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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 96 del 10 ottobre 2017


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1480 del 18 settembre 2017

Modifiche al Regolamento Operativo del Fondo regionale di Garanzia per gli interventi di garanzia agevolata attuati da Veneto Sviluppo S.p.A. approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1116 del 26 luglio 2011. Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, articolo 2, comma 1, lettera c). Deliberazione della Giunta regionale n. 77/CR del 13 luglio 2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si apportano modifiche al Regolamento Operativo del Fondo regionale di Garanzia per gli interventi di garanzia agevolata attuati da Veneto Sviluppo S.p.A. approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1116 del 26 luglio 2011.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Tra gli interventi di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese, la legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese", all'articolo 2, comma 1, lettera c), prevede la costituzione di fondi vincolati per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese (PMI).

Con deliberazione della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005 è stato costituito, con una dotazione di Euro 1.000.000,00, presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., un Fondo di controgaranzia in favore dei Confidi costituiti fra piccole e medie imprese.

Tale Fondo fa riferimento alle modalità operative generali di funzionamento del Fondo centrale di garanzia (di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), ora "Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese"), adottate con decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni. Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 3283 del 21 dicembre 2010, è stata incrementata la dotazione del Fondo, portandola a complessivi Euro 33.256.000,00.

Con provvedimento n. 1116 del 26 luglio 2011 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni operative per l'utilizzo del Fondo di cui trattasi, prevedendo l'intervento diretto della finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. per il rilascio di garanzie personali e l'attivazione di strumenti di mitigazione del rischio di credito attraverso la costituzione di garanzie su portafogli "tranched cover"; quest'ultimi resi operativi con le deliberazioni della Giunta regionale n. 789 del 7 maggio 2012 e n. 145 dell'11 febbraio 2013.

In particolare, con la citata deliberazione n. 1116 del 2011 sono state individuate e disciplinate le seguenti due linee d’intervento:

1) linea “Garanzia”: destinazione dell’80% della dotazione del Fondo quale “cash collateral” (riserva di liquidità) a primaria copertura delle eventuali perdite sostenute dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. per interventi diretti nella forma del rilascio di garanzie personali (a valere sul proprio patrimonio) nell’interesse delle piccole e medie imprese;

2) linea “Tranched Cover” (garanzie “di portafoglio”): destinazione del 20% della dotazione del Fondo quale “cash collateral” a copertura delle “prime perdite” sostenute sulla “tranche junior” di portafogli di esposizioni creditizie assunte dai Confidi in favore delle piccole e medie imprese, al fine di garantire la concessione di finanziamenti bancari a sostegno della liquidità aziendale (nuovi affidamenti a breve termine concessi per esigenze di supporto al capitale circolante dell’impresa).

Da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 14 maggio 2013, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 903 del 4 giugno 2013, è stata ulteriormente estesa l'operatività del Fondo regionale di garanzia prevedendo operazioni di Riassicurazione di garanzie prestate alle PMI dai Confidi, iscritti nell'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

La legge regionale 17 giugno 2016, n. 17, recante norme in materia di unificazione dei fondi di rotazione regionali, attualmente gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A., all'articolo 3, commi 1 e 2, prevede che "Nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del soggetto gestore del Fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell’articolo 2, al fine di garantire la continuità dell’operatività dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 1, continua ad operare l’attuale gestore. L’individuazione del soggetto gestore del Fondo unico di rotazione cui all’articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge."

Pertanto, al fine di garantire la continuità degli interventi di agevolazione per l’accesso al credito delle imprese venete, posti in essere dalla Regione anche con il coinvolgimento del sistema regionale dei Confidi, con deliberazione della Giunta regionale n. 2275 del 30 dicembre 2016 la convenzione è stata prorogata sino all’individuazione del soggetto gestore dei fondi di rotazione regionali, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17, e comunque non oltre il 6 luglio 2018.

