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Materia: Settore secondario
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1531 del 25 settembre 2017
Procedura di individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50. Definizione di criteri e modalità.
Con il presente provvedimento vengono definiti criteri e modalità ai fini dell'individuazione dei distretti del commercio in attuazione delle politiche attive di rilancio del settore commercio in ambito urbano, previste dalla legge regionale n. 50 del 2012.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" è stata approvata la disciplina del commercio al dettaglio su area privata.
L’intervento normativo regionale ha inteso perseguire una generale finalità di sviluppo del settore commercio riservando un ruolo di primo piano alle attività commerciali inserite nel tessuto urbano, favorendone la rigenerazione e ricercando nuove strategie di sviluppo commerciale sostenibile sotto il profilo economico, sociale, territoriale e ambientale.
In tal senso il legislatore regionale ha previsto alcune misure di politica attiva per il commercio, tra le quali assume un particolare rilievo la previsione relativa ai distretti del commercio, definiti come gli ambiti di rilevanza comunale o intercomunale nei quali i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, qualificano il commercio come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, al fine di accrescerne l’attrattività e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. In attuazione di quanto previsto dalla citata normativa regionale la Giunta regionale, con deliberazione n. 1912 del 14 ottobre 2014, approvava in via sperimentale un bando di finanziamento di progetti-pilota finalizzati all’individuazione dei distretti del commercio.
La citata deliberazione regionale stabiliva alcuni criteri di natura qualitativa ai fini dell'approvazione dei suddetti progetti-pilota, prevedendo in particolare le seguenti tipologie:
Venivano, altresì, attribuite particolari premialità, in termini di punteggio, nel caso di ubicazione del distretto nell’ambito del centro urbano, qualora individuato ai sensi del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, attuativo della legge regionale n. 50 del 2012, ovvero, in assenza di detta individuazione, all’interno del centro storico.
Con decreto del Direttore della Sezione Commercio n. 240 del 30 dicembre 2014, emanato in attuazione della citata deliberazione giuntale n. 1912 del 2014, veniva approvata la graduatoria delle domande di finanziamento, contenenti le relative proposte progettuali, disponendosi al contempo il relativo impegno di spesa. La graduatoria approvata con il citato provvedimento direttoriale prevedeva l’ammissione a contributo di n. 51 proposte progettuali, su un totale di n. 53 domande complessivamente presentate, ed il finanziamento delle prime 32 proposte in ordine di graduatoria, anche per effetto di un successivo provvedimento di scorrimento della graduatoria medesima; in particolare, delle 51 proposte ammesse a contributo, 38 afferiscono all’individuazione di distretti urbani del commercio e 13 ai distretti territoriali, con una marcata prevalenza dei distretti all’interno dei centri storici e urbani rispetto ad altri ambiti territoriali. L'investimento complessivo programmato è risultato pari a euro 19.846.000,00 a fronte del quale sono state stanziate risorse pari a euro 9.447.000,00.
La conclusione dei progetti era prevista per il 29 agosto 2017; tutti i 32 progetti sono stati conclusi entro tale data e, in particolare, alcuni comuni hanno presentato rendicontazioni finali e intermedie già nel corso del 2016. Complessivamente sono pervenute rendicontazioni per un importo totale di euro 21.064.000,00.
Da un primo esame delle progettualità pervenute emerge, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:
E' stata altresì condotta un'attività di monitoraggio (tramite indagini face to face, questionari etc) al fine di cogliere il grado di percezione, da parte dei cittadini, degli effetti conseguenti agli interventi effettuati in attuazione dei progetti finanziati.
Al riguardo sono stati formulati i seguenti parametri di gradimento: migliore accessibilita’ al centro, un'adeguata viabilità pedonale, l'accoglienza dei commercianti, il senso di sicurezza e un generale senso di maggior pulizia del suolo pubblico e dell'ambiente.
