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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 97 del 13 ottobre 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1590 del 03 ottobre 2017

Sorveglianza sostanze perfluoroalchiliche (PFAS): acquisizione di nuovi livelli di riferimento per i parametri "PFAS" nelle acque destinate al consumo umano.

Note per la trasparenza

Con riferimento alla sorveglianza sulle sostanze perfluroalchiliche (PFAS) si procede all'acquisizione nuovi livelli di riferimento per i valori di performance delle sostanze medesime, nelle acque destinate al consumo umano.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con nota prot. n. 10774 del 10.05.2013 il Ministero della Salute ha informato la Regione del Veneto circa la presenza di PFAS in concentrazioni definite "preoccupanti" in punti di erogazione pubblici e privati in numerosi Comuni e ha allegato la sintesi di uno studio, datato 25.03.2013, prodotto da CNR - Istituto di Ricerca sulle Acque nell'ambito di una specifica Convenzione tra MATTM e IRSA-CNR. Dal riassunto inviato non sono desumibili i metodi impiegati, i volumi di campionamento, la rappresentatività campionaria dello studio e le precise localizzazioni dei punti di prelievo, né i limiti di rilevabilità dei metodi applicati.

A far data da una nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2013, prot. n. 0037869/TRI, Divisione III, indirizzata ad una pluralità di soggetti pubblici delle amministrazioni centrali e periferiche veniva richiesto di "effettuare gli accertamenti necessari all'individuazione delle fonti di immissione delle sostanze" perfluoroalchiliche e "all'attivazione delle conseguenti iniziative di tutela delle acque". Da ciò traeva l'avvio un fitto carteggio della Regione del Veneto con tutte le Amministrazioni competenti allo scopo di individuare un percorso condiviso e coordinato di prevenzione e tutela.

Con nota prot. n. 280929 del 02.07.2013 la Regione del Veneto ha chiesto all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e al Ministero della Salute un parere sui rischi immediati per la popolazione, derivanti dalla presenza delle sostanze PFAS.

Il Ministero della Salute, con nota prot. n. 15565/DGPRE del 08.07.2013, ha comunicato alla Regione Veneto il parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 7.06.2013, prot. n. 002264, da cui si evince la mancanza di un rischio immediato per la popolazione esposta. Tuttavia, si afferma che la situazione potrebbe comportare un rischio potenziale per la salute umana e dunque si consiglia l'adozione di misure di trattamento delle acque potabili per l'abbattimento delle sostanze perfluoroalchiliche e di prevenzione e controllo della filiera idrica sulla contaminazione delle acque destinate al consumo umano nei territori interessati.

La Regione, attivandosi tempestivamente per conformarsi alle indicazioni ricevute ha istituito con la DGR n. 1490 del 12.08.2013 una Commissione Tecnica interdisciplinare costituita da rappresentanti della Regione e degli altri Enti coinvolti, con lo scopo di valutare i diversi profili della questione e di formulare proposte alle Autorità competenti in ordine alle ulteriori azioni da adottare per la prevenzione e la tutela della salute pubblica.

Successivamente con riferimento alla presenza delle sostanze PFAS nelle acque destinate al consumo umano, il Ministero della Salute, ex art. 11 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n.31/2001, con nota del 29.01.2014, prot. n. 0002565, sulla base del parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 16.01.2014, prot. n. 0001584, ha indicato i livelli nei valori di seguito specificati: PFOS: ≤ 0,03 µg/litro; PFOA: ≤ 0,5 µg/litro; altri PFAS: ≤ 0,5 µg/litro. Tali livelli sono stati acquisiti dalla Regione del Veneto con D.G.R. n.168 del 20 febbraio 2014.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 248 dell'08.03.2016, in seguito al parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità, in data 19.02.2016, relativamente ai controlli sulle sostanze perfluorate negli alimenti secondo le esigenze di attivazioni ed approfondimenti, da parte delle competenti strutture, emerse nella seduta di Giunta del 3 marzo 2016 è stata aggiornata la composizione della Commissione Tecnica PFAS, per la formulazione di proposte in ordine alla tutela della salute pubblica. Commissione che è stata riaggiornata, in seguito alla nuova istituzione delle strutture organizzative della Regione del Veneto, con D.G.R. n. 1540 del 10.10.2016.