Con la citata deliberazione n. 903 del 2013 sono state altresì approvate le disposizioni operative per le operazioni di riassicurazione del credito con l’obiettivo di migliorare la capacità di accesso al credito delle PMI, intervenendo su specifiche tipologie di linee di credito che non trovano riscontro negli strumenti finanziari esistenti. Tali disposizioni sono state da ultimo aggiornate con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 23 giugno 2017 al fine di rendere lo strumento finanziario ancora pù flessibile e snello e facilitare l'accesso al credito delle PMI.

Nell'ambito delle operazioni di riassicurazione, con deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 31gennaio 2017, è stata infine attivata una nuova linea di intervento (Linea D) per favorire l’accesso al credito delle imprese danneggiate dalla crisi bancaria, in attuazione dell’articolo 80 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30,“Disposizioni urgenti per favorire l’accesso al credito delle imprese danneggiate dalla crisi bancaria”.

Ciò premesso, a seguito di ripetuti confronti con la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. e della nota da quest'ultima inviata alla Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi in data 29 giugno 2017, prot. n. 15561/17, è emersa la necessità di aggiornare le modalità di utilizzo del Fondo limitatamente alla Linea d'intervento “Garanzia”, la cui consistenza al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 8.321.142. L’attuale situazione del mercato, infatti, depone a favore di forme tecniche di sostegno all’accesso al credito che, come nel caso della riassicurazione, sono più innovative e fruibili rispetto alla “garanzia classica” e prevedono un coinvolgimento diretto e integrale del Fondo. Pertanto, per poter esercitare un positivo impatto sul sistema regionale dell’accesso al credito a vantaggio delle piccole e medie imprese, è opportuno che la “Garanzia” sia strutturata secondo lo schema tipico della “garanzia pubblica”, rilasciata a valere su un “Fondo Rischi” regionale operante secondo una logica rotativa.

Per le ragioni sopra richiamate, coerentemente con l’evoluzione in atto della strumentazione finanziaria regionale, al fine di migliorare l’efficienza del Fondo quale strumento di agevolazione per le imprese, si propone di adeguarne le modalità di utilizzo disponendo che non operi più come “cash collateral” (riserva di liquidità) a primaria copertura delle eventuali perdite sostenute dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. per interventi diretti nella forma del rilascio di garanzie personali (a valere sul proprio patrimonio), bensì come “Fondo Rischi” regionale.

Il rischio verrà, quindi, assunto direttamente dal Fondo, diversamente dalla modalità attuale che prevede che il soggetto gestore rilasci una garanzia di firma e, in caso di escussione, si rivalga automaticamente sul Fondo. Il rischio di garanzia sarà, pertanto, riferito al Fondo in modo “diretto” e non “indiretto”. Ciò lascerà, comunque, inalterato il rischio complessivo a valere sulle risorse stanziate nell’ambito del Fondo regionale di garanzia in quanto, trattandosi di garanzie a prima richiesta, già oggi Veneto Sviluppo S.p.A. ha titolo a rivalersi in toto sulle disponibilità del Fondo fino a capienza dello stesso.

Si propone, pertanto, di apportare al Regolamento Operativo del Fondo, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1116 del 2011, le seguenti modifiche:

Nella Parte II

- “DEFINIZIONI”:

a. alla lettera h) “Garante” le parole “il quale rilascia la Garanzia sul proprio patrimonio” sono sostituite dalle parole "il quale rilascia la Garanzia a valere sul Fondo”;

b. alla lettera i) “Garanzia” dopo le parole "indica la garanzia" è soppressa la parola “personale,”;

c. alla lettera i) “Garanzia” dopo le parole "a condizioni agevolate. (NR 2, 3, 6 e 7)" sono aggiunte le parole“e a valere sul Fondo”;

d. alla lettera r) “Moltiplicatore” le parole “è subordinata al rispetto del moltiplicatore massimo 16:1” sono sostituite con le parole “è subordinato all’effettiva disponibilità del Fondo (moltiplicatore 1:1)”.

