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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 105 del 07 novembre 2017


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1660 del 17 ottobre 2017

Ditta Luzan Marmi S.r.l. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "LEMPRECHE" in Comune di Lusiana (VI). Ampliamento. L.R. 44/1982.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l’autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di marmo in Comune di Lusiana, denominata LEMPRECHE.

Estremi dei principali atti istruttori:
Decreto del Dirigente Regionale di esclusione dalla procedura di V.I.A. n. 96 del 17.11.2014.
Istanza della ditta in data 02.02.2015, acquisita al prot. 309251 del 28.07.2015.
Documentazioni integrative prott. n. 465853 del 16.11.2015, n. 476201 del 23.11.2015.
Parere Comune: D.C.C. n. 20 del 08.04.2014.
Parere C.T.P.A.C. di Vicenza in data 11.02.2016.
Parere C.T.R.A.E. in data 24.05.2017.
Parere Soprintendenza di Verona n. 16412 del 10.07.2017.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 262 del 05.03.2013 è stata autorizzata la coltivazione in ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata “LEMPRECHE” in Comune di Lusiana (VI), sostituendo le precedenti autorizzazioni rilasciate con DD.G.R. n. 1180 del 14.03.1995 e n. 707 del 08.04.2008.

La ditta Luzan Marmi S.r.l., con domanda in data 02.02.2015, pervenuta il 24.07.2015 ed acquisita al prot. 309251 del 28.07.2015, ha chiesto ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 l’autorizzazione ad ampliare la cava su terreno in disponibilità comunale.

Il progetto era stato escluso, con prescrizioni, dalla procedura di V.I.A. con decreto n. 96 del 17.11.2014 della Sezione regionale coordinamento attività operative.

Della domanda è stato dato avviso all’Albo Pretorio del Comune di Lusiana a partire dal 14.03.2014 e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni. Sulla domanda medesima, il Consiglio Comunale di Lusiana, con deliberazione n. 20 del 08.04.2014, ha espresso parere favorevole al progetto di coltivazione in ampliamento e alla concessione della disponibilità dell’area comunale per la realizzazione dell’intervento.

La Sezione regionale economia e sviluppo montano, con decreto n. 152 del 23.12.2014, ha autorizzato il Comune di Lusiana a mutare la destinazione dei terreni ad uso civico inseriti nell’area della cava, al fine di consentirne la coltivazione per una durata di 10 anni ovvero fino alla scadenza dell’autorizzazione di cava.

Con nota 339240 del 20.08.2015 è stato comunicato l’avvio del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione in ampliamento, chiedendo la necessaria documentazione integrativa.

Detta documentazione integrativa è pervenuta ai prott. n. 465853 del 16.11.2015, n. 476201 del 23.11.2015. Con nota 492035 del 02.12.2015 è stato quindi chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza.

La Provincia di Vicenza, con nota acquisita al protocollo n. 62590 in data 17.02.2016, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 11.02.2016, ha espresso parere favorevole alla domanda con le seguenti prescrizioni:

  1. deve essere prodotto, prima dell’inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell’area di intervento; il rilievo dovrà essere condotto con tecnologia laser-scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell’area di cava e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD); al fine di un’efficace attività di controllo post-autorizzazione, si chiede che siano riportate le monografie di ciascun cippo posto a delimitazione dell’area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS);
  2. non deve essere alienato materiale di scarto;
  3. sia confermata la possibilità di apportare terre e rocce da scavo idonee, come già previsto nella precedente autorizzazione ma non ancora apportate in cava;
  4. l’intervento di ampliamento non comporti alcuna alterazione o manomissione dei manufatti della Grande guerra presenti in loco, come previsto dalle norme vigenti e adottate;
  5. la documentazione di progetto dovrà essere integrata con timbro e firma dell’agronomo sui frontespizi di tavola e relazione; inoltre si chiede che il progetto sia integrato con un quadro di raffronto con le precedenti autorizzazioni in merito all’interessamento (eliminazione e ricostituzione) delle superfici boscate presenti in loco, da sottoporre al Settore forestale per l’espressione del relativo parere.

La domanda e relativo progetto sono stati quindi esaminati dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 24.05.2017. La Commissione, preso atto che l’intervento ricade all’esterno dei siti della Rete Natura 2000, che non appaiono possibili effetti significativi negativi sui siti medesimi come da asseverazione agli atti e che l’intervento risulta compatibile con il vincolo idrogeologico e con il vincolo paesaggistico ivi esistente per la presenza di usi civici, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all’autorizzazione del progetto di coltivazione della cava in ampliamento nonché all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, come da parere allegato (allegato A) parte integrante del presente provvedimento.