Con D.G.R. n. 836 del 13.6.2017 è stata costituita la Commissione "Ambiente e Salute", che assorbe le competenze della Commissione Tecnica PFAS e, al cui coordinamento, è stato nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale il Dott. Dell'Acqua, Direttore Generale di Arpav.

I protocolli di intervento istituzionali per l'analisi e la gestione del rischio, a seguito del rilevamento in matrici ambientali di interesse sanitario di sostanze indesiderate potenzialmente pericolose per la salute, devono garantire in parallelo, il massimo rigore scientifico e metodologico per definirne la diffusione, le sorgenti e gli impatti (Risk Assessment) e contestualmente devono vedere da subito attivati tutti gli strumenti a disposizione per contenere e ridurre l'esposizione diretta ed indiretta della popolazione (Risk Management).

Tutte le azioni sin ora svolte dalla Regione del Veneto sono state volte a garantire le misure a tutela della salute collettiva che siano orientate al principio della massima precauzione.

L'esperienza integrata delle istituzioni pubbliche competenti con riferimento alla sorveglianza sulla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche in alcuni ambiti del territorio della Regione Veneto ha, pertanto, sempre avuto l'obiettivo finale di tutelare la salute della popolazione, contenendo immediatamente l'esposizione alle sostanze e definendo un quadro sempre più accurato e rigoroso di conoscenza e definizione del problema.

Le valutazioni seguite ai risultati dei diversi monitoraggi relativi alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche in alcune zone della Regione Veneto (analisi delle acque potabili, analisi sierologiche sulla popolazione in generale, sugli operatori del settore agrozootecnico, sulle donne in gravidanza e sui lavoratori della Ditta che produce tali sostanze) hanno evidenziato una potenziale sovraesposizione per parte o gruppi di popolazione, con possibili/probabili effetti dannosi sulla salute.

Conseguentemente, in attesa che vengano spostati gli approvvigionamenti dell'acqua potabile e considerato che le concentrazioni delle sostanze perfluoroalchiliche PFOA e PFOS nelle acque destinate al consumo umano si mantengono sempre abbondantemente sotto i limiti dei valori di performance citati, con nota del 12 maggio 2017, prot. n 187486, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale chiedeva al Ministero della Salute di valutare un eventuale abbassamento delle concentrazioni dei perfluorati rispetto alla previsione di cui alla disposizione, ex art. 11 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 31/2001, contenuta nella nota del 29.01.2014, prot. n. 0002565.

Ciò al fine di ridurre ulteriormente l'esposizione per la popolazione in generale e/o con particolare riferimento ai gruppi di popolazione più esposti (come le donne in gravidanza). Contestualmente, con la medesima nota, si chiedeva di valutare l'opportunità della fissazione dei valori dei parametri delle sostanze in oggetto mediante decreto ministeriale, con vigenza per l'intero territorio nazionale.

Con nota del 18/09/2017, prot. 0027999 DGPRE, a firma del Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute ha risposto a Regione del Veneto, riportando sinteticamente quanto affermato dall'ISS nel parere di cui alla nota prot. 26474 dell'11/9/2017, comunicando che : " Si evidenzia esplicitamente che i valori che codesta regione riterrà opportuno adottare dovranno essere ritenuti provvisori, in funzione di possibili ulteriori ottimizzazioni delle tecnologie di trattamento, delle attese riduzioni dei carichi inquinanti sulle risorse idriche captate (in forza delle misure di controllo sulle emissioni delle contaminazioni ambientali) come pure in funzione dell'aggiornamento sulle analisi di rischio e della definizione di limiti "ealth based" da parte di autorità sovranazionali (cfr. EFSA e WHO) le cui valutazioni sono ancora in corso".

Con il recente Decreto Interministeriale del 14 giugno 2017 (pubblicato in G.U. n. 192 del 18.08.2017), Recepimento della Direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità della acque destinate al consumo umano, sono stati modificati gli allegati II e III del D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31.

Con esso è stata introdotta la valutazione del rischio nelle filiere idropotabili secondo il modello dei water safety plans (piani di sicurezza dell'acqua, di seguito "PSA") all'allegato I, parte C, per il controllo di possibili contaminazioni legate a circostanze specifiche che possono interessare la filiera idropotabile, richiedendo che la valutazione del rischio comprenda "dati di monitoraggio per elementi chimici sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio sito specifici".

