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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1481 del 18 settembre 2017
Ditta Energia Minerals (Italia) s.r.l.. Autorizzazione al rilascio del permesso di ricerca mineraria di zinco, piombo, argento e minerali associati, denominato "SALAFOSSA", sito nei Comuni di Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore e Sappada (BL). (R.D. 1443/1927-L.R. 7/2005).
Il provvedimento riguarda l’autorizzazione alla ditta Energia Minerals (Italia) s.r.l. per permesso di ricerca mineraria di zinco, piombo, argento e minerali associati, denominato “SALAFOSSA” nei Comuni di Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore e Sappada (BL).
Estremi dei principali atti istruttori: Istanza ditta prot. n. 182334 del 10.05.2016 Relazione tecnica istruttoria in data 05.07.2016 dell’U.O. Commissioni VAS-VINCA-NUVV Parere C.T.P.A.C. di Belluno acquisito in data 19.01.2017 Richiesta documentazione integrativa con nota n. 50688 del 08.02.2017 Documentazione integrativa acquisita al prot. n. 52420 del 08.02.2017 Parere C.T.R.A.E. in data 24.05.2017.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La ditta Energia Minerals (Italia) s.r.l., con domanda pervenuta in data 10.05.2016 ha chiesto l’autorizzazione al rilascio del permesso di ricerca mineraria di 1^ categoria di zinco, piombo, argento e minerali associati, denominato “SALAFOSSA”, sito nei Comuni di Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore e Sappada (BL).
Si rileva che l’ambito interessato dall’istanza ricomprende il sito della ex miniera per zinco e piombo denominata “Salafossa” originariamente concessionata alla S.p.A. Mineraria San Marco con Decreto Ministeriale 18/05/1959 per la durata di anni 20 su una superficie di Ha 130. Successivamente con provvedimenti ministeriali la concessione è stata ampliata nella superficie e trasferita alla S.p.A. Mineraria e Metallurgica di Pertusola, nonché, da ultimo, rinnovata per la durata di anni 10 con decorrenza 18.06.1984.
Con Decreto Ministeriale n. 173 in data 16.09.1987 è stata accettata la rinuncia alla concessione mineraria da parte della ditta concessionaria, disponendo, nel concreto, l’estinzione della miniera per esaurimento delle riserve economiche del giacimento rinvenuto e dichiarando l’area della concessione libera e disponibile ad ogni effetto di legge.
Con decreto n. 162 del 02.09.2008 della Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive si è dato atto di quanto disposto del decreto ministeriale, evidenziando, altresì, che il più ampio contesto di zona esprime potenzialmente interessi pubblici di natura mineraria meritevoli di tutela e, al fine di salvaguardarli, è stato ritenuto necessario prescrivere alla Regola di Presenaio, in qualità di proprietaria del suolo, che le vecchie gallerie di coltivazione mineraria e relativi accessi dovevano essere, per quanto possibile, mantenuti agibili compatibilmente con le condizioni di sicurezza. Le stesse, pertanto, non potevano essere intasate, occluse e/o utilizzate per attività che potessero comprometterne la stabilità e sicurezza, mentre gli accessi dovevano essere preclusi da opportuni cancelli. Tutto ciò al fine di garantire l’eventuale futuro utilizzo delle medesime gallerie per analisi e/o verifiche e/o ricerche minerarie.
Con la domanda di permesso di ricerca in oggetto sono stati presentati la relazione geo-mineraria ed il programma lavori, che prevede le seguenti attività:
L’istanza è stata sottoposta, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e in applicazione della normativa regionale di cui alla L.R. 10/99 e alla D.G.R. n. 575 del 03.05.2013, a procedura di verifica di assoggettabilità di V.I.A. da parte della Provincia.
Con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Belluno n. 1544 del 18.09.2015 è stato preso atto del parere in data 10.09.2015 della Commissione Provinciale V.I.A. di esclusione dell’istanza dalla procedura di valutazione ambientale, ritenuto che la prevista attività di ricerca mineraria non comporti impatti sulle componenti ambientali.
Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Santo Stefano di Cadore a partire dal 22.06.2016, del Comune di San Pietro di Cadore dal 20.06.2016 e del Comune di Sappada dal 20.06.2016 e, successivamente alle pubblicazioni, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni.
Con riferimento alla presenza di siti della rete Natura 2000 nell’ambito interessato dal permesso di ricerca, si dà atto che con nota n. 267930 in data 11.07.2016 l’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso la Relazione Istruttoria Tecnica n. 133/2016 che ha proposto un esito favorevole (con prescrizioni) sulla Valutazione di Incidenza (Selezione Preliminare) prodotta dalla ditta, prendendo atto della dichiarazione del professionista incaricato ed in particolare che” Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.
L’art. 1, comma 8 della L.R. 25.02.2005, n. 7, stabilisce che per il rilascio di ampliamenti di permessi di ricerca mineraria esistenti non sottoposti alla procedura di V.I.A. deve essere sentita la C.T.R.A.E. previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della C.T.P.A.C., ma nulla si dice in merito al rilascio di un nuovo permesso di ricerca.
Ritenuto, nelle more di un opportuno aggiornamento della normativa in materia, di assimilare, dal punto di vista procedurale, il rilascio di nuovo permesso di ricerca alla fattispecie degli ampliamenti, con nota n 2433385 del 22.06.2016, pervenuta al Presidente della CTPAC di Belluno il 28.06.2016, è stato chiesto il parere della CTPAC.