La C.T.R.A.E., nell’esprimersi favorevolmente all’intervento richiesto, ha recepito le prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C., vincolante ai sensi dell’art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, nonché le prescrizioni contenute nel DDR 96/2014 di esclusione dalla procedura di V.I.A.

Trattandosi di cava ricadente in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, il Settore gestione e tutela risorse geologiche di concerto con il Settore paesaggio e osservatorio della Sezione urbanistica, ha redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.Lgs.42/2004, dalla quale emerge che l’intervento di coltivazione della cava, con le prescrizioni indicate dalla C.T.R.A.E., risulta ammissibile in relazione al vincolo paesaggistico.

La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto e al parere della C.T.R.A.E., è stata trasmessa alla Soprintendenza competente con nota n. 227867 in data 09.06.2017, ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004. La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 16.06.2017.

La Soprintendenza, con nota 16412 del 10.07.2017 acquisita al prot. 291233 del 14.07.2017, ha trasmesso il parere favorevole circa la compatibilità delle opere in progetto rispetto al contesto di riferimento e ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Nell’esprimere il parere la Soprintendenza ha integrato le prescrizioni paesaggistiche riprese dalla C.T.R.A.E. con le seguenti:

  • le piantumazioni previste dovranno essere controllate nel tempo, prevedendo laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa;
  • le fasi di ripristino e di ricomposizione ambientale dovranno essere verificate attraverso analisi comparate degli obiettivi e dei risultati raggiunti che dovranno essere esplicitate, alla fine di ogni fase di attività e a conclusione totale dei lavori in una relazione tecnica corredata di dettagliata documentazione fotografica;
  • tutte le opere accessorie e di viabilità dovranno essere oggetto di manutenzione;
  • l’esito delle indagini archeologiche dovrà essere inviato alla Soprintendenza per le eventuali valutazioni di competenza;
  • si dovrà garantire in ogni caso ed indipendentemente dalla ripresa delle fasi di scavo, la ricomposizione paesaggistica del sito entro tempi brevi, dichiarati ed accertati dalla Regione del Veneto.

Nell’autorizzare l’ampliamento della cava occorre quindi recepire le prescrizioni contenute del parere vincolante della Soprintendenza, ad eccezione dell’ultima, raccordandole con quelle proposte dalla C.T.R.A.E.. Con rifermento invece all’ultima prescrizione, infatti, si evidenzia che essa è di fatto contenuta nelle prescrizioni autorizzative in cui vengono stabiliti i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione, coerentemente con l’entità dell’intervento, mentre l’accertamento della ricomposizione viene effettuato con le procedure di cui all’art. 25 della L.R. 44/1982 che ne garantisce l’esecuzione.

In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stata acquisita, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione in data 08.06.2017, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta titolare della domanda.

In considerazione dei risultati dell’istruttoria svolta, del parere favorevole della C.T.R.A.E., è possibile autorizzare alla ditta Luzan Marmi s.r.l. la coltivazione in ampliamento e relativa ricomposizione della cava “LEMPRECHE”, secondo il nuovo progetto riferito all’intero sito estrattivo, compresa la cava originaria. Tale progetto, quindi, definisce un modello ricompositivo unitario, coordinato e coerente con le esigenze di sistemazione dell’intero ambito estrattivo.

Il presente provvedimento assorbe e sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 262 del 05.03.2013 e con le precedenti deliberazioni, con l’obbligo per la ditta di presentare un nuovo deposito cauzionale per l’importo individuato dalla C.T.R.A.E., in sostituzione di quelli a suo tempo presentati.