Regione del Veneto, peraltro, sin dal 2016, ha lavorato per l'elaborazione del documento relativo ai PSA che, non appena completato, sarà oggetto di approvazione con successivo provvedimento.

In considerazione, quindi, delle possibilità offerte dall'utilizzo delle migliori tecnologie a disposizione e dalla riduzione della contaminazione nelle acque superficiali, visto inoltre quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) contenuto nel Bollettino Periodico (ISS e Regione del Veneto) avente ad oggetto "Pfas nella filiera idro-potabile in alcune province del Veneto" e consegnato dall'Istituto Superiore di Sanità al Ministero della salute in data 1 agosto 2017, ferma restando la competenza statale alla fissazione di valori per parametri aggiuntivi di cui all'allegato I del D. Lgs. n. 31/2001, si ritiene di adottare, nel rispetto ai valori massimi delle sostanze perfluoroalchiliche già stabiliti dal Ministero della Salute, una riduzione dei valori nell'ambito dell'individuazione di valori di performance (obiettivo).

Si richiama quale base delle disposizioni proposte in adozione con il presente atto deliberativo il principio di precauzione la cui base scientifica rappresenta un presidio di garanzia della ragionevolezza delle scelte pubbliche e rafforza conseguentemente la compliance delle regole positive (su di esso fondate) che impongono obblighi. Come testualmente affermato dal Consiglio di Stato nel recente parere della Commissione Speciale del 20.09.2017 n. 02065/2017 - se pur in diversa materia - peraltro sempre attinente alla tutela della salute, "la consapevolezza che il decisore pubblico sia tenuto ad una strategia valutativa (di problem solving) poggiante sulle verificabili e verificate acquisizioni della miglior scienza del momento (e sul rigore del relativo metodo) concorre ad escludere il sospetto di arbitrarietà inevitabilmente connesso a ogni epifania dell'autoritatività". Al principio di precauzione va ad aggiungersi anche il complementare ed altrettanto importante principio di prevenzione secondo cui " la massima efficacia della minimizzazione del rischio (..), si ottiene attraverso un intervento sulle cause della possibile insorgenza del pericolo", così come ricordato dal Consiglio di Stato nel parere già citato.

Acquisito, nel merito della proposta di deliberazione, il parere della Commissione Regionale "Ambiente e Salute" nel corso della seduta del 26 settembre 2017, vengono, pertanto, formulate le indicazioni nei contenuti di seguito specificati.

Per l'acqua destinata al consumo umano, ivi compresa l'acqua attinta da captazioni autonome, per l'ambito territoriale regionale, dall'adozione del presente atto e fino a diverse e nuove indicazioni da parte delle autorità nazionali e sovranazionali competenti, i valori di performance indicati per "PFOA + PFOS" sono ≤ 90 ng/l, di cui il PFOS non superiore a 30 ng/l.

Si rappresenta che tali valori sono inferiori al valore più basso stabilito dalla Germania per mezzo della Trinkwasserkommission.

Per quanto riguarda i valori della somma degli "altri PFAS", essi sono indicati in un massimo di 300 ng/l.

Conseguentemente all'applicazione dei valori citati per il periodo indicato, agli esiti del monitoraggio relativo, si procederà in ogni caso alla valutazione dei valori mantenendo l'obiettivo tendenziale della virtuale assenza delle sostanze citate.

Successivamente, con riferimento al monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, con riferimento alla presenza di sostanze perfuolroalchiliche, verrà stilato un documento tecnico, contenente la "Procedura di gestione dei superamenti", ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del D. Lgs. n. 31 del 2001.

Le Aziende Ulss assicurano, in ogni caso, anche per le sostanze perfluoroalchiliche, ai sensi del D. Lgs n.31/2001, secondo quanto previsto dall'articolo 8, la realizzazione dei programmi di monitoraggio attraverso idonei controlli, delle sostanze per le quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di sospettare la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari è effettuata con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di sanità.

