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Materia: Acque
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1483 del 18 settembre 2017
Utilizzo di materiali plastici per la realizzazione di contenitori e tappi per il confezionamento delle acque minerali naturali e loro prodotti derivati (Artt. 43 e 44 - L.R. 10.10. 1989 n. 40).
Con il presente provvedimento si prende atto che la competenza relativa all’utilizzo di materiali plastici per la realizzazione di contenitori e tappi per il confezionamento delle acque minerali naturali e loro derivati prodotti rimane in capo all’autorità sanitaria territorialmente competente per territorio nel quale ricadono gli stabilimenti dove vengono impiegate le materie prime plastiche per la produzione di bottiglie e tappi.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con la L.R. 10.10.1989, n. 40, la Regione del Veneto ha disciplinato la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali con la finalità di tutelare e valorizzare la risorsa nel preminente interesse generale.
In particolare il comma 1 dell’art. 43 prevede che ogni acqua minerale sia commercializzata con il nome, con la qualifica, con i tipi di recipiente, i sistemi di confezione e le etichette risultanti dal provvedimento di autorizzazione della Giunta regionale, mentre il comma 2 del successivo articolo 44 prevede che per il confezionamento dell'acqua minerale in contenitori diversi dal vetro occorra procedere all'accertamento di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive modificazioni e integrazioni e, per quanto riguarda i contenitori a base di P.V.C., anche all'accertamento di cui al D.M. 17 febbraio 1981.
Inoltre il Decreto Ministeriale n. 713 del 21/03/1973 relativo alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, nonché il decreto 18/05/2010 n. 113 del Ministero della Salute, relativo all’adozione del regolamento in aggiornamento del decreto ministeriale n. 713 del 21/03/1973 prevedono che i produttori di bottiglie che impieghino materia prima plastica riciclata debbano notificare all’Autorità Sanitaria territorialmente competente l’impiego di polietilentereftalato riciclato.
Sinora, in forza del disposto degli artt. 43 e 44 della L.R. 40/89 e delle DGR n. 2440 del 02/07/1997 e n. 41 del 14/01/1998 nonché della DGR n. 400 del 08/02/2000, l’adozione del provvedimento finale di autorizzazione per l’utilizzo di materiali plastici per la realizzazione di contenitori e tappi per il confezionamento delle acque minerali naturali e loro prodotti derivati è stato emanato dal Dirigente della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
Di fatto il provvedimento della struttura regionale è una presa d’atto dell’istruttoria e del parere rilasciato dai responsabili dei Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle U.L.S.S. competente per il territorio che, esaminate le schede tecniche prodotte dalle ditte richiedenti e le dichiarazioni dalle quali risulta la conformità dei materiali a quanto previsto dal D.M. 21.03.1973 e successive modificazioni e integrazioni, esprimono un parere vincolante, per quanto di competenza, all’utilizzo dei P.E.T. R.-PET, tappi e coloranti utilizzati per i contenitori per l’acqua minerale.
Stante quanto sopra, al fine della semplificazione dei provvedimenti amministrativi e nell’ottica di razionalizzare e meglio definire le competenze delle strutture della Giunta Regionale, permettendo di focalizzare l’attenzione sulle attività realmente rilevanti ai fini procedimentali, si ritiene opportuno che le ULSS competenti per territorio, una volta compiuta l’istruttoria tecnico-sanitaria di competnza, emanino direttamente il provvedimento di autorizzazione per l’utilizzo dei materiali per il confezionamento delle acque minerali e loro prodotti derivati dei cui agli artt. 43 e 44 della L.R. 40/89.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 40/89 ed in particolare gli artt. 38,39,43 e 44;
VISTO il D.M. 21.03.1973 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le DDGGRR n. 2440 del 02/07/1997, n. 41 del 14/01/1998 e n. 400 del 8/02/2000;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012.
delibera
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