, stabilito, al comma 9, tre tipologie di organo di controllo, distinte quanto a composizione e modalità di nomina, in relazione alla classificazione tipologica dell'IPAB:

  • IPAB di classe 1A: il collegio dei revisori è costituito da tre componenti, nominati come segue: il componente Presidente dalla Giunta Regionale, un componente dalla Conferenza dei Sindaci della sede legale dell'IPAB e un componente dal Consiglio di Amministrazione;
  • IPAB di classe 1B: l'organo di controllo è costituito da un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta Regionale;
  • IPAB di classe 2: l'organo di controllo è costituito da un unico revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Con D.G.R. n. 503 del 14 aprile 2017 e D.G.R. n. 874 del 13 giugno 2017, sono state approvate le istruzioni operative per l'iscrizione e la gestione dell'Elenco regionale di cui trattasi e, in esito all'istruttoria espletata sono stati inseriti nel medesimo Elenco i candidati risultati idonei secondo le istruzioni di cui alle deliberazioni richiamate.

In particolare, la D.G.R. n. 503 del 2017 ha fissato il termine del 17/10/2017 per la sostituzione dei revisori.

A tal proposito, va evidenziato il notevolissimo numero di domande ricevute per l'iscrizione al registro regionale dei revisori con la conseguente necessità di compiere sulle medesime le opportune verifiche e consentire il coordinamento dei soggetti deputati alle nomine presso le IPAB di classe 1A, per non incorrere in sovrapposizioni o nomine coincidenti.

Nel frattempo sono pervenute osservazioni dei revisori dei conti rispetto alla nuova disciplina, in particolare di coloro che vedono cessare il rapporto in essere con le IPAB in virtù dall'esecutività effettiva delle disposizioni di cui all'art. 56 della legge regionale n. 30 del 2016 i quali prospettano la possibilità di interpretazioni differenti della norma.

Ai fini dell'adempimento all'obbligo di legge e della migliore gestione dell'istruttoria delle nomine dei revisori, preso atto del parere prot. n. 425792 del 12/10/2017, espresso dall'avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, si ritiene di rimuovere il termine del 17 ottobre 2017, già fissato con D.G.R. n. 503 del 2017, demandando alla Direzione regionale competente la definizione delle modalità e tempi di applicazione della nuova disciplina in materia dettata dall'articolo 56 della Legge regionale n. 30 del 2016.

Con riferimento alle IPAB il cui organo di controllo risulta scaduto o di prossima scadenza, nelle more delle disposizioni applicative di cui sopra, stante la necessità dell'organo, si dispone l'avvio delle procedure di nomina secondo la composizione e modalità previste dalla legge regionale n. 30 del 2016, su istanza delle IPAB interessate, da inviarsi agli enti competenti alla nomina almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dell'organo di controllo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2016 n. 30;

VISTA la D.G.R. n. 503 del 14 aprile 2017;

VISTA la D.G.R. n. 874 del 13 giugno 2017;

VISTI i Decreti della Direzione Servizi Sociali n. 15 del 6 settembre 2017 e n. 20 del 29 settembre 2017;

delibera

1.  di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.  di rimuovere il termine del 17 ottobre 2017 già fissato con DGR n. 503 del 14 aprile 2017;

3.  di demandare alla Direzione Servizi Sociali la definizione delle modalità e tempi di applicazione della nuova disciplina degli organi di controllo delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza della Regione del Veneto dettata dall'articolo 56 della Legge regionale n. 30 del 2016, nonché le relative verifiche di attuazione;

4.  di demandare alla Direzione Servizi Sociali, con riferimento alle IPAB il cui organo di controllo risulta scaduto o di prossima scadenza, l'attività di assistenza nelle procedure di nomina del componente regionale degli organi di controllo secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 30 del 2016, su istanza delle IPAB interessate, da inviarsi agli enti competenti alla nomina almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei relativi organi di controllo;

5.  di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;

6.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;

7.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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