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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1660 del 17 ottobre 2017
Ditta Luzan Marmi S.r.l. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "LEMPRECHE" in Comune di Lusiana (VI). Ampliamento. L.R. 44/1982.
Il provvedimento dispone l’autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di marmo in Comune di Lusiana, denominata LEMPRECHE.
Estremi dei principali atti istruttori: Decreto del Dirigente Regionale di esclusione dalla procedura di V.I.A. n. 96 del 17.11.2014. Istanza della ditta in data 02.02.2015, acquisita al prot. 309251 del 28.07.2015. Documentazioni integrative prott. n. 465853 del 16.11.2015, n. 476201 del 23.11.2015. Parere Comune: D.C.C. n. 20 del 08.04.2014. Parere C.T.P.A.C. di Vicenza in data 11.02.2016. Parere C.T.R.A.E. in data 24.05.2017. Parere Soprintendenza di Verona n. 16412 del 10.07.2017.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 262 del 05.03.2013 è stata autorizzata la coltivazione in ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata “LEMPRECHE” in Comune di Lusiana (VI), sostituendo le precedenti autorizzazioni rilasciate con DD.G.R. n. 1180 del 14.03.1995 e n. 707 del 08.04.2008.
La ditta Luzan Marmi S.r.l., con domanda in data 02.02.2015, pervenuta il 24.07.2015 ed acquisita al prot. 309251 del 28.07.2015, ha chiesto ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 l’autorizzazione ad ampliare la cava su terreno in disponibilità comunale.
Il progetto era stato escluso, con prescrizioni, dalla procedura di V.I.A. con decreto n. 96 del 17.11.2014 della Sezione regionale coordinamento attività operative.
Della domanda è stato dato avviso all’Albo Pretorio del Comune di Lusiana a partire dal 14.03.2014 e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni. Sulla domanda medesima, il Consiglio Comunale di Lusiana, con deliberazione n. 20 del 08.04.2014, ha espresso parere favorevole al progetto di coltivazione in ampliamento e alla concessione della disponibilità dell’area comunale per la realizzazione dell’intervento.
La Sezione regionale economia e sviluppo montano, con decreto n. 152 del 23.12.2014, ha autorizzato il Comune di Lusiana a mutare la destinazione dei terreni ad uso civico inseriti nell’area della cava, al fine di consentirne la coltivazione per una durata di 10 anni ovvero fino alla scadenza dell’autorizzazione di cava.
Con nota 339240 del 20.08.2015 è stato comunicato l’avvio del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione in ampliamento, chiedendo la necessaria documentazione integrativa.
Detta documentazione integrativa è pervenuta ai prott. n. 465853 del 16.11.2015, n. 476201 del 23.11.2015. Con nota 492035 del 02.12.2015 è stato quindi chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza.
La Provincia di Vicenza, con nota acquisita al protocollo n. 62590 in data 17.02.2016, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 11.02.2016, ha espresso parere favorevole alla domanda con le seguenti prescrizioni:
La domanda e relativo progetto sono stati quindi esaminati dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 24.05.2017. La Commissione, preso atto che l’intervento ricade all’esterno dei siti della Rete Natura 2000, che non appaiono possibili effetti significativi negativi sui siti medesimi come da asseverazione agli atti e che l’intervento risulta compatibile con il vincolo idrogeologico e con il vincolo paesaggistico ivi esistente per la presenza di usi civici, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all’autorizzazione del progetto di coltivazione della cava in ampliamento nonché all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, come da parere allegato (allegato A) parte integrante del presente provvedimento.
La C.T.R.A.E., nell’esprimersi favorevolmente all’intervento richiesto, ha recepito le prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C., vincolante ai sensi dell’art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, nonché le prescrizioni contenute nel DDR 96/2014 di esclusione dalla procedura di V.I.A.
Trattandosi di cava ricadente in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, il Settore gestione e tutela risorse geologiche di concerto con il Settore paesaggio e osservatorio della Sezione urbanistica, ha redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.Lgs.42/2004, dalla quale emerge che l’intervento di coltivazione della cava, con le prescrizioni indicate dalla C.T.R.A.E., risulta ammissibile in relazione al vincolo paesaggistico.
La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto e al parere della C.T.R.A.E., è stata trasmessa alla Soprintendenza competente con nota n. 227867 in data 09.06.2017, ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004. La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 16.06.2017.
La Soprintendenza, con nota 16412 del 10.07.2017 acquisita al prot. 291233 del 14.07.2017, ha trasmesso il parere favorevole circa la compatibilità delle opere in progetto rispetto al contesto di riferimento e ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Nell’esprimere il parere la Soprintendenza ha integrato le prescrizioni paesaggistiche riprese dalla C.T.R.A.E. con le seguenti:
Nell’autorizzare l’ampliamento della cava occorre quindi recepire le prescrizioni contenute del parere vincolante della Soprintendenza, ad eccezione dell’ultima, raccordandole con quelle proposte dalla C.T.R.A.E.. Con rifermento invece all’ultima prescrizione, infatti, si evidenzia che essa è di fatto contenuta nelle prescrizioni autorizzative in cui vengono stabiliti i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione, coerentemente con l’entità dell’intervento, mentre l’accertamento della ricomposizione viene effettuato con le procedure di cui all’art. 25 della L.R. 44/1982 che ne garantisce l’esecuzione.
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stata acquisita, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione in data 08.06.2017, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta titolare della domanda.
In considerazione dei risultati dell’istruttoria svolta, del parere favorevole della C.T.R.A.E., è possibile autorizzare alla ditta Luzan Marmi s.r.l. la coltivazione in ampliamento e relativa ricomposizione della cava “LEMPRECHE”, secondo il nuovo progetto riferito all’intero sito estrattivo, compresa la cava originaria. Tale progetto, quindi, definisce un modello ricompositivo unitario, coordinato e coerente con le esigenze di sistemazione dell’intero ambito estrattivo.
Il presente provvedimento assorbe e sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 262 del 05.03.2013 e con le precedenti deliberazioni, con l’obbligo per la ditta di presentare un nuovo deposito cauzionale per l’importo individuato dalla C.T.R.A.E., in sostituzione di quelli a suo tempo presentati.
Occorre infine imporre la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Lusiana ai sensi dell’art. 20 della L.R. 44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell’atto unilaterale sostitutivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento (allegato B).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l’art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all’entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell’art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il decreto n. 96 del 17.11.2014 del Dirigente della Sezione regionale coordinamento attività operative che ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A.;
VISTA la domanda in data 02.02.2015 della ditta Luzan Marmi s.r.l. pervenuta in data 24.07.2015 ed acquisita al prot. 309251 del 28.07.2015, per l’ampliamento della cava denominata “LEMPRECHE”;
VISTA la documentazione progettuale integrativa e sostitutiva acquisita ai prott. 465853 del 16.11.2015, n. 476201 del 23.11.2015;
VISTI il parere favorevole del Comune di Lusiana ed i pareri favorevoli della C.T.PA.C. di Vicenza in data 11.02.2016, della C.T.R.A.E. in data 24.05.2017 e della Soprintendenza in data 10.07.2017;
VISTO il decreto n. 152 del 23.12.2014 della Sezione regionale economia e sviluppo montano;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
DATO ATTO dell’avvenuto versamento di € 103,00 a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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