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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 105 del 07 novembre 2017


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 17 ottobre 2017

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. DGR n. 993 del 29.06.2016 Misura 20 - Assistenza tecnica 2014-2020 e DGR n. 1202 del 26.07.2016. Approvazione Programma Operativo (PO.2) e modifica Programma Operativo (PO.1).

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l’approvazione del Programma Operativo (PO.2) degli interventi relativi all’attività di assistenza tecnica a supporto della gestione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 e la modifica al Programma Operativo (PO.1) approvato con DGR n. 1202 del 26.07.2016 e s.m.i.

L'Asessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con deliberazione n. 436 del 6 aprile 2017.

In considerazione della complessità e della rilevanza strategica del PSR e alla valenza della potenziale ricaduta e dei relativi impatti sul sistema agricolo e rurale del Veneto, risulta fondamentale implementare un efficiente sistema di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi previsti dal Programma, anche in relazione agli obiettivi di miglioramento della capacità amministrativa previsti a livello UE e recepiti nell’ambito dell’Accordo di partenariato.

Tali attività sono previste dalla Misura 20 - Assistenza tecnica, attivata in maniera complementare con le iniziative ed il sistema previsti dalla Rete Rurale Nazionale ed Europea, sulla base dell’art. 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del regolamento di esecuzione n. 808/2014. Le attività sono finanziabili entro i limiti di spesa del 4% del piano finanziario del Programma.

In coerenza con la normativa unionale, il PSR 2014-2020 prevede l’attivazione della Misura 20 con l’obiettivo di rafforzare la capacità gestionale e amministrativa dell’Autorità di gestione e, in generale, delle strutture coinvolte nell’attuazione del Programma, sia a livello regionale che locale, ai fini di migliorare e semplificare l’azione amministrativa, sostenere le dinamiche del partenariato e promuovere un’adeguata informazione, migliorare le scelte dell’amministrazione per quanto riguarda la selezione degli interventi e determinare un quadro conoscitivo adeguato del contesto sociale ed economico della Regione.

In relazione ai principali compiti ed obblighi attribuiti dal regolamento, ai fini della corretta esecuzione del Programma, nonché delle opportunità di migliorare l’efficacia e l’efficienza complessiva della sua attuazione, il PSR individua, nell’ambito del capitolo 15.6,  gli obiettivi considerati prioritari per l’assistenza tecnica e gli ambiti di attività ovvero le azioni che dovranno essere realizzate nel corso del periodo di programmazione 2014-2020.

La Misura 20 è attivata e coordinata dall’Autorità di gestione, in relazione alle competenze generali assegnate con DGR n. 803 del 27 maggio 2016 e successivamente dettagliate con DGR n. 79 del 27.1.2017, attraverso l’apposito Piano di attività dell’Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 approvato con deliberazione n. 993 del 29 giugno 2016.

Il Piano di attività provvede a declinare le azioni di Assistenza tecnica nonché i relativi interventi, che si intendono attivare nel periodo di programmazione 2014-2020, oltre ad individuare i soggetti interessati, le risorse impegnate e le relative modalità attuative, sulla base di un’articolazione sviluppata attraverso appositi Programmi operativi approvati dalla Giunta regionale.

Le azioni di assistenza tecnica previste dalla Misura 20 sono le seguenti:

Azione 1. Preparazione e programmazione;
Azione 2. Supporto amministrativo e gestionale;
Azione 3. Sorveglianza;
Azione 4. Valutazione;
Azione 5. Informazione;
Azione 6. Controllo degli interventi del Programma.

La Misura 20 prevede che le risorse impegnate nell’Assistenza tecnica possano essere utilizzate anche in funzione della chiusura del precedente periodo di programmazione e per garantire un’efficace transizione dalla fase 2007-2013 all’attuale programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020.

Il primo Programma Operativo (PO.1) è stato approvato con DGR n. 1202 del 26 luglio 2016, in relazione ai fabbisogni rilevati attraverso l’analisi delle proposte formulate dalle strutture regionali coinvolte nell'attuazione del PSR e della Misura 20, nell’ambito della ricognizione attivata dalla Sezione Piani e Programmi Settore Primario (ora Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste).  

Successivamente, in considerazione della conclusione del primo anno di attuazione del PO.1, delle verifiche effettuate dall’AdG sullo stato di avanzamento di ciascuna iniziativa e del nuovo quadro organizzativo regionale e delle relative competenze delineate dalla riorganizzazione amministrativa approvata dalla Giunta regionale, è stata rilevata la necessità di provvedere ad un adeguamento delle iniziative, delle relative spese e delle strutture responsabili previste dal PO.1, al fine di garantire la miglior efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei relativi obiettivi stabiliti. Pertanto, con  DGR n. 564 del 28 aprile 2017, è stato approvato il Programma Operativo (PO.1), coordinato con le modifiche e integrazioni ritenute necessarie.

