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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 26 settembre 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1421 del 05 settembre 2017

Accordo tra la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'erogazione, nei confronti dei cittadini residenti in Veneto, delle prestazioni di protonterapia, di cui alla DGR n. 2680/2014. Conferma per il biennio 2017-2018.

Note per la trasparenza

Viene confermato, per il biennio 2017-2018, l'accordo tra la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di protonterapia da parte del Centro di Protonterapia di Trento nei confronti dei cittadini residenti in Veneto.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

L'art. 8 sexies, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. cita: "Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale".

L'art. 19 del Patto per salute per gli anni 2010-2012, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) con atto n. 243/CSR del 3 dicembre 2009, dispone che per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, le Regioni individuano adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine anche di favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale.

L'art. 9, comma 3, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 82/CSR del 10 luglio 2014, conferma i contenuti del predetto articolo 19 del Patto per la salute 2010-2012.

L'art. 1 comma 576 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) conferma i contenuti del citato art. 19 del Patto per la Salute 2010-2012.

Per quanto riguarda, in particolare, il trattamento dei tumori, esso costituisce una priorità di intervento per il servizio sanitario nazionale. Nell'ambito del "Documento Tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro - Anni 2011-2013" approvato in Conferenza Stato-Regione in data 10 febbraio 2011 - parte integrante del Piano Sanitario Nazionale - vengono riconosciute accanto alla radioterapia convenzionale le tecniche speciali praticate in centri di standard tecnologico più elevato.

All'interno di tale contesto normativo si è inserito quindi l'accordo tra la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento (approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 2680 del 29 dicembre 2014 e dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 2225/2014), di durata biennale (2015-2016), per l'erogazione, nei confronti dei cittadini residenti in Veneto, delle prestazioni di protonterapia da parte del Centro di Protonterapia di Trento.

Come già rappresentato con la DGR n. 2680/2014, dal punto di vista clinico la protonterapia costituisce un trattamento radiante di precisione effettuato con particelle pesanti (protoni) e rivolto a pazienti affetti da patologie tumorali; l'erogazione della terapia richiede una apparecchiatura di produzione delle particelle (ciclotrone) ed un sistema di trasporto del fascio e di rilascio sul paziente (gantry) complesso, costoso e tecnologicamente avanzato. Le caratteristiche fisiche dei fasci di protoni sono tali da poter rilasciare la dose con estrema precisione sul target risparmiando i tessuti sani circostanti consentendo di irradiare con estrema precisione e con dosi più elevate il tumore riducendo l'esposizione ai tessuti normali. Queste caratteristiche peculiari permettono in sostanza di incrementare il controllo di malattia e/o ridurre gli effetti collaterali (tossicità). In linea di principio è trattabile qualsiasi tumore con potenziali vantaggi dosimetrici (e probabilmente clinici). In particolare, visto l'impegno tecnologico ed economico che comporta un centro di protonterapia, il bersaglio principale è rappresentato da neoplasie complesse e di difficile irradiazione o usualmente poco rispondenti con le tecniche tradizionali, o dove il risparmio dei tessuti sani circostanti, particolarmente delicati, sia di vitale importanza. Inoltre, l'impegno tecnologico ed economico da una parte e la necessità di perfezionare e migliorare i protocolli diagnostico terapeutici dall'altro comportano che il bacino di utenza di un centro di protonterapia sia molto ampio, sovraregionale. Ciò spinge nella direzione, peraltro auspicata dal legislatore nazionale come sopra riportata, di realizzare tra i soggetti cui compete l'erogazione dell'assistenza sanitaria, quelle forme di collaborazioni che sappiano raggiungere risultati comuni quali garantire un servizio sanitario qualificato nel rispetto dei criteri di appropriatezza clinica, economicità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse.

Le prestazioni di protonterapia (o adroterapia), all'epoca della approvazione dell'accordo di cui alla DGR n. 2680/2014, non erano ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) indicati nel DPCM 29 novembre 2001 e s.m.i.. Quindi, fermo restando la competenza della Provincia Autonoma di garantire ai propri residenti le prestazioni in parola, il citato accordo ha consentito che le stesse venissero erogate anche ai cittadini residenti nel Veneto, previa autorizzazione dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, regolando l'addebito attraverso il sistema della fatturazione diretta nei confronti dell'Azienda Ulss di residenza del paziente.