Resta confermato quanto previsto dalla D.G.R. n. 854 del 13.06.2017 per l'acqua destinata ad usi zootecnici con riferimento ai valori di cui al parere del Ministero della salute del 29.01.2014, prot. n. 2565: Livelli di performance (obiettivo) per il PFOA≤ 500 ng/l ; PFOS≤ 30 ng/l ; Altri PFAS (somma delle rimanenti 10 sostanze PFAS) ≤ 500 ng/l.

Dato atto dell'informativa alla Giunta Regionale di cui alla D.G.R. n.35/INF del 25 settembre 2017 avente ad oggetto "Inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nella Regione Veneto. Fissazione limiti di performance sul territorio della Regione Veneto".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale da atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il R.D. dell'11 dicembre 1933, n. 1775 articoli 92 e seguenti;

VISTO D.L.gs. del 12 luglio 1993, n. 275, articolo 10;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. a) della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

VISTO il Decreto Legislativo n.31/2001;

Visto il Decreto Interministeriale del 14 giugno 2017 (pubblicato in G.U. n. 192 del 18.08.2017), Recepimento della Direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità della acque destinate al consumo umano;

VISTO l'articolo 40 del Piano Tutela delle acque (PTA) approvato con D.C.R. n. 107 del 5.11.2009, come modificato nelle sue Norme Tecniche con D.G.R. n. 842 del 15.05.2012 in particolare articolo 11, comma 8;

VISTO il parere dell'Istituto Superiore di Sanità trasmesso con nota prot. n. 15565/DGPRE dell'8.07.2013 del Ministero della salute;

VISTO il parere dell'Istituto Superiore di Sanità trasmesso con nota prot. n. 2565-P-DGPRE del 29.01.2014 del Ministero della Salute;

VISTO il parere del Ministero della Salute trasmesso con nota prot. n. 27999- DGPRE del 18.09.2017;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale del 20.09.2017, n. 02065/2017.

VISTA la D.G.R. n. 1509 del 17 giugno 2008;

VISTA la D.G.R. n. 383 del 23 febbraio 2010;

VISTE le D.G.R. n. 596 e n. 597 del 9 marzo 2010;

VISTA la D.G.R. n. 1490 del 12 agosto 2013;

VISTA la D.G.R. n. 2014 del 4 novembre 2013;

VISTA la D.G.R. n. 168 del 20 febbraio 2014

VISTA la D.G.R. n. 1874 del 14 ottobre 2014;

VISTE le D.G.R. n. 248 del 8 marzo 2016 e n. 1540 del 10.10.2016;

VISTA la D.G.R. n. 854 del 13.06.2017;

VISTA la D.G.R. n. 836 del 13.6.2017;

VISTA la D.G.R. n.35/INF del 25.9.2017;

VISTO il parere della Commissione Regionale Ambiente e Salute.

delibera

1.      di richiamare quanto evidenziato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di stabilire che,ferma restando la competenza statale alla fissazione di valori per parametri aggiuntivi di cui all'allegato I del D. Lgs. n. 31/2001, i valori provvisori di performance (obiettivo) delle sostanze perfluoroalchiliche per l'acqua destinata al consumo umano, nell'ambito territoriale regionale, dall'adozione del presente atto e fino a diverse e nuove indicazioni da parte delle autorità nazionali e sovranazionali competenti, sono per "PFOA + PFOS" ≤ 90ng/l, di cui il PFOS non superiore a 30 ng/l ed i valori della somma degli "altri PFAS" ≤ 300 ng/l;

3.      di stabilire che, conseguentemente all'applicazione dei valori citati di cui al punto 2) per il periodo indicato, agli esiti del monitoraggio relativo, si procederà alla valutazione dei valori medesimi, mantenendo l'obiettivo tendenziale della virtuale assenza delle sostanze citate;

4.      di stabilire che per l'acqua destinata ad usi zootecnici restano confermati i valori di cui al parere del Ministero della salute del 29.01.2014 (prot. n. 2565): Livelli di performance (obiettivo) per il PFOA≤ 500 ng/l; PFOS≤ 30 ng/l; Altri PFAS (somma delle rimanenti 10 sostanze PFAS) ≤ 500 ng/l come previsto dalla D.G.R. n. 854 del 13.06.2017;

5.      di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della trasmissione del presente provvedimento ai soggetti coinvolti dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque, alle amministrazioni competenti e a tutti i soggetti istituzionalmente interessati;

6.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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