A seguito di specifica richiesta formulata dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca con nota n. 405716 del 28 settembre 2017, al fine di misurare l’efficacia delle misure del PSR 2014-2020 nella riduzione delle emissioni dei gas serra, nell’ambito delle Focus area 4 e 5, è emersa la necessità di integrare l’attività proposta e le risorse previste per l’iniziativa (ID 20) Realizzazione di analisi, studi e ricerche finalizzate al monitoraggio di indicatori ambientali (tab. 3), sulla base dell’ulteriore importo di 35.000,00 euro. Tali risorse aggiuntive vengono riprogrammate attraverso una corrispondente riduzione dell’importo attribuito all’attività ID 3-ter Affidamento e realizzazione della valutazione in itinere ex-post del PSR (tab. 4) conseguente ad una rideterminazione della stima della base d’asta.

Nell’ambito del Piano di attività vengono definite le modalità e le procedure per l’attivazione dei flussi finanziari e delle linee di spesa a sostegno degli interventi programmati per l’Assistenza tecnica al PSR, disciplinando i conseguenti rapporti funzionali ed operativi tra le diverse strutture ed enti interessati, in relazione ai compiti specifici ed ai livelli di competenza attribuiti a ciascuno.

In generale, le spese sostenute per l’Assistenza tecnica sono sia di tipo immateriale (ad es. acquisizione di servizi e spese per il personale) che materiale (ad es. acquisizione di attrezzature, hardware e software), nei limiti di quanto definito nel documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”, approvato nella seduta dell’11 febbraio 2016 della Conferenza Stato Regione.

La selezione dei fornitori avviene nel rispetto delle regole dell’Unione Europea sulla concorrenza e delle norme nazionali e regionali in materia di acquisizione di beni e servizi. Per quanto concerne l’acquisizione di beni, servizi e forniture, le procedure adottate dalla Regione ed Avepa sono definite nel rispetto delle norme del Dlgs n. 50/2016 in materia di contratti e appalti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle direttive dell’UE 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, afferenti rispettivamente l’aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le procedure d’appalto, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nel caso in cui l’attivazione degli interventi del PO preveda il ricorso ad affidamento in house  devono essere rispettate le prescrizioni previste dal Dlgs n. 50/2016 in merito ad appalti pubblici tra enti e amministrazioni aggiudicatrici del settore pubblico, tenendo conto anche delle disposizioni previste dall’art. 3, comma 2 della Legge regionale n. 39 del 24 dicembre 2013, che definisce gli indirizzi relativi alle partecipazioni societarie ed alle attività delle società controllate dalla Regione.

Gli interventi di Assistenza tecnica sono finanziati nella misura del 100% rispetto alla spesa ritenuta ammissibile, con una partecipazione del FEASR pari al 43,12%, della Regione per il 17,06% e dello Stato per il 39,82%. Come riportato nelle  Linee guida nazionali sopracitate, in base a quanto previsto dall’ art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile al contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA. In generale, quindi, il costo dell’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. Le attività previste dal Piano di attività dell’Assistenza tecnica si configurano come attività istituzionali a servizio della collettività. L’IVA pertanto risulta una spesa a totale carico della Regione del Veneto che non può essere recuperata né compensata e pertanto tale importo viene considerato quale spesa ammissibile al contributo del FEASR, come confermato anche dalla nota n. 90084 del 22.11.2016 del Ministero delle Economie e delle Finanze.

In relazione ai fabbisogni rilevati attraverso l’analisi delle proposte formulate dalle strutture regionali coinvolte nell'attuazione del PSR e della Misura 20, ed in continuità con le iniziative approvate con il PO.1 2016, si ritiene di proporre il Programma Operativo (PO.2), in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni operative del Piano di attività dell’Assistenza tecnica approvato con DGR n. 993/2016, secondo la formulazione proposta nell’Allegato A al presente provvedimento.

Il PO.2 individua e descrive le attività e gli interventi previsti per ciascuna azione della Misura 20, indicando le relative risorse assegnate, per un importo di spesa prevista complessiva pari a euro 2.219.060,00.

L’importo massimo delle obbligazioni di spesa a carico del bilancio regionale è pari ad euro 1.155.156,99, di cui euro 218.896,99 corrispondenti alla quota di cofinanziamento regionale, a favore di AVEPA – Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui pertinenti capitoli dei Bilanci di previsione della Regione del Veneto, secondo le modalità definite dalla DGR 29 ottobre 2015, n. 1459.

