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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1655 del 17 ottobre 2017
Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e radioterapica conseguente a patologia tumorale per l'acquisto di una parrucca: criteri e modalità anno 2017 e successivi.
Con tale provvedimento si dispone di riconoscere un contributo economico per l’acquisto di una parrucca a favore delle assistite residenti nella Regione del Veneto affette da alopecia a seguito di terapia alopecizzante conseguente a patologia tumorale, con esenzione per reddito inerente ad una delle seguenti codifiche: 6R2, 7R2, 7R3, 7R4, 7R5.
L'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Piano Socio Sanitario regionale 2012-2016, di cui alla L.R. 29 giugno 2012, n.23, definisce l’assistenza protesica come un processo complesso che inizia con la prescrizione specialistica, viene validato a livello distrettuale e ha come obiettivo prevenire, correggere o compensare una menomazione o una disabilità attraverso la promozione dell’autonomia dell’assistito; la cura dello stesso dev’essere intesa quale espressione di un progetto umano psicologico e non quindi un mero approccio disgiunto dalla sfera psico-emotiva.
Sotto questo profilo la Giunta regionale con deliberazione n. 542 del 26.4.2016 come successivamente integrata con delibera n. 1539 del 10.10.2016 ha affrontato la tematica che coinvolge le pazienti, residenti nella Regione del Veneto, affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria, riconoscendo per l’anno 2016 alle stesse in possesso di esenzione per reddito (codici: 6R2, 7R2, 7R3, 7R4, 7R5), in fase di prima applicazione, un contributo non superiore a euro 300,00, e comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta, per l’acquisto di una parrucca; a tale fine era stato individuato un finanziamento complessivo di euro 200.000,00.
La perdita dei capelli, viene riconosciuta infatti come importante conseguenza collaterale del trattamento chemioterapico o radioterapico, e rappresenta un elemento di fragilità che comporta per le pazienti che si trovano in questa difficile situazione un problema, non solo nell’elaborazione personale della malattia, ma soprattutto nei suoi aspetti interpersonali e relazionali.
Ciò premesso, si propone di rivedere i criteri di accesso al contributo per l’anno in corso, estendendo la possibilità di accedere allo stesso a tutte le pazienti oncologiche residenti nella Regione del Veneto –e non più quindi alle sole pazienti affette da patologia tumorale mammaria - in possesso dei medesimi codici di esenzione e affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e/o radioterapica. A tali pazienti verrà assegnato un contributo pari alla spesa effettivamente sostenuta (comprensiva di IVA) e comunque non superiore a euro 300,00, con l’esclusione delle pazienti già beneficiarie di detto contributo in riferimento alla domanda presentata nell’anno precedente.
Ai fini della richiesta del contributo l’assistita presenta, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stato effettuato l’acquisto, apposita domanda al Distretto Socio Sanitario di propria residenza secondo il modello di cui all’Allegato A alla presente deliberazione.
Le Aziende ULSS sono tenute a verificare la regolarità della documentazione presentata dalle assistite e determinare l’ammissibilità della relativa richiesta, nonché produrre, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, alla competente Unità Organizzativa regionale Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici, la relativa rendicontazione secondo il modello Allegato A1.
La competente Unità Organizzativa regionale, preso atto delle rendicontazioni aziendali pervenute secondo le modalità di cui sopra, definirà il riparto del finanziamento tra le Aziende Sanitarie nel limite massimo di euro 200.000,00 (duecentomila,00).
Qualora l’ammontare complessivo delle rendicontazioni dovesse risultare superiore al limite massimo del finanziamento, il riparto verrà effettuato con abbattimento percentuale in considerazione dell’importo in esubero.
Sulla base di detta ripartizione le Aziende Sanitarie erogheranno il contributo alle assistite. Nel caso in cui si rendesse necessaria da parte della competente Unità Organizzativa regionale abbattere l’importo complessivo spettante a ciascuna Azienda Sanitaria, la stessa dovrà applicare il medesimo abbattimento sul contributo da erogare alla singola assistita.