Con il recente DPCM del 12 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo scorso, sono stati approvati i nuovi livelli essenziali di assistenza nell'ambito dei quali sono previste le prestazioni di protonterapia (o adroterapia) unitamente alle relative indicazioni/condizioni di erogabilità. Ad oggi, però, tutta le disciplina inerente all'assistenza specialistica di cui agli articoli 15 e 16 del citato DPCM, ivi comprese quindi anche le prestazioni di protonterapia (o adroterapia), non risulta in vigore in quanto non è ancora stato approvato, secondo le modalità indicate all'art. 64 dello stesso DPCM, il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni.

Considerata la necessità di continuare a garantire, senza soluzione di continuità, ai cittadini residenti nel Veneto l'erogazione delle prestazioni di protonterapia da parte del Centro di Trento, considerato altresì che la promozione di politiche collaborative tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, oltre che per affrontare le problematiche specifiche delle aree di confine - così come disposto con la DGR n. 1746 del 3 ottobre 2013 e con DGR n. 2164 del 23 dicembre 2016 -, è opportuna anche per integrare i rispettivi servizi sanitari e quindi per qualificare la rispettiva offerta sanitaria, si propone di confermare, per il biennio 2017-2018, i contenuti dell'Accordo per l'attività del centro di protonterapia, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2680/2014 ed alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2225/2014, sottoscritto nel gennaio del 2015. Pertanto si propone di approvare lo schema tipo di accordo di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto.

Nel merito si rappresenta, in sintesi, che nell'accordo sottoscritto nel gennaio 2015 viene previsto che l'accesso ai trattamenti di protonterapia dei pazienti residenti nella Regione Veneto, di regola erogati in regime ambulatoriale, è preventivamente autorizzato dall'Istituto Oncologico Veneto di Padova (IOV) sulla base dei criteri clinici di inclusione allegati all'accordo medesimo. Il compito affidato allo IOV è coerente con la qualifica ed il ruolo assegnati all'Istituto con la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e con la DGR n. 2067 del 19 novembre 2013 e tale affidamento risulta necessario anche in considerazione della peculiare natura della terapia protonica. Le tariffe di remunerazione delle prestazioni sono quelle determinate dalla Provincia Autonoma di Trento, con la deliberazione n. 1524/2014, con un abbattimento del 20%. Si conferma, inoltre, che la regolazione dell'addebito avviene attraverso il sistema della fatturazione diretta nei confronti dell'Azienda Ulss di residenza del paziente.

Infine si dispone la cessazione dell'accordo di cui al presente atto in caso di emanazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza specialistica.

Si dà atto che l'accordo, di cui al presente provvedimento, sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 8 sexies, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

Visto l'art. 19 del Patto per salute per gli anni 2010-2012, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con atto n. 243/CSR del 3 dicembre 2009;

Visto l'art. 9, comma 3, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con atto n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Visto l'art. 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il DPCM 12 gennaio 2017;

Vista la DGR n. 2067 del 19 novembre 2013;

Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

Vista la DGR n. 2680 del 29 dicembre 2014;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.      di confermare, per le motivazioni esplicitate in premessa, per il biennio 2017-2018, i contenuti dell'Accordo per l'attività del Centro di Protonterapia di Trento, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2680/2014 ed alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2225/2014, sottoscritto nel gennaio del 2015;

2.      di approvare lo schema di accordo tra la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'erogazione, nei confronti dei cittadini residenti in Veneto, delle prestazioni di protonterapia, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto;

3.      di dare atto che l'accordo di cui al punto 2. sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato;

4.      di disporre la cessazione dell'accordo di cui al punto 2. in caso di emanazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza specialistica;

5.      di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

6.      di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

8.      la Direzione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

9.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1421_AllegatoA_353311.pdf

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