L’impegno a carico dei suddetti capitoli è subordinato allo stanziamento delle risorse necessarie al cofinanziamento nel Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017-2019.

L’art. 51, comma 2, lett. b, del Dlgs n. 118/2011 prevede la possibilità da parte della Giunta Regionale di apportare con proprio atto modifiche al bilancio di previsione mediante variazioni compensative tra le dotazioni dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto delle finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse.

A seguito di opportune valutazioni, al fine di assicurare il necessario sostegno per il periodo di riferimento del PO.2 all’iniziativa  ID 1 - Acquisizione di personale per attività a supporto del PSR, prevista nell’ambito dell’Azione 1, la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, con nota del 7 settembre 2017, prot. 375020, riguardante il finanziamento regionale delle azioni di Assistenza tecnica al PSR, ha inoltrato alla Segreteria Generale della Programmazione la richiesta di una variazione compensativa al Bilancio di previsione per l’anno 2019, pari a euro 226.479,07.

Inoltre, con successiva nota prot. n. 393507 del 20 settembre 2017, la Direzione Adg FEASR Parchi e Foreste ha inoltrato alla Direzione Bilancio e Ragioneria una richiesta di variazione compensativa di competenza per l’anno 2019 sui capitoli di bilancio dedicati all’Assistenza tecnica richiedendo, in particolare, il trasferimento di un importo pari euro 226.479,07 dal capitolo 102677 “Azioni di Assistenza Tecnica al PSR 2014-2020 Trasferimenti correnti” al capitolo 102430 “Azioni di Assistenza Tecnica al PSR 2014-2020 Imposte e tasse a carico dell’Ente art.5 LR 02/04/2014 n.11”.

Le suddette variazioni compensative sono state oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale rispettivamente con deliberazione n. 1468 del 18 settembre 2017 e n. 1507 del 25 settembre 2017, assicurando pertanto la necessaria copertura finanziaria per il periodo 2018-2019 per l’iniziativa del PO.2 relativa all’acquisizione di personale da impiegare per le attività a supporto del PSR (ID 1).

Considerando che i beneficiari della misura sono i soggetti responsabili dell'esecuzione delle operazioni selezionate nel rispetto delle procedure unionali, nazionali e regionali, con DGR n. 993 del 29.06.2016  (Piano di attività di Assistenza tecnica) sono state definite formule e procedure di attuazione al fine di garantire il regolare flusso amministrativo e contabile relativo alle spese di assistenza tecnica. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020” del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’ 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 a chiusura del negoziato formale;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014, n. 657, che approva il ''Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020'';

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014 di adozione del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 21 aprile 2015, che attiva le procedure necessarie per la costituzione del Comitato di sorveglianza previsto dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015 che ha approvato in via definitiva il testo del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 436 del 6 aprile 2017 di approvazione dell'ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015, in particolare l’allegato B che definisce gli Indirizzi procedurali generali per la presentazione e l’istruttoria delle domande di aiuto relative al PSR 2014-2020, e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 che hanno istituito rispettivamente le Direzioni e le Unità Organizzative nell'ambito delle medesime Direzioni, in attuazione dell'art.17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.14;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Area Sviluppo Economico n. 1 del 19 gennaio 2017 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dell’Area, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;

VISTA la DGR n. 79 del 27 gennaio 2017 relativa a Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni, nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

CONSIDERATE la complessità e la rilevanza del PSR, che comportano la necessità di implementare un’efficiente sistema di preparazione, di gestione, di sorveglianza, di valutazione, di informazione e di controllo degli interventi previsti dal programma stesso e che tali attività sono esplicitamente previste dalla Misura 20 – Assistenza tecnica del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 993 del 29 giugno 2016 relativa all’approvazione del Piano di attività per gli interventi di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020;

VISTO il Programma Operativo (PO.1) approvato con DGR n. 1202 del 26 luglio 2016, come modificato con DGR n. 564 del 28 aprile 2017, che descrive le attività e gli interventi previsti per ciascuna azione della Misura 20, indicando la struttura responsabile  dell’attuazione e le relative risorse assegnate in base alla disponibilità recata dai pertinenti capitoli del bilancio regionale per il periodo 2016-2018;

DATO ATTO che risulta necessario procedere con una modifica finanziaria compensativa tra le attività ID 20 e ID 3-ter del Programma Operativo (PO.1) al fine di garantire la miglior efficacia ed efficienza nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di attività per gli interventi di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020;