Per gli anni successivi, si potrà prevedere la riproposizione di detta iniziativa tenuto conto delle eventuali risorse disponibili.
Per quanto riguarda il profilo finanziario, si dà atto che l’intervento oggetto del presente provvedimento fa riferimento alla linea di spesa denominata “Assistenza protesica: contributo acquisto parrucche” per la quale il Decreto n. 12 del 30 dicembre 2016-Allegato A- del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), ha previsto per l’anno 2017 un finanziamento di euro 200.000,00.
Alla luce della delibera di Giunta regionale n. 286 del 14 marzo 2017 di autorizzazione provvisoria all’erogazione attraverso l’Azienda Zero, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 19/ 2016 che le attribuisce la funzione di “Gestione Sanitaria Accentrata”, dei finanziamenti della GSA di cui alla DGR n. 2239/2016 per un importo complessivo pari a euro 421.725.227,45 e del successivo decreto del Direttore della Direzione Programmazione Economico Finanziaria SSR n. 8 del 23 marzo 2017 di effettiva erogazione degli stessi, l’importo sopra indicato di euro 200.000,00, a carico delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell’esercizio corrente n. 103285, risulta, allo stato dell’arte, già nelle disponibilità di Azienda Zero.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si propone di incaricare l’Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici, direttamente afferente all’Area Sanità e Sociale, dell’esecuzione del presente provvedimento, inclusa l’adozione del provvedimento di definizione degli importi ripartiti tra le Aziende ULSS che verranno erogati per il tramite di Azienda Zero secondo le direttive ivi impartite.
Le Strutture Sanitarie, per quanto di propria competenza, dovranno dare ampia diffusione dell’iniziativa, anche per il tramite delle figure professionali coinvolte nel percorso di cura delle pazienti nonché attraverso qualsiasi strumento atto a rendere fruibili le dovute informazioni in ordine alle modalità di presentazione delle domande.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e s.m.i.;
VISTA l’art. 2 comma 2, lett. o), legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 – Bilancio di previsione 2017-2019;
VISTA la delibera di Giunta regionale del 26 aprile 2016, n. 542 “Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria: assegnazione di contributo economico per l’acquisto di una parrucca”;
VISTA la delibera di Giunta regionale del 10 ottobre 2016, n. 1539 “Rettifica della DGR n. 542 del 26.4.2016 “Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria: assegnazione di contributo economico per l’acquisto di una parrucca”;
VISTA la delibera di Giunta regionale del 23 dicembre 2016, n. 2239 “Programmazione finanziaria delle risorse indistinte del FSR previste per l'esercizio finanziario 2017 ed adempimenti urgenti per garantire la continuità nell'erogazione dei LEA da parte degli Enti del SSR.”
VISTA la delibera di Giunta regionale 14 marzo 2017, n.286 “Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4 – Autorizzazione provvisoria all’erogazione dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) da effettuarsi attraverso l’Azienda Zero”;
VISTO il decreto del Dirigente dell’Unità Complessa Assistenza Distrettuale e Cure Primarie del 28 giugno 2011, n. 161 recante “Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e di diagnostica per immagini. Aggiornamento codifica a giugno 2011”;
VISTO il decreto del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata 30 dicembre 2016, n. 12 “Decreto n.11 del 1 dicembre 2016 ad oggetto “Decreto n.10 del 19 ottobre 2016 ad oggetto “Proposta di budget per gli anni 2017-2018-2019: presa d’atto delle linee di spesa dei capitoli afferenti l’Area Sanità e Sociale – Gestione Sanitaria Accentrata (GSA)”. Modifiche ed integrazione in seguito all’entrata in vigore della L.R. 19/2016”. ulteriori modifiche ed integrazioni.”;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Economico Finanziaria SSR del 23 marzo 2017, n. 8 “Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4 - Erogazione dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) da effettuarsi attraverso l’Azienda Zero”;
delibera
(seguono allegati)
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