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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 26 settembre 2017


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1443 del 12 settembre 2017

Disposizioni in ordine al risarcimento dei danni causati da impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali. Attuazione dell'art. 4, L.R. 6/2013.

Note per la trasparenza

Il provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 L.R. 6/2013 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria”, approva le disposizioni destinate a precisare le condizioni e a disciplinare le procedure per il risarcimento, da parte dell’Amministrazione regionale, dei danni prodotti dalla fauna selvatica alla circolazione stradale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Fino a qualche anno fa la fauna selvatica era considerata, per antica tradizione, res nullius, ma tale configurazione giuridica è mutata a seguito dell’entrata in vigore della L. 157/1992, che, ascrivendo la fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato, ha per essa individuato un proprietario di riferimento. La stessa legge ha però investito le Regioni della sua concreta gestione, facendo carico a queste di rilevanti funzioni normative (art. 1), amministrative (art. 9), di controllo (art. 19) e di prevenzione e risarcimento (art. 26).

La Regione del Veneto ha dato attuazione alla legge sopra citata con la L.R. 50/1993, che istituisce un apposito fondo per i danni prodotti dagli animali selvatici alle produzioni agricole e zootecniche. Tale provvedimento legislativo non si è però occupato degli altri tipi di danni che gli animali in libertà possono procurare, tra cui assumono sempre maggiore rilevanza quelli prodotti dagli incidenti stradali per collisione con uno o più individui appartenenti a particolari specie. Negli ultimi tempi si è in effetti assistito, con sempre maggiore frequenza, a richieste di risarcimento, per danni materiali ai veicoli ma anche per danni fisici, rivolte alla Regione da cittadini rimasti vittime di sinistri del genere. Il fenomeno ha raggiunto proporzioni inaspettate: arrivano in media almeno tre richieste di risarcimento al giorno e nell’anno 2016 gli uffici si sono trovati a dover gestire circa 500 sinistri.

L’Amministrazione regionale ha fatto fronte a tali richieste ricorrendo alle coperture assicurative di cui si era già precedentemente dotata. La polizza per la responsabilità civile verso terzi, in particolare, è stata, ed è tuttora, l’ordinario strumento utilizzato per dare risposta alle istanze di ristoro fondate sui danni subiti durante la circolazione stradale ad opera di animali selvatici.

Per quanto riguarda l’attuale stato della giurisprudenza, questa è ormai attestata sul principio per cui “la responsabilità aquiliana per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di altro ente (nella specie della Regione). In quest’ultimo caso, sempre che sia conferita al gestore autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all’esercizio dell’attività, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni” (Cass., Sez. 3a, 8/01/2010, n. 80). In sintesi, l’ente dotato di effettivi poteri di gestione e di controllo, con adeguato margine di autonomia, è responsabile ex art. 2043 c.c. qualora sia accertato un concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile, in particolare per non aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Su tali basi la Regione si è vista a volte condannare al risarcimento, eventualmente in via congiunta con altri enti (ad es. la Provincia) o anche per sinistri occorsi nell’area di competenza di un ente regionale (ad es. l’Ente Parco), e altre volte assolvere da ogni addebito in quanto ritenuta non responsabile nel caso concreto.

Come si è sopra esposto, il problema dei danni arrecati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale, per i quali rimangono prioritari gli strumenti di prevenzione, non ha finora ricevuto specifica attenzione da parte del legislatore regionale. Esiste però un provvedimento legislativo che offre l’occasione per una più dettagliata regolamentazione degli interventi risarcitori, nell’intento di apportare maggiore chiarezza in materia. Si tratta della L.R. 6/2013, il cui art. 4 reca in rubrica il riferimento ad un “fondo per i danni causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica”. In realtà tale disposizione non istituisce un vero e proprio fondo, ma così dispone:

  1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare polizza assicurativa per concorrere al risarcimento dei danni causati a persone e veicoli per l’impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali.
  2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni volte a definire criteri, misure e procedure attuative del comma 1.

Il comma 1 contiene palesemente un’autorizzazione postuma, in quanto, come si è detto, da ben prima del 2013 la Giunta disponeva di una polizza per la responsabilità civile verso terzi utilizzabile anche per i danni causati dalla fauna selvatica.

Il comma 2, invece, non ha finora ricevuto applicazione, non essendo mai stato discusso in termini concreti l’ambito di intervento della Giunta. Appare però opportuno approfittare di tale investitura legislativa per adottare delle disposizioni, Allegato A al presente provvedimento, che delinei quei criteri, misure e procedure, allo scopo di meglio circoscrivere le responsabilità della Regione, di standardizzare i procedimenti e, in generale, di tentare di chiarire maggiormente la situazione a beneficio sia dei cittadini danneggiati sia della società chiamata a gestire i sinistri. Tali disposizioni, devono tenere nel dovuto conto le decisioni dei giudici, gli studi condotti in materia e le soluzioni adottate dalle altre Regioni.

Tutto ciò premesso, si propone all’attenzione della Giunta l’allegata ipotesi di disposizioni, suggerita dalla quotidiana esperienza degli uffici. In essa, in particolare, si opta per ripartire le responsabilità tra la Regione e gli enti che ad essa fanno capo, quali la società Veneto Strade o gli enti Parco regionali, in tal modo invitati a collaborare alla messa in sicurezza delle strade e delle aree di competenza onde ridurre l’esposizione al rischio di danni da fauna selvatica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 11.02.1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la L.R.  09.12.1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

VISTI l’art. 19, comma 2, e l’art. 54, comma 2, lett. a), L.R. 17.04.2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTO l’art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 “L.R. per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n.1 Statuto del Veneto”;

VISTO l’art. 4, L.R. 23.04.2013, n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria”.

delibera

  1. di dare atto che le premesse e l’Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare le “Disposizioni in ordine al risarcimento dei danni causati da impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali. Attuazione dell’art. 4, L.R. 23.04.2013, n. 6”, Allegato A;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio dell’esecuzione del presente atto;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1443_AllegatoA_353265.pdf

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