Occorre infine imporre la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Lusiana ai sensi dell’art. 20 della L.R. 44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell’atto unilaterale sostitutivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento (allegato B).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l’art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all’entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell’art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il decreto n. 96 del 17.11.2014 del Dirigente della Sezione regionale coordinamento attività operative che ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A.;

VISTA la domanda in data 02.02.2015 della ditta Luzan Marmi s.r.l. pervenuta in data 24.07.2015 ed acquisita al prot. 309251 del 28.07.2015, per l’ampliamento della cava denominata “LEMPRECHE”;

VISTA la documentazione progettuale integrativa e sostitutiva acquisita ai prott. 465853 del 16.11.2015, n. 476201 del 23.11.2015;

VISTI il parere favorevole del Comune di Lusiana ed i pareri favorevoli della C.T.PA.C. di Vicenza in data 11.02.2016, della C.T.R.A.E. in data 24.05.2017 e della Soprintendenza in data 10.07.2017;

VISTO il decreto n. 152 del 23.12.2014 della Sezione regionale economia e sviluppo montano;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell’avvenuto versamento di € 103,00 a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 24.05.2017 con le relative prescrizioni, come da verbale allegato alla presente deliberazione (allegato A);
  2. di autorizzare la ditta Luzan Marmi s.r.l.  (C.F. 02266670245), con sede a Conco (VI) in via Cappellari n. 52, a coltivare in ampliamento la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “LEMPRECHE” in Comune di Lusiana (VI), individuata con linea blu e linea rossa nell’estratto di mappa contenuto nell’elaborato n. 1 (estratti e planimetrie), facente parte della documentazione di progetto, e in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 5 e con le successive prescrizioni;
  3. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, le opere di coltivazione della cava di cui al punto 2 in relazione al vincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923, n. 3267) e al vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull’area di cava, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all’art. 16 della L.R. 44/1982;
  4. di stabilire che l’autorizzazione paesaggistica ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;
  5. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati debitamente vistati:
  • acquisiti al prot. n. 309251 del 28.07.2015:
    • Relazione tecnica
    • Relazione geologica
    • Relazione tecnico - agronomica
    • Relazione paesaggistica
    • Elab.1 - estratti e planimetria
    • Elab.2 - piano quotato stato attuale
    • Elab.3 - rilievo topografico
    • Elab.4 - sezioni attuali e di ripristino
    • Elab.5 - piano quotato di ripristino
    • Elab.6 - carta vegetazionale
    • Elab.7 - piano di coltivazione e ricomposizione
    • Elab.8 - documentazione fotografica
  • acquisiti al prot. n. 465853 del 16.11.2015:
    • relazione tecnica
    • Piano gestione dei rifiuti di estrazione
    • Indagine ambientale
  • acquisiti al prot. n. 476201 del 23.11.2015:
    • relazione tecnica dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale;
  1. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione con relativa indagine ambientale, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
  2. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce l’autorizzazione rilasciata con deliberazione n. 262 del 05.03.2013 nonché le precedenti deliberazioni n. 1180 del 14.03.1995 e n. 707 del 08.04.2008;
  3. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da “calcare lucidabile (marmo)”, per un volume pari a circa mc 35.411 di materiale in blocchi, comprensivo del volume di mc 28.911 autorizzato e ancora da estrarre al momento della elaborazione del progetto;
  4. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione entro il 31.12.2020 e quelli di sistemazione entro il 31.12.2021;
  5. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
    1. presentare alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale –Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”)- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 400.000,00 (quattrocentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
    2. presentare, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, i titoli relativi alla disponibilità dell’area della cava, regolarmente registrati, almeno per la temporalità prevista dalla presente autorizzazione;
    3. presentare, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, un rilievo dettagliato dell’area di intervento. Il rilievo potrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre o secondo topografia tradizionale, con un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell’area di cava, e dovrà essere correttamente geo referenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD);
    4. stipulare con il Comune di Lusiana, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, la convenzione di cui all’art.20 della L.R. 44/1982 secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione (allegato B) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
    5. delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l’area di cava con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici dell’area medesima o posti in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il la U.O. regionale Forestale Ovest, riportando le monografie di ciascun cippo di delimitazione in coordinate assolute, verificabili con GPS, coerenti con il rilievo di cui alla lettera c.;
    6. provvedere, prima di iniziare i lavori della presente autorizzazione, a:
      • apporre almeno 3 punti di riferimento, stabili ed inamovibili, che dovranno rimanere fissi durante l’attività di coltivazione finalizzati a consentire i rilevi per le verifiche del rispetto del progetto. Tali punti di riferimento materializzati sul posto dovranno essere riportati in apposita cartografia con indicate le monografie e le coordinate assolute (verificabili quindi con GPS) coerenti con il rilievo di cui alla lettera c.;