L'Amministrazione provinciale di Belluno, con nota in data 09.01.2017, pervenuta in Regione e protocollata al n. 21275 in data 19.01.2017, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 13.12.2016, ha espresso parere favorevole con la seguente motivazione:
Successivamente, la CTRAE, nella seduta del 24.05.2017, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla domanda, come da documento allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A).
Considerato che gli unici interventi previsti dal programma dei lavori di progetto nell’area richiesta sono riconducibili ad un rilevamento geologico e strutturale a scala regionale e ad un rilevamento geologico di dettaglio, consistenti in prelievi di campioni di roccia di minime dimensioni che non producono alcuna trasformazione e/o alterazione dei luoghi, non risulta necessaria l’attivazione della procedura di cui al D.Lgs. 42/2004 ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ancorché l’area ricompresa nel permesso di ricerca sia sottoposta al vincolo paesaggistico di cui agli art. 142 e 136 del citato D.Lgs..
Tanto premesso, in considerazione dei pareri espressi dalla C.T.P.A.C. di Belluno e dalla C.T.R.A.E. non emergono impedimenti nell’autorizzare alla ditta Energia Minerals (Italia) S.r.l. l’attività di ricerca mineraria, recependo le prescrizioni espresse dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 24.05.2017, comprese quelle contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 133/2016 nei confronti dei siti della rete Natura 2000.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la domanda della ditta Energia Minerals (Italia) S.r.l pervenuta in Regione in data 10.05.2016 e protocollata al n. 182334;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.P.R. 18.04.1994, n. 382;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e le successive mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 22.01.2004, n. 42; con le successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;
VISTE le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;
VISTA la L.R. 25.02.2005, n. 7;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.),
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica n. 133/2016 delll’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV;
PRESO ATTO del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Belluno con le relative motivazioni;
VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. (Allegato A) con le relative motivazioni e prescrizioni;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l’art. 2, comma 2°, della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di autorizzare alla ditta Energia Minerals (Italia) s.r.l. – P.I. 00776610964 – con sede in Corso di Porta Romana n. 6 20122- MILANO (MI), il permesso di ricerca mineraria di zinco, piombo, argento e minerali associati, denominato “SALAFOSSA”, sito nei Comuni di Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore e Sappada (BL, all’interno di un’area di forma quadrata, per una estensione di circa 990 Ha, ed avente i vertici con le seguenti coordinate riferite al sistema Gauss Boaga UTM Z32N:
X Y
1. V1 1777000.000 5166800.000
2. V2 1780000.000 5166800.000
3. V3 1780000.000 5163500.000
4. V4 1777000.000 5163500.000
2. di approvare il programma lavori in conformità alla documentazione progettuale acquisita al prot. n. 182334 in data 10.05.2016 e costituita da n. 4 elaborati come di seguito elencati e con le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e al parere della CTRAE (Allegato A), parte integrante del provvedimento medesimo:
3. di disporre l’obbligo alla ditta dell’osservanza di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al Titolo II – Capo I – Ricerche minerarie del R.D. 1443/1927 ed alla L.R. 7/2005, nonché della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
4. di stabilire che le variazioni del programma dei lavori minerari, ivi compresa l’effettuazione di sondaggi meccanici e l’esecuzione di indagini geofisiche nell’ambito del permesso di ricerca, sono soggette ad approvazione da parte del Giunta regionale, previa valutazione della necessità di espletamento, ai sensi della vigente normativa, della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
5. di stabilire, altresì, che per qualunque fattispecie di trasferimento del permesso di ricerca, dal soggetto intestatario ad altro soggetto, è necessario richiedere all'amministrazione regionale il rilascio del nulla osta preventivo alla cessione. Eventuali modifiche societarie che non comportino trasferimento del permesso di ricerca, dal soggetto intestatario ad altro soggetto, dovranno essere comunicate alla Regione per gli atti conseguenti;
6. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
7. di stabilire la durata del permesso di ricerca in anni 3 dalla data del presente provvedimento;
8. di stabilire che la ditta permissionaria dovrà versare, a norma dell’art. 7 del R.D. n. 1443/1927, il diritto proporzionale annuo anticipato per la somma di € 15.849,90, pari al prodotto dato dall’importo unitario di € 16,01 per ettaro per 990 ettari. Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato alla Tesoreria Regione del Veneto - UNICREDIT BANCA S.p.A. codice IBAN: IT 41 V 02008 02017 000100537110, avendo cura di indicare nella causale la denominazione del permesso di ricerca e la dicitura “diritto proporzionale di permesso di ricerca mineraria per l’anno ____”. Detto importo viene rideterminato annualmente in adeguamento alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo (FOI) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
9. di fare obbligo alla ditta, in recepimento del parere espresso dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV in ordine alla presenza dei siti SIC IT3230006 - “Val Visdende-Monte Peralba- Quaternà” e IT3230085 - “Comelico-Bosco della Digola-Brentoni-Tudaio” e del sito ZPS IT3230089 - “Dolomiti del Cadore e del Comelico”, di provvedere a quanto di seguito:
10. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
11. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di cui al precedente punto 10 alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto – Servizio di Tesoreria;
12. di stabilire che sono fatti salvi i diritti di terzi;
13. di disporre l'invio del presente provvedimento ai Comuni di Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore e Sappada e alla Provincia di Belluno;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
16. di procedere, in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.lgs.n.33/2013, alla pubblicazione del presente atto nell’apposito sito istituzionale regionale;
17. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
18. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
(seguono allegati)
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