Ciò premesso, sulla base dei predetti esiti delle progettualità pervenute in relazione alla suddetta fase di carattere sperimentale, occorre ora procedere con la definizione generale di criteri e modalità necessari ai fini del riconoscimento ordinario dei distretti del commercio, così come previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 50 del 2012, sulla base delle proposte presentate da tutti i comuni interessati all'attuazione delle politiche di rilancio del commercio in ambito urbano, perseguite dal legislatore regionale.
Si ritiene infatti che una delle principali strategie atte ad assicurare lo sviluppo e il rilancio della competitività delle imprese commerciali in ambito urbano trovi fondamento sul profilo aggregativo delle imprese stesse, in stretta sinergia con le reti di impresa presenti nel territorio, in un'ottica di integrazione tra funzione commerciale e le altre funzioni di natura economica e sociale. In tal senso il riconoscimento dei distretti del commercio si colloca nel più ampio quadro di iniziative regionali volte a sostenere le aggregazioni di imprese del commercio, anche nell'ambito delle risorse finanziarie previste con il POR-FESR 2014-2020.
Pertanto, anche sulla scorta delle analisi formulate ai fini del bando del 2014, si ritiene necessario procedere con la definizione dei seguenti criteri per la presentazione, da parte dei Comuni, delle proposte di individuazione dei distretti del commercio, come prescritto dalla normativa regionale:
Il partenariato dev'essere costituito dalle seguenti categorie di soggetti pubblici e privati:
I contenuti delle attività svolte dal distretto debbono risultare da apposito accordo di partenariato, costituito dai predetti soggetti.
I predetti criteri costituiscono requisiti necessari ai fini della predisposizione della proposta di individuazione e debbono necessariamente coesistere.
Ottengono il riconoscimento le proposte che conseguono un punteggio non inferiore a trenta punti. Ai fini del raggiungimento del predetto punteggio minimo concorre la presenza dei seguenti indicatori che debbono sussistere al momento della presentazione della proposta di individuazione:
Sul piano procedurale la proposta di individuazione del distretto, in conformità con quanto previsto dal citato articolo 8 della legge regionale n. 50 del 2012, è presentata alla Giunta regionale dai Comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, corredata della seguente documentazione a pena di inammissibilità:
La proposta di individuazione è presentata a mezzo di posta elettronica certificata alla struttura regionale competente in materia di commercio entro il mese di aprile di ogni anno.
In fase di prima applicazione della presente disciplina le proposte di individuazione per l'anno 2018 sono presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2017, utilizzando la modulistica che sarà approvata con successivo provvedimento del Direttore della competente struttura regionale.
La Giunta regionale, sulla scorta della positiva istruttoria condotta dalla predetta struttura regionale, provvede all'approvazione della proposta di individuazione del distretto. I distretti del commercio, individuati secondo le presenti disposizioni, saranno iscritti in un apposito elenco regionale pubblicato nel sito internet istituzionale regionale; l'elenco è suddiviso nelle tipologie già definite con il bando regionale del 2014, ossia distretti urbani del commercio e distretti territoriali del commercio.
L' iscrizione nell'elenco regionale ha durata triennale, decorrente dalla data del provvedimento regionale di approvazione della proposta di individuazione. Qualora i Comuni intendano rinnovare l’iscrizione per un ulteriore periodo triennale, inviano alla Regione, entro il termine di sessanta giorni precedenti la scadenza del triennio, apposita relazione concernente il mantenimento dei requisiti stabiliti con il presente provvedimento.
La Regione si riserva di effettuare in ogni momento le necessarie verifiche in ordine al mantenimento dei requisiti prescritti con il presente provvedimento ai fini dell'individuazione del distretto, provvedendo alla revoca del provvedimento di individuazione, qualora venga accertato il venir meno di uno o più dei predetti requisiti.
I distretti riconosciuti potranno costituire oggetto di specifiche misure di finanziamento regionale o europeo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ”Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” e in particolare gli articoli 3, comma 1, lettera n) e 8;
VISTO il regolamento regionale attuativo n. 1 del 21 giugno 2013 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale";
RICHIAMATA la deliberazione n. 1912 del 14 ottobre 2014;
VISTO il decreto del Direttore della Sezione Commercio n. 240 del 30 dicembre 2014;
delibera
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