CONSIDERATO che il Piano di attività provvede a declinare le azioni di Assistenza tecnica nonché i relativi interventi, che si intendono attivare nel periodo di programmazione 2014-2020, oltre ad individuare i soggetti interessati, le risorse impegnate e le relative modalità attuative, sulla base di un’articolazione, sviluppata attraverso appositi Programmi operativi approvati dalla Giunta regionale;

PRESO ATTO delle proposte operative formulate dalle strutture regionali coinvolte operativamente nell'attuazione della Misura 20, nell’ambito della ricognizione avviata dalla Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste con nota n. 90253 del 7 marzo 2017;

RAVVISATA la necessità di approvare il Programma Operativo (PO.2) che individua e descrive le attività e gli interventi previsti per ciascuna azione, indicando le relative risorse assegnate sulla base della disponibilità accertata nell’ambito dei capitoli del bilancio regionale destinati all’Assistenza tecnica per il periodo di programmazione 2017-2019, in continuità con le iniziative programmate con il PO.1;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1459, “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21. Programmazione dei fondi regionali per il cofinanziamento”;

VISTA la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste del 7 settembre 2017, prot. n. 375020, trasmessa alla Segreteria Generale della Programmazione riferita al finanziamento regionale delle azioni di assistenza tecnica al PSR, di richiesta di una variazione compensativa per l’anno 2019 pari a euro 226.479,07;

VISTA la nota della Direzione Adg FEASR Parchi e Foreste del 20 settembre 2017, prot. n. 393507, trasmessa alla Direzione Bilancio e Ragioneria, di richiesta di variazione compensativa di competenza per l’anno 2019 finalizzata al trasferimento di un importo pari euro 226.479,07 dal capitolo 102677 “Azioni di Assistenza Tecnica al PSR 2014-2020 Trasferimenti correnti” al capitolo 102430 “Azioni di Assistenza Tecnica al PSR 2014-2020 Imposte e tasse a carico dell’Ente art.5 LR 02/04/2014 n.11”;

VISTE le DGR n. 1468 del 18 settembre 2017 e n. 1507 del 25 settembre 2017 con le quali la Giunta Regionale ha approvato le suddette variazioni compensative per l’anno 2019 al Bilancio di previsione 2017-2019, come da richieste della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

CONSIDERATO che l’importo di spesa complessivo previsto per l’attuazione degli interventi per ciascuna azione dal PO.2 è indicato in euro 2.219.060,00, a valere sulle risorse del PSR 2014-2020;

PRECISATO che il suddetto importo è finanziato con fondi dell’UE, nazionali e regionali, e che la quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di Rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183;

PRESO ATTO che i beneficiari della Misura 20 – Assistenza tecnica del PSR 2014-2020 sono, ai sensi dei regolamenti dell’UE, i soggetti responsabili dell’esecuzione delle operazioni selezionate nel rispetto delle procedure unionali, nazionali e regionali;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che definisce il Programma Operativo (PO.2) per le attività di Assistenza Tecnica (Misura 20) al Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, redatto sulla base del Piano di attività approvato con DGR n. 993 del 29 giugno 2016;
  3. di dare atto che alla spesa connessa con l’attuazione degli interventi previsti dal suddetto Programma Operativo, pari a euro 2.219.060,00, si farà fronte attraverso le risorse assegnate alla Misura 20 - Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, secondo il Piano finanziario approvato con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015;
  4. di determinare in euro 1.155.156,99, l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, di cui euro 218.896,99 corrispondenti al cofinanziamento regionale a favore di AVEPA – Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui pertinenti capitoli dei Bilanci di previsione della Regione del Veneto, secondo le modalità definite dalla DGR 29 ottobre 2015, n. 1459;
  5. di approvare la modifica del Programma Operativo (PO.1), Allegato A alla DGR n. 1202/2016 (PO.1),  come modificato con DGR n. 564 del 28 aprile 2017, per quanto riguarda la variazione compensativa (35.000,00 euro) tra l’importo di spesa relativo all’iniziativa (ID 20) Realizzazione di analisi, studi e ricerche finalizzate al monitoraggio di indicatori ambientali, che viene aumentato a 185.000,00 euro (tab. 3), e l’importo previsto per l’attività (ID 3-ter) Affidamento e realizzazione della valutazione in itinere ex-post del PSR, che viene ridotto a 449.673,00 euro (tab. 4), fermo restando l’importo complessivo della spesa programmata (tab.7);
  6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
  7. di incaricare la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro atto, adempimento e procedura necessaria alla esecuzione della presente deliberazione, anche ai fini del monitoraggio, della gestione attuativa e dell’aggiornamento del programma di spesa entro quanto previsto dai suddetti Programmi Operativi;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione. 

(seguono allegati)

1657_AllegatoA_355590.pdf

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