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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 17 ottobre 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1522 del 25 settembre 2017

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" Attuazione dell'allegato 7 - "Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si impartiscono disposizioni per l'attuazione dell'allegato 7 del Decreto in oggetto, contenente il nuovo elenco delle malattie rare che attribuiscono il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 (pubblicato nel supplemento n. 15 della Gazzetta Ufficiale. n. 65 del 18 marzo 2017) sono stati approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), cioè il complesso delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale assicura, con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e/o compartecipazione dell'assistito alla spesa, mediante erogazione da parte di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private accreditate.

Il suddetto provvedimento reca, all'allegato n. 7, il nuovo elenco delle malattie rare esentate dalla partecipazione al costo che sostituisce integralmente l'elenco contenuto nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale 18.5.2001 n. 279 "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2001, n. 160, Supplemento Ordinario.

L'art. 64, comma 4, del DPCM dispone che l'allegato 7 entri in vigore dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

A seguito dell'entrata in vigore dell'allegato 7 si approvano, pertanto, le disposizioni necessarie a garantire l'attuazione del nuovo elenco delle malattie rare senza disagi e disservizi a danno degli assistiti e il conseguente aggiornamento dei Centri di riferimento della rete veneta e di area vasta per le malattie rare riportati rispettivamente negli allegati A e B del presente provvedimento,.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 1 del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5;

VISTO il DDR del direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 1 del 20.7.2016;

VISTO il DPCM 12.1.2017 recante "Definizione e aggiornamento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza che individuano le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve erogare gratuitamente o dietro pagamento del ticket da parte dell'assistito)", art. 64, comma 4,

delibera

1.   di approvare le disposizioni attuative dell'allegato 7 del DPCM 12 gennaio 2017 come da allegato A da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

2.   di approvare l'aggiornamento dei Centri di riferimento della rete veneta e di area vasta per le malattie rare riportato nell'elenco di cui all'allegato B del presente provvedimento e di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria delle successive modifiche del suddetto elenco;

3.   di disporre che le strutture regionali e aziendali predispongano le necessarie misure organizzative e adeguino i sistemi informativi alle modifiche introdotte dal suddetto allegato 7;

4.   di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria e la Direzione Risorse Strumentali SSR-CRAV dell'attuazione del presente provvedimento per gli aspetti di competenza nonchè dell'adozione di ulteriori, eventuali indicazioni applicative di dettaglio delle disposizioni contenute nell'Allegato A;

5.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1522_AllegatoA_353990.pdf
1522_AllegatoB_353990.pdf

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