Nella Parte III - “GARANZIA”:

e. al punto 4.1 “Natura della Garanzia” sono soppresse le parole “ha natura personale ed il Garante ne risponde con tutto il suo patrimonio ai sensi dell’art. 2740 c.c.”;

f. al punto 4.1 “Natura della Garanzia” dopo le parole "Beneficiario finale" sono aggiunte le parole“e a valere sul Fondo”;

g. al punto 10.1 “Surrogazione Legale” dopo la parola “pagate” sono aggiunte le parole “a valere sul Fondo”.

Le modifiche di cui sopra sarranno applicate alle operazioni che la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ha effettuato a valere sul Fondo e ancora attive al momento dell'adozione del presente provvedimento, quantificate al 31 dicembre 2016 in 96 posizioni, cui corrispondono impegni residui pari a Euro 7.208.757,81.

Inoltre, a far data dall'adozione del presente provvedimento, la Linea d'intervento “Garanzia” cesserà la propria operatività e rimarrà attiva esclusivamente a copertura delle garanzie ancora in essere.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, la Terza Commissione consiliare, nella seduta del 31 luglio 2017, ha espresso parere favorevole.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE la legge regionale 13 agosto 2004, n.19;

VISTA la legge regionale 17 giugno 2016, n. 17;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, n. 3283 del 21 dicembre 2010, n. 1116 del 26 luglio 2011, n. 789 del 7 maggio 2012, n. 145 dell'11 febbraio 2013, n. 714 del 14 maggio 2013, n. 903 del 4 giugno 2013, n. 2275 del 30 dicembre 2016 e n. 91 del 31 gennaio 2017;

VISTA la deliberazione n. 939 del 23 giugno 2017;

VISTA la nota di Veneto Sviluppo S.p.A. del 29 giugno 2017, prot. n. 15561;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 77 del 13 luglio 2017;

VISTO il parere della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 31 luglio 2017;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di  apportare,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  al  Regolamento  Operativo degli  interventi  di

garanzia agevolata attuati da Veneto Sviluppo S.p.A., mediante il supporto del Fondo regionale costituito ai sensi della legge regionale n. 19 del 2004, Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1116 del 2011, le seguenti modifiche:

Nella Parte II - “DEFINIZIONI”:

a. alla lettera h) “Garante” le parole “il quale rilascia la Garanzia sul proprio patrimonio” sono sostituite dalle parole "il quale rilascia la Garanzia a valere sul Fondo”;

b. alla lettera i) “Garanzia” dopo le parole "indica la garanzia" è soppressa la parola “personale,”;

c. alla lettera i) “Garanzia” dopo le parole "a condizioni agevolate. (NR 2, 3, 6 e 7)" sono aggiunte le parole “e a valere sul Fondo”;

d. alla lettera r) “Moltiplicatore” le parole “è subordinata al rispetto del moltiplicatore massimo 16:1” sono sostituite con le parole “è subordinato all’effettiva disponibilità del Fondo (moltiplicatore 1:1)”.

Nella Parte III - “GARANZIA”:

e. al punto 4.1 “Natura della Garanzia” sono soppresse le parole “ha natura personale ed il Garante ne risponde con tutto il suo patrimonio ai sensi dell’art. 2740 c.c.”;

f. al punto 4.1 “Natura della Garanzia” dopo le parole "Beneficiario finale" sono aggiunte le parole “e a valere sul Fondo”;

g. al punto 10.1 “Surrogazione Legale” dopo la parola “pagate” sono aggiunte le parole “a valere sul Fondo”;

2. di stabilire che le modifiche di cui punto 1. sarranno applicate alle operazioni che la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ha effettuato a valere sul Fondo e ancora attive al momento dell'adozione del presente provvedimento, quantificate al 31 dicembre 2016 in 96 posizioni, cui corrispondono impegni residui pari a Euro 7.208.757,81;

3. di stabilire, altresì, che, a far data dall'adozione del presente provvedimento, la Linea d'intervento “Garanzia” cesserà la propria operatività e rimarrà attiva esclusivamente a copertura delle garanzie ancora in essere;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

5. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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