      • concordare con il Comune i percorsi e i periodi di utilizzo della viabilità comunale da parte dei mezzi di trasporto del materiale di cava;
      • comunicare alla Direzione Difesa del Suolo e alla Soprintendenza per le eventuali valutazioni di competenza l’esito di idonee indagini di verifica della presenza di significativi reperti della prima guerra mondiale nell’ambito dell’ampliamento;
    7. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l’area in coltivazione con almeno tre ordini di filo metallico per un’altezza non inferiore a m 1,5 e muniti di cartelli ammonitori di pericolo;
    8. eseguire la ricomposizione morfologica di almeno il 75% della superficie della cava esistente prima di iniziare i lavori nell’area di ampliamento e proseguire con la coltivazione secondo le previsioni di tavola 7 (piano di coltivazione e ricomposizione);
    9. non eseguire i lavori di coltivazione durante il mese di agosto e concordare con l’Amministrazione comunale eventuali ulteriori periodi di interruzione dell’attività di coltivazione in funzione delle esigenze turistiche della zona;
    10. mettere in atto gli accorgimenti utili per contenere l’emissione di eventuali polveri anche mediante bagnatura delle strade di cantiere;
    11. provvedere alla manutenzione di tutte le opere accessorie e di viabilità;
    12. collocare temporaneamente il materiale associato di scarto e scopertura all’interno dell’area della cava. Non è consentito l’asporto del materiale associato di scarto e di scopertuta che dovrà essere impiegato esclusivamente per la ricomposizione morfologica della cava. Dovrà essere sempre mantenuta nella disponibilità complessiva della cava, la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per la ricomposizione. L’asporto di eventuali esuberi di materiale associato potrà essere richiesto ed eventualmente autorizzato, previa verifica nelle fasi conclusive dell’attività, ai sensi della D.G.R. n. 652/2007;
    13. accantonare il terreno superficiale di scopertura all’interno dell’area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
    14. è consentito l’utilizzo di terreno vegetale proveniente dall’esterno della cava, a integrazione del terreno superficiale accantonato, purché detto materiale presenti concentrazioni inferiori ai limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo naturale del sito e purché abbia tessitura e caratteristiche similari ai terreni presenti in sito;
    15. riportare, in fase di sistemazione, uno spessore di terreno di copertura tale da garantire un assetto stabile, non soggetto a dilavamento e, per il rinverdimento, potenziare la concentrazione della miscela di sementi utilizzando nelle zone a maggior pendenza tecniche di idrosemina;
    16. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l’area della cava;
    17. provvedere, prima dell’estinzione della cava, a ricostruire il bosco su una superficie pari a quella originariamente presente ovvero, in via preferenziale, provvedere alle ulteriori compensazioni previste dalla norma;
    18. controllare nel tempo le piantumazioni previste prevedendo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa;
    19. verificare le fasi di ripristino e di ricomposizione ambientale attraverso analisi comparate degli obiettivi e dei risultati raggiunti che dovranno essere esplicitate, alla fine di ogni fase attuativa e a conclusione dei lavori, in una relazione tecnica corredata di dettagliata documentazione fotografica da inviare alla Direzione regionale Difesa del Suolo:
    20. inviare, contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, una dichiarazione del Servizio forestale della U.O. regionale Forestale Ovest relativa all’attecchimento delle essenze arboree;
    21. rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla Provincia;
  6. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 10 lettera a. del presente provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 262 del 05.03.2013 per l’importo di € 472.472,00 (quattrocentosettantaduemilaquattrocentosettantadue/00) (polizza n. 90/11023 in data 11.06.2013 della Banca di Romano e Santa Caterina – ordine di costituzione n. 296/2013 per € 472.000 e n. 349/2016 per € 472) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di garanzia;
  7. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la struttura regionale competente potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evoluzione della situazione presente sull’area ovvero a intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l’utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
  8. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell’art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell’interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell’ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia per la cava in oggetto che per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;
  9. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 400,00 (quattrocento/00);
  10. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare a titolo di conguaglio la somma di € 297,00 (duecentonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto – Servizio di Tesoreria;
  11. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
  12. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Lusiana, alla Provincia di Vicenza, all’U.O. regionale Forestale Ovest;
  13. di comunicare la presente autorizzazione, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, al Segretariato regionale per il Veneto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché di pubblicarlo sul B.U.R. del Veneto;
  14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
  15. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  17. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
  18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(seguono allegati)

1660_AllegatoA_355611.pdf
1660_AllegatoB_355611.pdf

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